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Sentenza

Ericino responsabile del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.- La Cassazione annulla con rinvio solo sulla questione della durata della sospensione della patente.
Ericino responsabile del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.- La Cassazione annulla con rinvio solo sulla questione della durata della sospensione della patente.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3   Num. 6920  Anno 2020Presidente: ANDREAZZA GASTONERelatore: REYNAUD GIANNI FILIPPOData Udienza: 22/11/2019 SENTENZA sul ricorso proposto da S.A. , nato a E.  il ..... avverso la sentenza del 19/02/2019 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. S. B. in sostituzione dell'avv. S.A. , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 febbraio 2019, la Corte d'appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4 penale, con sent. n. 29075 del 20/02/2018, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Trapani, ritenendo A.S.e responsabile del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, aveva applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione degli artt. 142, 218 e 222 cod. str. ed il vizio di motivazione per aver la Corte territoriale confermato la durata della sospensione della patente di guida nella misura massima di legge senza attenersi ai principi indicati dalla sentenza rescindente - che aveva annullato sul punto la precedente, conforme, decisione del giudice d'appello per carenza di motivazione - e facendo malgoverno dei criteri indicati nell'art. 218, comma 2, cod. str. La Corte territoriale aveva in particolare utilizzato circostanze illogiche e frutto di travisamento, come l'essersi l'imputato posto alla guida dell'auto nonostante la pioggia battente, l'aver mantenuto su strada extraurbana una velocità di poco superiore al limite consentito (55 km/h, laddove il codice prevede limite superiori per le strade extraurbane), l'aver enfatizzato il pericolo che l'ulteriore circolazione da parte dell'imputato potrebbe determinare per essere egli consumatore di oppiacei (rimandando a fantomatici atti del S.E.R.T.), l'aver trascurato che il danno era stato integralmente risarcito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza rescindente più sopra citata, questa Corte ha annullato con rinvio la precedente sentenza d'appello nella parte in cui aveva confermato la decisione di primo grado con riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata nel massimo edittale in anni quattro "in relazione alla gravità delle conseguenze della negligente ed imprudente condotta tenuta dall'imputato". La motivazione è stata ritenuta sostanzialmente mancante ed è stata censurata per aver la Corte territoriale trascurato, «pur a fronte della richiesta espressamente avanzata in appello (p. 4 dell'impugnazione di merito), di considerare l'incensuratezza dell'imputato, il fatto che è stata esclusa l'aggravante, che in un primo momento era contestata, dell'avere agito sotto l'effetto di stupefacenti e l'avere l'imputato tenuto una velocità di poco superiore al limite consentito di cinquanta chilometri orari». 2. Nel confermare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria per la durata massima edittale - reputa il Collegio - il giudice del rinvio ha preso le mosse da una condivisibile valutazione in diritto, ma ha fatto malgoverno dei principi correttamente affermati. 2.1 In particolare, richiamando un precedente di questa Corte (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661), la sentenza impugnata esattamente osserva che nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (nello stesso senso, Sez. 4, n. 862 del 17/03/1999, Galtineri, Rv. 213150). Tra questi parametri, il giudice del rinvio ha in particolare ritenuto di dover applicare quelli della gravità della violazione commessa, dell'entità del danno arrecato e soprattutto del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 2.2. Ciò premesso, il giudice del rinvio ha ritenuto che la condotta dell'imputato fosse "particolarmente grave" spendendo tuttavia taluni argomenti manifestamente illogici e contraddittori, come quello per cui egli si era «messo alla guida nonostante la pioggia battente»: la descritta condizione meteorologica (che non aveva impedito alla povera vittima di muoversi in bicicletta) certamente non era tale da indurre a non fare uso del veicolo, ma, semmai, come prescrive il codice della strada, a moderare particolarmente la velocità. Questa, indicata in 55 km/h, viene nella sentenza correttamente ritenuta leggermente superiore al limite imposto in quel tratto di strada (che la sentenza di primo grado, pag. 8, riferisce essere stato 50 Km/h: manifestamente infondata, dunque, è la contestazione sul punto mossa in ricorso) e non adeguata alle avverse condizioni meteo, ma la stessa decisione impugnata riconosce che «non era elevatissima», sicché, pur ovviamente fondando un giusto motivo di rimprovero addotto a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità, tale circostanza non supporta certo quel giudizio di particolare gravità della condotta posto a base della decisione qui impugnata, nemmeno se integrata dagli ulteriori rilievi che pure sorreggono l'addebito colposo (il fatto che l'imputato si fosse messo alla guida stanco, essendo le quattro della notte di capodanno, che fosse distratto di suo, non essendosi avveduto per tempo del ciclista, e che non fosse stato capace di sorpassarlo senza urtarlo). 
Del pari manifestamente illogico è il rilievo per cui «il danno cagionato...è stato quello massimo, cioè la morte della vittima»: trattandosi di sanzione amministrativa accessoria al delitto di omicidio colposo, la circostanza considerata è quella di per sé richiesta per l'integrazione del reato, sicché la gravità del danno va ovviamente in altro modo argomentata. Quanto, da ultimo, al rilievo che, essendo S. un consumatore di oppiacei, detta circostanza rappresenterebbe un «nocumento enorme, ove la patente gli venisse resa prima di qualche anno, per la circolazione stradale e la salute pubblica», si tratta - ancora una volta - di una argomentazione manifestamente illogica e contraddittoria. Sin dai primo grado di giudizio, infatti, è stata esclusa la contestata circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sicché la negativa valutazione in tal modo effettuata circa il pericolo che l'ulteriore circolazione con veicoli da parte dell'imputato potrebbe cagionare si fonda su un presupposto (quello per cui egli si pone alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti) nel caso di specie espressamente escluso. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso il 22 novembre 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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