Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Corte di cassazione, sezione V, sentenza 9 aprile 2020 n. 11753
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che attesti falsamente, nei verbali di ispezione dei luoghi e di costatazione di violazione amministrativa, eseguiti presso un esercizio commerciale, la presenza del titolare formale dell'attività, in realtà assente durante tutte le operazioni, esulando in tal caso la fattispecie di falso ideologico cd. "irrilevante", ossia concernente un profilo estraneo ovvero ininfluente alla funzione dell'atto, in quanto la presenza del titolare è presupposto per la notifica immediata delle contestazioni di infrazioni amministrative, esentando l'organo accertatore dall'obbligo di notifica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna per falso ideologico di due vigili urbani che, recandosi in un esercizio commerciale per effettuare la contestazione di apertura senza il preventivo deposito della SCIA, avevano dato atto nel verbale della presenza della titolare, invece assente).
24-08-2020 14:25
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