Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Ericino condannato per furto con strappo.-
Ericino condannato per furto con strappo.-
Cassazione Penale Sent. Sez. 4   Num. 10148  Anno 2020Presidente: DI SALVO EMANUELERelatore: PAVICH GIUSEPPEData Udienza: 06/02/2020
SENTENZA sul ricorso proposto da: M.A. nato a E. il ............avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. A.M. ricorre, con due distinti atti ambedue sottoscritti dal suo difensore di fiducia avv. Giampaolo Agate, avverso la sentenza con la quale, in data 11 febbraio 2019, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibilé l'appello da lui proposto contro la sentenza del Tribunale di Trapani in data 30 dicembre 2017, che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia - previa concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, stimata equivalente all'aggravante della minorata difesa) in relazione al delitto di furto con strappo in danno di C.T. , commesso in Erice l'11 gennaio 2017. Nell'unico motivo di ricorso - pressoché sovrapponibile anche nella forma, oltreché nella sostanza, nei due atti d'impugnazione - si denuncia violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata, che, secondo il ricorrente, non sarebbe caratterizzata da un adeguato percorso motivazionale in relazione al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi. 
2. I ricorsi sono inammissibili, perché affatto generici e meramente avversativi, oltreché manifestamente infondati. 2.1. Va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità di un secondo ricorso presentato dal medesimo avvocato: laddove infatti il ricorrente si avvalga di un unico professionista, é consentita unicamente, in aggiunta al ricorso principale da questi introdotto, la presentazione di motivi nuovi secondo la disciplina enunciata dall'art. 585, comma 4, cod.proc.pen.; non anche la presentazione di un secondo ricorso a firma dello stesso difensore. 2.2. Ma, a parte tale aspetto, in ambedue gli atti vi é, unicamente, una sommaria descrizione dei principi che regolano l'accertamento della responsabilità su base indiziaria, in esito alla quale il deducente conclude affermando che la sentenza impugnata sarebbe disancorata dai dati processuali e di fatto priva di un apparato logico argomentativo, senza ulteriormente motivare le ragioni di tale assunto. Assunto che peraltro é smentito dalla lettura della pronunzia della Corte di merito, che rende puntualmente conto dei motivi di inammissibilità dell'atto d'appello, che non si era confrontato con le risultanze probatorie emerse a carico dell'imputato, puntualmente richiamate, a partire dal riconoscimento del M. quale autore del reato da parte della persona offesa e della sua amica A.G.  che era con lei al momento dello scippo, oltreché dal rinvenimento nella sua disponibilità, nell'immediatezza del fatto, di una somma di danaro pari  a quella rubata e suddivisa nei medesimi tagli di banconote. E' poi appena il caso di dire che, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, la motivazione resa dalla sentenza impugnata si sottrae a censure, specie ove si consideri la mitezza della pena finale in rapporto alla biografia penale del prevenuto. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi proposti dall'avv. Giampaolo Agate (rispettivamente in data 30 aprile e 17 giugno 2019) consegue ia condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dall'avv. Giampaolo Agate, in data 30.04.2019 e 17.06.2019. nell'interesse dell'imputato M.A., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2020. Il Presidente (Emanuele Di Salvo)
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza