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Sentenza

Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – computo della durata del processo – previsione che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile della persona offesa dal reato – non fondatezza.
Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo – computo della durata del processo – previsione che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile della persona offesa dal reato – non fondatezza.
Corte Costituzonale  25 NOVEMBRE 2020, N. 249


L'art. 2, co. 2-bis, della legge n. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) – secondo cui, ai fini del computo del termine ragionevole, il processo penale si considera iniziato soltanto con l'assunzione della qualità di parte civile – è coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale il "diritto di carattere civile" al risarcimento.

Sull'argomento, cfr. Corte Cost., n. 184/2015: una volta penetrato nel nostro ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovra-legislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 della CEDU, una pretesa riparatoria nei confronti dello Stato, viene da sé che l'equa riparazione avrà ad oggetto non soltanto la fase che la normativa nazionale qualifica "processo", ma anche le attività procedimentali che la precedono, ove idonee a determinare il danno al cui ristoro è preposta l'azione.
In altri termini, se si individua nella CEDU il parametro interposto con cui confrontare la legittimità delle scelte legislative in punto di equa riparazione, la nozione di "processo" si rende per ciò stesso autonoma dalle ripartizioni per fasi dell'attività giudiziaria finalizzata all'accertamento dei reati, per come viene disegnata dal legislatore nazionale. In ciò ancora una volta «si manifesta in modo vivido la natura della CEDU, quale strumento preposto, pur nel rispetto della discrezionalità legislativa degli Stati, a superare i profili di inquadramento formale di una fattispecie, per valorizzare piuttosto la sostanza dei diritti umani che vi sono coinvolti, e salvaguardarne l'effettività.
Avv. Antonino Sugamele

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