Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'"immutatio veri", mentre non è richiesto l'"animus nocendi" né l'"animus decipiendi", con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile, sussistendo i medesimi connotati, il concorso nel reato di falso ideologico dell'"extraneus" che, in accordo con i militari della guardia di finanza procedenti, dopo aver dismesso la carica di rappresentante legale della società oggetto di verifica, sottoscriveva i verbali di constatazione e di operazioni compiute nei quali le dichiarazioni dallo stesso rese venivano imputate al fratello, nominato nuovo amministratore, di cui si attestava la partecipazione e la sottoscrizione).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 giugno 2020 n. 17929
24-08-2020 14:19
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