Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

E' accoglibile la richiesta di riparazione del danno per ingiusta detenzione nei casi di dichiarazioni mendaci da parte dell'imputato?
E' accoglibile la richiesta di riparazione del danno per ingiusta detenzione nei casi di dichiarazioni mendaci da parte dell'imputato?
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-06-2020) 15-07-2020, n. 20884



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.F., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

lette le conclusioni del PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI ELISABETTA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza del 4 maggio 2018 la Corte di appello di Cagliari, sezione Distaccata di Sassari, rigettò l'istanza di S.F. di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per 96 giorni, in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 605, 609-bis, 628 c.p., per i quali era stato successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato.

2. In accoglimento del ricorso proposto da S.F., a mezzo del proprio difensore, la Corte di cassazione, sez. 4, con la sentenza del 20 novembre 2018 n. 8148/2019, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello.

In punto di diritto, la Corte di cassazione ha ribadito che compito della Corte di appello adita non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; che il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione.

La Corte di cassazione ha altresì affermato che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate.

Infine, in punto di diritto, la Corte di cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, può utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte.

Secondo la Corte di cassazione, la Corte di appello non si era attenuta a tali principi; aveva ritenuto dato decisivo quello della mendacità delle dichiarazioni che il S. rese in sede di interrogatorio di garanzia; tale mendacità era stata però affermata a prescindere dalla valutazione operata dal giudice di merito, della quale non si faceva menzione alcuna. Dichiarato irrilevante ai fini della decisione il "giudicato cautelare", rilevò la Corte di cassazione che il richiamo di alcune circostanze che avrebbero dovuto attestare l'attendibilità delle dichiaranti, era stato effettuato senza indicare se tali circostanze fossero state confermate dai successivi dibattimenti. "In sintesi, il giudizio espresso dalla Corte risulta argomentato con riferimento a dati che non vengono contrassegnati come validati dall'accertamento di merito".

3. Con l'ordinanza del 17 ottobre 2019, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, dopo aver acquisito le sentenze di merito, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo sussistente la colpa grave del ricorrente.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di S.F..

4.1. Dopo aver ricostruito l'iter del processo e del procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 627 c.p.p., comma 3 (ex art. 606 c.p.p., lett. b)), della motivazione, e di violazione dell'art. 314 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1-bis, art. 111 Cost., comma 4, art. 6 cedu, in relazione all'utilizzo delle denunce delle persone offese.

La motivazione sul valore dell'interrogatorio del ricorrente, ritenuto dalla Corte di appello ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, sarebbe minimale, contraddittoria ed illogica.

La mendicità delle dichiarazioni del ricorrente è stata ritenuta in base alle valutazioni della sentenza di primo grado. Sarebbe stata omessa la valutazione degli elementi favorevoli al richiedente.

La Corte di appello avrebbe mal interpretato la sentenza di annullamento con rinvio e ritenuto di aver assolto al compito con il riferimento alle sentenze di merito, mentre tale riferimento avrebbe dovuto essere integrale, quindi anche alla sentenza della Corte di appello che assolse l'imputato perchè il fatto non sussiste ritenendo che le denunce delle persone offese fossero l'unica fonte di prova a carico ma non utili perchè assunte fuori dal contraddittorio.

La Corte territoriale avrebbe utilizzato, in maniera contraddittoria, il vaglio di attendibilità adoperato dai primi giudici di merito senza considerare l'assoluzione pronunciata nonostante la prescrizione dei reati: dunque avrebbe adoperato sentenze travolte dagli annullamenti.

La Corte di appello non avrebbe poi valutato le prove, allegate, favorevoli all'istante, quali le attestazioni degli uffici comunali e di polizia da cui emerge che le persone offese dichiararono un falso ed inesistente indirizzo di residenza; i certificati medici che esclusero le lesioni e quelle riconducibili alla violenza sessuale.

Tali documenti smentirebbero l'attendibilità delle persone offese e renderebbero contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto menzognere le dichiarazioni dell'imputato.

Si rappresenta inoltre che l'imputato chiese sin dall'inizio il confronto con le persone offese; tale condotta non è stata valutata dalla Corte di appello che dimostrerebbe che il ricorrente ha esercitato solo il suo diritto di difesa nell'interrogatorio.

La Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire che le dichiarazioni del ricorrente erano mendaci.

Secondo il ricorrente, l'assenza di elementi di accusa diversi dalle denunce; la documentazione medica che smentirebbe la violenza sessuale; la contestazione dell'accusa; l'impossibilità di ritenere mendaci le dichiarazioni del ricorrente, in assenza di un termine di paragone; l'impossibilità di ritenere che le dichiarazioni del ricorrente abbiano contribuito alla privazione della sua libertà personale, avendo esercitato il suo diritto di difesa; avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad accogliere la domanda.

Oltre alla mendacità delle dichiarazioni del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe indicato nessun altro comportamento che il S. avrebbe tenuto colposamente o dolosamente, tanto da contribuire al perdurare dello stato di detenzione.

Si ribadisce che le dichiarazioni rese in sede di convalida furono solo l'espressione del diritto di difesa, a fronte di accuse infondate.

Le sue dichiarazioni non generarono ulteriori attività di indagine; anzi se si fosse proceduto con l'incidente probatorio il ricorrente non avrebbe dovuto affrontare 18 anni di battaglie giudiziarie.

4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), art. 627 c.p.p., comma 3, art. 314 c.p.p., artt. 40 e 43 c.p..

Il rigetto della domanda sarebbe avvenuto solo in base alla mendacità delle dichiarazioni del ricorrente; sarebbe stato erroneamente ritenuto sussistente il dolo o la colpa grave, avendo per altro il ricorrente chiesto il confronto con le accusatrici, mai realizzato per la irreperibilità delle persone offese, su cui per altro l'istante non aveva alcuna possibilità di interferire.

La Corte di appello avrebbe poi valorizzato ai fini del rigetto le dichiarazioni delle persone offese nonostante la loro dichiarata inutilizzabilità ed il giudizio di attendibilità formulato nella sentenza di primo grado; in tal modo avrebbe però adoperato la prova illecita in danno del ricorrente.

Inoltre, invece di effettuare un giudizio autonomo, la Corte territoriale avrebbe fondato la valutazione del comportamento del ricorrente sulla sentenza di primo grado, senza valutare che tale sentenza è stata poi totalmente riformata in senso favorevole all'imputato.

La Corte territoriale avrebbe violato il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 4., n. 39748/2018 che avrebbe escluso che ai fini della domanda di riparazione possano essere adoperati elementi di prova dichiarati assolutamente inutilizzabili; le dichiarazioni delle persone offese sarebbero state dichiarate inutilizzabili nel processo di cognizione.

La Corte di appello non avrebbe valutato i certificati medici in atti, che escludevano la presenza dei segni di violenza denunciati dalle persone offese; la scoperta, dopo l'udienza di convalida, che l'indirizzo fornito dalle vittime era falso, senza che la polizia giudiziaria ne avesse accertato la genuinità; la Corte territoriale avrebbe valutato solo le dichiarazioni rese dall'indagato nell'udienza di convalida dell'arresto senza alcun approfondimento sulla sussistenza della colpa grave.

L'indagato si sarebbe limitato ad ammettere l'incontro con le due donne ed a ricostruire in modi diverso da loro le modalità dell'incontro, esercitando solo il diritto di difesa e non incorrendo in alcuna colpa grave.

Si chiede in via subordinata la rimessione alle Sezioni Unite della questione dell'utilizzabilità nel giudizio di riparazione di prove ritenute inutilizzabili nel giudizio di cognizione.

5. In data 20 marzo 2020, il PG ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5.1. In particolare, con riferimento al primo profilo di doglianza, il PG osserva come la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente non può essere superata contrapponendovi un giudizio speculare di inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, estrapolando segmenti di attestazioni dalla certificazione medica o rilevando come queste, prostitute straniere prive di documenti di identità, avessero fornito agli inquirenti un indirizzo di residenza falso o inesistente.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte circa l'autonomia del giudizio del giudice della riparazione rispetto a quella del giudice del merito, il PG ricorda che il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della responsabilità, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito personalmente, con comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con un errore del giudice, a determinarne i contorni (S.U. n. 32383 del del 27 maggio 2010, D'Ambrosio; S.u. n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia; sez. IV, n. 4372/15 del 21 ottobre 2013, Garcia de Medina; sez. III, n. 51084 dell'11 luglio 2017, Pedetta; sez. IV, n. 3359/17 del 22 settembre 2016, La Fornara), caratterizzandosi la colpa, nel quadro dell'art. 43 c.p., in quella condotta che: "pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente macroscopica negligenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (S.U. Nicosia che a loro volta rimandano a sez. IV n. 43302 del 23 ottobre 2008, Tucci e a S.U. n. 43/96 del 13 dicembre 1995, Sarnataro). Aggiunge, ancora, il PG che per il principio nemo se detegere tenetur, è poi consolidato l'orientamento per il quale all'imputato è riconosciuta la più ampia libertà nella scelta delle opzioni difensive, compreso il rifiuto di rispondere, ma con diverso parametro tale condotta è valutata quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quale comportamento significativo in termini di colpa grave a fini riparativi, quando esso abbia in qualche modo contribuito alla tenuta del quadro indiziario ostacolando la comprensione di qualche passaggio significativo. Questa Corte, ricorda il PG, con orientamento consolidato, riconosce in capo all'indagato "l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare" (Cass. Sez. IV, n. 24439 del 27 aprile 2018, Stamatopoulou; nello stesso senso sez. III, n. 51084 dell'11 luglio 2017, Pedetta, cit.). Peraltro anche la facoltà di mentire o di rendere dichiarazioni reticenti, che, per il medesimo principio, è riconosciuta all'indagato quale legittima reazione all'azione inquisitoria dell'autorità, può ben essere valutata ai fini del contributo causale alla determinazione o alla protrazione dello stato di detenzione, con la conseguente esclusione del diritto al ristoro (Sez. U, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia) ogni qual volta l'interessato sia depositarlo esclusivo di informazioni in grado di orientare in senso per lui liberatorio le indagini in corso e non ne faccia partecipe l'autorità. Orbene, conclude il PG, nel caso in esame, la valutazione della Corte d'appello ha tenuto conto non tanto del mancato contributo fornito dall'interessato alla chiarificazione di una posizione di estraneità che è potuta emergere con ritardo a seguito di acquisizioni probatorie di diversa origine, ma della originaria e intrinseca falsità delle dichiarazioni rese, ritenendo l'affermazione di responsabilità impedita unicamente dal doveroso rispetto delle regole di utilizzabilità degli atti in fase dibattimentale, valutazione che non è affatto preclusa al giudice (v. sez. IV n. 11428 del 21 febbraio 2012, Nocerino e n. 30066 del 19 giugno 2008, Galli, in punto di valutabilità di esiti di intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili).

5.2. Per le stesse ragioni risulta per il PG infondato anche il secondo motivo di ricorso poichè l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni della persona offesa, in linea astratta idonee a fondare il giudizio di responsabilità secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p., quando l'inutilizzabilità derivi dal rispetto del principio del contraddittorio dibattimentale, non ne preclude l'apprezzamento da parte del giudice della riparazione, incontrando questo il solo limite delle prove illegali o di quelle illegittimamente acquisite.
Motivi della decisione

6. Il ricorso è infondato.

7. Quanto al primo motivo di ricorso (in cui, come supra illustrato, si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per aver la Corte d'appello mal interpretato l'indicazione formulata con la sentenza di annullamento e per aver proceduto ad una rivisitazione del tutto parziale del giudizio di merito, con una illogica selezione solo degli elementi a sostegno della falsità delle dichiarazioni rese dall'impruato, senza valorizzare inoltre la immediata e reiterata richiesta di confronto con le persone offese avanzata dall'imputato e resa impossibile per cause indipendenti dalla sua volontà), questo Collegio condivide le osservazioni esposte nella requisitoria del Procuratore Generale. Ed invero, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente non può essere superata contrapponendovi un giudizio speculare di inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, estrapolando segmenti di attestazioni dalla certificazione medica o rilevando come queste, prostitute straniere prive di documenti di identità, avessero fornito agli inquirenti un indirizzo di residenza falso o inesistente.

Corretto è, pertanto, il rilievo del Procuratore Generale secondo cui il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della responsabilità, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito personalmente, con comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con un errore del giudice, a determinarne i contorni (S.U. n. 32383 del del 27 maggio 2010, D'Ambrosio; S.U. n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia; sez. IV, n. 4372/15 del 21 ottobre 2013, Garcia de Medina; sez. III, n. 51084 dell'11 luglio 2017, Pedetta; sez. IV, n. 3359/17 del 22 settembre 2016, La Fornara), caratterizzandosi la colpa, nel quadro dell'art. 43 c.p., in quella condotta che: "pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente macroscopica negligenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (S.U. Nicosia che a loro volta rimandano a sez. IV n. 43302 del 23 ottobre 2008, Tucci ed a S.U. n. 43/96 del 13 dicembre 1995, Sarnataro).

Altrettanto corretto è il richiamo al principio nemo se detegere tenetur, ed al consolidato orientamento per il quale all'imputato è riconosciuta la più ampia libertà nella scelta delle opzioni difensive, compreso il rifiuto di rispondere, con l'opportuna precisazione che con diverso parametro tale condotta è valutata quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quale comportamento significativo in termini di colpa grave a fini riparativi, quando esso abbia in qualche modo contribuito alla tenuta del quadro indiziario ostacolando la comprensione di qualche passaggio significativo. Questa Corte, infatti, come ricorda il P.G., con orientamento consolidato, riconosce in capo all'indagato "l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare" (Cass. Sez. IV, n. 24439 del 27 aprile 2018, Stamatopoulou; nello stesso senso sez. III, n. 51084 dell'11 luglio 2017, Pedetta, cit.). Peraltro anche la facoltà di mentire o di rendere dichiarazioni reticenti, che, per il medesimo principio, è riconosciuta all'indagato quale legittima reazione all'azione inquisitoria dell'autorità, può ben essere valutata ai fini del contributo causale alla determinazione o alla protrazione dello stato di detenzione, con la conseguente esclusione del diritto al ristoro (Sez. U, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia) ogni qual volta l'interessato sia depositario esclusivo di informazioni in grado di orientare in senso per lui liberatorio le indagini in corso e non ne faccia partecipe l'autorità.

Orbene, nel caso in esame, la valutazione della Corte d'appello ha tenuto conto non tanto del mancato contributo fornito dall'interessato alla chiarificazione di una posizione di estraneità che è potuta emergere con ritardo a seguito di acquisizioni probatorie di diversa origine, ma della originaria e intrinseca falsità delle dichiarazioni rese, ritenendo l'affermazione di responsabilità impedita unicamente dal doveroso rispetto delle regole di utilizzabilità degli atti in fase dibattimentale, valutazione che non è affatto preclusa al giudice (v. sez. IV n. 11428 del 21 febbraio 2012, Nocerino e n. 30066 del 19 giugno 2008, Galli, in punto di valutabilità di esiti di intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili).

8. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso (con cui il ricorrente si duole della valorizzazione in sede di riparazione delle dichiarazioni delle persone offese, che erano state ritenute inutilizzabili ai fini dell'affermazione di responsabilità e che in ogni caso, nella prospettazione difensiva, da sole mai avrebbero potuto fornire prova piena dei fatti contestati), attesa la sua infondatezza.

Ed invero, le dichiarazioni delle persone offese, secondo quanto rappresentato nel provvedimento impugnato, sono affette da inutilizzabilità relativa o fisiologica, cioè limitata alla fase del dibattimento, per l'irreperibilità prevedibile delle dichiaranti, e non assoluta, sicchè il principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento con rinvio, per altro non modificabile, è coerente con la giurisprudenza citata dal ricorrente sulla rilevanza anche nel giudizio di riparazione dell'inutilizzabilità assoluta dichiarata nel giudizio di merito. Va sul punto ribadito il principio per cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica" (Nella specie, si trattava di dichiarazioni di due testi-imputati ex art. 210 c.p.p., che non era stato possibile riassumere nel giudizio di rinvio: Sez. 4, n. 37026 del 03/06/2008, Bologna, Rv. 24198101).

Pertanto, correttamente la Corte di appello, quale giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, ha valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si era fondato il titolo cautelare (cfr. in tal senso Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238, in cui la Corte ha applicato tale principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento, posto che gli elementi indiziari non erano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili nè nel giudizio di assoluzione era stata esclusa o neutralizzata la loro valenza probatoria). In applicazione del principio di diritto espresso dalla Sez. 4, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni delle persone offese anche ai fini della valutazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

9. La Corte di appello ha valutato il giudizio di attendibilità espresso nelle prime due sentenze di merito, adoperando quindi "... quanto accertato nel giudizio sull'imputazione..." ed affermando e negando "... solo quanto è stato affermato e negato in questo..." in quanto ha rilevato che la sentenza di assoluzione, dopo l'annullamento con rinvio ad opera della Corte di cassazione della conferma della condanna in appello, si fondò solo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per essere prevedibile la loro irreperibilità e non per un giudizio di inattendibilità delle loro propalazioni. Nelle sentenze di merito il giudizio sulla attendibilità fu effettuato in base alla credibilità soggettiva ed alla presenza di riscontri.

Affermata l'attendibilità delle persone offese, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della colpa grave non solo perchè menzognere le dichiarazioni dell'imputato, posto che quelle accusatorie erano risultate fondate, ma anche perchè assolutamente incongrue: il ricorrente negò di aver avuto rapporti sessuali con le donne e riferì, rileva la Corte territoriale, di non essere riuscito a concludere il rapporto per la tensione. La Corte di appello ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del ricorrente, avendo egli riferito che una delle persone offese si era procurata le lesioni da sola.

L'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente è stata affermata proprio in base agli elementi di prova acquisiti, essendo state ritrovate le due ragazze per strada, ferite ed in lacrime, per il recupero degli oggetti sottratti presso l'abitazione del coimputato (poi deceduto), ed in base agli accertamenti sanitari compiuti presso la Guardia medica di Cagliari.

10. Orbene, è indubbio che la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa.

Però, secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001) il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia.

In tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo. Si ritiene, in buona sostanza, che, poichè in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo.

11. Orbene, la Corte di appello ha individuato gli elementi falsamente rappresentati, in base a quanto emerso nel processo di merito, ed ha pertanto ritenuto, con motivazione immune da vizi logici che quelle dichiarazioni abbiano influito, concausalmente, sul mantenimento dello stato detentivo.

Sul punto deve essere riaffermato il principio, già autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 - dep. 15/10/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263), secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice della riparazione, infatti, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

La motivazione, essendo adeguata e congrua, nonchè rispettosa dei principi di diritto espressi dalla Sez. 4 di questa Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, è pertanto incensurabile in sede di legittimità.

12. Al rigetto del ricorso segue, in base al disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

13. Segue, infine, in ragione della presenza tra i reati oggetto dell'originaria contestazione, di quello previsto dall'art. 609-bis, c.p., l'oscuramento delle generalità, degli altri dati identificativi e degli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza