Il figlio chiede l’elemosina per strada? Il genitore risponde penalmente.
Tribunale di Frosinone - Sezione penale - Sentenza 4 ottobre 2019 n. 1109
Tribunale di Frosinone -Sezione penale -Sentenza 4 ottobre 2019 n. 1109REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONEin composizione monocraticaIl Giudice, Marta Tamburro, alla pubblica udienza del 13 settembre 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguenteSENTENZAnella causa penale di primo grado contro(...), nata in R. l'(...), elettivamente domiciliata in SUPINO Via (...) presso lo studio dell'Avv. Gi.Sp.difesa dall'avv. Va.DO. d'ufficioIMPUTATADelitto p. e p. dall'art.600 octies c.p., perché si avvaleva per mendicare del figlio minore (...) nato a R. il (...) o comunque permetteva che lo stesso mendicasse chiedendo l'elemosina agli automobilisti in transito all'incrocio tra la Via (...) e Viale (...).MOTIVAZIONECon decreto emesso il 6.6.2018 (...) è stata citata a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato ascrittole in epigrafe: dichiarata l'assenza dell'imputata ed ammesse le prove (ud. 1.2.2019), il dibattimento èstato istruito mediante l'esame dell'assistente di PS (...). Quindi, sentite le conclusioni delle parti, è stata emessa la seguente sentenza.All'esito dell'istruttoria dibattimentale, deve ritenersi raggiunta la prova certa in ordine alla penale responsabilità dell'odierna imputata per il reato ascritto.Invero, come riferito dall'assistente (...), in servizio presso la Questura di Frosinone, a seguito della segnalazione di alcuni automobilisti, nella giornata del 14 aprile 2017 in Frosinone e, precisamente, all'angolo tra Viale (...) e Via (...) veniva notato un minore intento a chiedere l'elemosina ai passanti. Giunti sul posto, gli operanti si avvicinavano al minore, ancora posizionato all'incrocio segnalato che, alla loro vista, accennava un tentativo di fuga, quindi sopraggiungeva l'odierna imputata che dichiarava di essere la madre del minore e forniva i documenti di quest'ultimo. Nell'occasione, il bambino, che si accertava essere nato in data 24.6.2007, veniva affidato alla madre, compiutamente identificata mediante carta d'identità rumena.In considerazione di quanto sopra, alcun dubbio può sussistere in ordine alla penale responsabilità in capo alla E. per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'art.600-octies che punisce con la reclusione fino a tre anni "chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, o comunque non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare".Sul punto deve osservarsi come il delitto in parola può consistere, oltre che nel valersi per mendicare di un minore di anni quattordici o di altra persona non imputabile sottoposta all'autorità, alla custodia o alla vigilanza dell'agente, nel permettere che detta persona chieda l'elemosina: la "ratio" di tali incriminazioni è di impedire l'impiego di minori in una attività che li sottrae all'istruzione e all'educazione, avviandoli all'ozio ed esponendoli al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza (cfr. Cass.13.11.1997 -27.02.1998 n.2597).Ora, tenuto conto del fatto che il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento dei figli minori, ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di accattonaggio, deve ritenersi che risponda penalmente, ai sensi dell'art. 600 octies c.p., il genitore convivente con figli minori che consenta agli stessi digirovagare in luoghi pubblici tra i passanti, in violazione dell'obbligo di frequenza degli istituti d'istruzione: l'abbandono del minore sulla strada, da solo, integra il reato in esame poiché permette allo stesso l'accattonaggio.Nella specie, peraltro,l'Ass.te (...) ha evidenziato come l'odierna imputata fosse presente sul luogo dei fatti osservando il figlio a distanza, tanto da essersi subito avvicinata al momento del controllo operato, con l'ovvia conseguenza che la stessa deve ritenersi pienamente consapevole dell'attività cui era dedito il figlio minore.Non può accogliersi la richiesta di proscioglimento formulata ai sensi dell'art. 131 bis c.p. non ricorrendo né particolari modalità della condotta tenuta dall'imputata (anzi caratterizzata dall'accorgimento di tenersi a distanza per osservare l'operato del minore) né una particolare esiguità dell'offesa, dal momento che il teste ha riferito in ordine a plurime segnalazioni di passanti ed automobilisti in ordine all'accattonaggio posto in essere.Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, le precarie condizioni di vita dell'imputata consentono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di quattro mesi di reclusione (pena base mesi sei di reclusione, ridotta di 1/3 ex art. 62 bis c.p.).Ricorrono le condizioni legislativamente previste per concedere all'imputata i benefici di legge, trattandosi di soggetto incensurato.P.Q.M.Visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara(...) colpevole del reato ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.Pena sospesa.Giorni trenta per il deposito della motivazione.
Così deciso inFrosinone il 13 settembre 2019.Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2019
02-06-2020 23:22
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