Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere - Art. 411 cp - Elemento soggettivo.
Corte di Cassazione, Sezione 1 penale
Sentenza 19 settembre 2019, n. 38663
Data udienza 15 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Presidente
Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere
Dott. LIUNI Teresa - rel. Consigliere
Dott. BINENTI Roberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LIUNI TERESA;
udito il Procuratore generale, Dr. CESQUI ELISABETTA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' di entrambi i ricorsi;
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del foro di NAPOLI in difesa di (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS) del foro di NAPOLI in difesa di (OMISSIS), che insiste nei ricorsi chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/2/2018, la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 1/2/2017 del GUP del Tribunale di Napoli Nord, dichiarava (OMISSIS) - precedentemente assolta da tutti i reati a lei ascritti - responsabile del delitto ex articolo 411 c.p. e la condannava alla pena di anni 4 di reclusione; per (OMISSIS) riqualificava i fatti contestati al capo A (concorso in omicidio) ai sensi dell'articolo 378 c.p., ponendo detto reato in continuazione con quello ex L. n. 110 del 1975, articolo 23, comma 4 (in esso assorbite le ulteriori violazioni in materia di armi) e rideterminando la pena per detto imputato in anni 6 di reclusione e Euro 7.500 di multa.
La vicenda processuale aveva riguardato l'omicidio di (OMISSIS), avvenuto in (OMISSIS), per il quale erano stati sottoposti a giudizio gli odierni ricorrenti, nonche' (OMISSIS) (unico condannato a tale titolo) e la moglie di costui (OMISSIS), assolta da tutte le accuse.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensore degli imputati, avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), e avv. (OMISSIS) per (OMISSIS), i cui motivi di impugnazione saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a tenore dell'articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1 Ricorso di (OMISSIS).
2.1.1 In prima battuta si denuncia violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), per erronea applicazione dell'articolo 110 c.p. con riguardo al ritenuto concorso morale dell'imputata nel reato ex articolo 411 c.p., e per correlato vizio di motivazione.
La ricorrente contesta che vi sia stato dolo nella condotta passiva della ragazza, la quale avrebbe tenuto un contegno inerte dopo la commissione del brutale omicidio della (OMISSIS) ad opera del padre, come viene riconosciuto nella stessa sentenza impugnata.
I due elementi di prova valorizzati per affermare la responsabilita' della (OMISSIS) sono le dichiarazioni del fidanzato (OMISSIS), che illustrava come la ragazza lo avesse sollecitato a recarsi a recuperare la benzina per appiccare fuoco all'automobile con il cadavere della (OMISSIS), ripetendo le parole che il padre aveva rivolto al (OMISSIS) nell'ordinargli di reperire benzina; nonche' la volontaria permanenza della (OMISSIS) insieme al padre nel luogo del delitto, pur potendo tornare a casa - e quindi non collaborare alla fase successiva all'omicidio - approfittando di un passaggio del (OMISSIS) che si stava recando proprio nell'abitazione dei (OMISSIS) per reperire taniche.
Per la ricorrente, i due argomenti sono incongruenti al fine di dimostrare l'elemento psicologico del contestato reato, in quanto gli accadimenti valorizzati, essendosi svolti in una manciata di secondi, non avevano consentito alla giovanissima imputata di assumere decisioni razionali, prevalendo in lei un intento di protezione verso il padre. La motivazione della responsabilita' penale della (OMISSIS), basandosi su argomentazioni prive di forza dimostrativa, incorre dunque nel denunciato vizio di motivazione, non avendo verificato la ricorrenza della necessaria volonta' di concorrere nel delitto che e' il profilo che distingue il concorso morale dalla connivenza non punibile.
2.1.2 Si censura inoltre erronea applicazione della legge penale e illogicita' della motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
Nel ricorso si stigmatizza che l'impugnata sentenza non faccia alcuna menzione dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. ai quali si e' riferita per la determinazione della severa sanzione applicata, e abbia poi negato ogni temperamento della medesima, anche sul rilievo di avere l'imputata reso dichiarazioni reticenti e limitative della sua responsabilita', senza alcuna revisione critica. Cio' collide con il principio per cui le attenuanti generiche non possono essere negate per il sol fatto che l'imputato non ammetta la commissione del reato, quale che sia l'efficacia delle prove di reita' (cosi', Sez. 3, n. 50565/2015). Tanto piu' nel caso di specie, trattandosi di una imputata giovanissima, anche in considerazione del minimo contributo causale fornito all'azione delittuosa.
2.2 Ricorso di (OMISSIS).
2.2.1 Violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 384 c.p. in relazione al delitto di favoreggiamento, e per correlato vizio di motivazione.
La difesa si duole - con riferimento alla sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 34147 del 30/4/2015, che ha esteso l'indicata causa di non punibilita' ai conviventi more uxorio - che nel caso di specie non se ne sia fatta applicazione per analogia in bonam partem, in quanto l'imputato deve considerarsi come genero di fatto di (OMISSIS), essendo il fidanzato della figlia di costui, (OMISSIS).
2.2.2 Errata applicazione degli articoli 81 e 133 c.p. per la determinazione della pena.
Si censura che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo della discrezionalita' guidata dagli indici oggettivi e soggettivi elencati nell'articolo 133 c.p., discostandosi dai livelli minimi edittali ed anzi attingendo a livelli elevati senza motivare specificamente quali elementi erano stati decisivi in tal senso.
Con eguale carenza motivazionale sono stati effettuati gli aumenti di pena a titolo di continuazione (due anni per il porto di arma clandestina, e ben tre anni per il favoreggiamento personale), evidentemente eccessivi tanto piu' se rapportati agli elementi favorevoli per l'imputato, quali lo stato di incensuratezza e il riconosciuto apporto collaborativo, che sono stati invece completamente trascurati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1.1 La prima doglianza relativa a (OMISSIS) attiene alla negazione del suo contributo concorsuale al reato ex articolo 411 commesso dal padre.
Premessa la condivisione delle osservazioni in rito articolate dalla Corte di appello alle pagine 25 - 27 dell'impugnata sentenza circa la formale osservanza dell'obbligo di rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative tramite l'acquisizione sull'accordo delle parti degli esami degli imputati con particolare riferimento al loro contenuto etero-accusatorio, deve pero' osservarsi che nel caso in esame non ricorreva tecnicamente la necessita' di effettuare l'adempimento ex articolo 603 c.p.p., comma 3 bis.
Infatti, correttamente la Corte di appello osservava che l'assoluzione della (OMISSIS) da ogni delitto, compreso quello di distruzione del cadavere, si era basata su una lettura parziale del materiale probatorio, che aveva radicalmente omesso la considerazione autonoma di quello che fondava la responsabilita' della ricorrente per la soppressione del cadavere. In tal modo, con un salto logico, il GUP aveva confuso l'azione omicidiaria con quella di distruzione del cadavere, indipendente e successiva rispetto alla prima, e non aveva tenuto conto degli elementi acquisiti a carico dell'imputata in ordine a tale reato.
Pertanto, si e' trattato di un travisamento della prova per omissione da parte del primo giudice, il cui "nuovo apprezzamento" in realta' non ha dato luogo ad una diversa valutazione di attendibilita' della prova dichiarativa decisiva, con la conseguenza che non vi era spazio per la necessita' di una riedizione delle prove dichiarative ai sensi dell'articolo 603 c.p.p., comma 3 bis.
1.2 Nel merito, la doglianza della ricorrente e' infondata.
Alla stregua degli elementi probatori valutati con logica interconnessione (dichiarazioni eteroaccusatorie di (OMISSIS), intercettazioni di due messaggi telefonici inviati dalla (OMISSIS) al fidanzato, nonche' di ulteriori conversazioni telefoniche tra i due ragazzi), la Corte di appello ha esaustivamente illustrato la condotta di fattiva collaborazione della (OMISSIS) con il padre nell'opera di distruzione del cadavere della (OMISSIS), contributo consistente nella sollecitazione al fidanzato a reperire la benzina per incendiare la vettura e nella permanenza con il padre, invece di allontanarsi con il (OMISSIS) dal luogo dell'omicidio.
Pertanto, non puo' parlarsi di connivenza non punibile, ma di effettivo concorso morale della (OMISSIS) con il padre, non potendosi ritenere che la ragazza abbia tenuto un contegno inerte e neutro. Al riguardo, la Corte territoriale ha correttamente ravvisato il concorso della ragazza - quantomeno a titolo morale nel reato di distruzione di cadavere, distinto dalla mera presenza passiva, in quanto espressivo di un atteggiamento di chiara adesione all'altrui azione criminosa e anzi di aperta sollecitazione del (OMISSIS) alla collaborazione, con esplicito e reiterato rafforzamento della richiesta del padre in tal senso, nonche' permanendo in loco pur avendo la possibilita' di allontanarsene. Tali elementi fattuali del ritenuto concorso morale sono stati ben illustrati nell'impugnata sentenza, e non danno luogo ad alcuna lacuna motivazionale, cosi' soddisfacendo l'obbligo di motivare sulla prova di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalita' efficiente con le attivita' dell'altro concorrente, non potendosi confondere l'atipicita' della condotta concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realta' (Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101; Sez. 1, n. 5631 del 17/1/2008, Rv. 238648; n. 4060 dell'8/11/2008, Rv. 239196; n. 40248 del 26/09/2012, PG in proc. Mazzotta, Rv. 254735).
Nemmeno sono condivisibili le notazioni difensive basate sul passaggio della motivazione (pag. 30) in cui la Corte di appello ha escluso "la certezza dell'assenza di un ausilio materiale da parte della ragazza", per capovolgerne il significato nel senso di attestare l'assoluta incertezza del compendio probatorio.
Invero, la Corte territoriale ha chiaramente espresso un concetto diverso, cioe' quello che - fermo restando l'accertato concorso morale della (OMISSIS) - non era da escludere anche un possibile ausilio materiale della ricorrente, del quale pero' manca ogni prova essendo il padre e la figlia rimasti soli al momento dell'incendio della vettura contenente il cadavere, e dunque senza possibilita' di provare anche un eventuale concorso materiale della (OMISSIS).
1.3 Infondata e' pure la censura riguardante la negazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta dalla ricorrente priva di adeguata motivazione ed erroneamente fondata sulle dichiarazioni dell'imputata dirette ad escludere la sua responsabilita' nella vicenda.
Si osserva sul punto che la Corte territoriale non ha escluso le circostanze attenuanti generiche soltanto per la posizione negativa della (OMISSIS), ma anche in considerazione della personalita' della medesima, pienamente inserita nel contesto criminale del padre, in particolare partecipando alle attivita' del padre nello spaccio di stupefacenti: trattasi di una motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in sede di legittimita'. Invero, sul punto delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p., consolidata e condivisa giurisprudenza afferma che la relativa valutazione si configura come un giudizio di fatto, lasciato alla discrezionalita' del giudice, il quale deve motivare la sua decisione nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, l'avvenuta valutazione circa l'adeguamento della pena concretamente applicata rispetto alla gravita' effettiva del reato e alla personalita' dell'imputato (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, PG in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche attraverso il ricorso a formule sintetiche (cosi' Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale e altro, Rv. 256201).
Deve poi rilevarsi che anche la pervicace negazione delle proprie responsabilita' riveste un ruolo nelle determinazioni che competono al giudice in tema di riconoscimento delle attenuanti ex articolo 62 bis c.p..
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per cio' solo, a tenere comportamenti processuamente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealta' processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione e' indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253152 - 01, P.G. e Biondi; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747).
2. Quanto al ricorso di (OMISSIS), la prima doglianza invoca l'estensione della causa di non punibilita' ex articolo 384 c.p. al rapporto tra il suocero ed il genero di fatto, in analogia con l'estensione al convivente more uxorio, gia' riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, PG in proc. Agostino e altri, Rv. 264630).
2.1 Al riguardo deve rilevarsi che l'eventualita' di tale estensione - pur costituendo una questione di diritto - presuppone un accertamento di fatto quanto alla possibilita' di configurare una vera e propria convivenza tra il (OMISSIS) e la fidanzata, ovvero una coabitazione caratterizzata da un legame affettivo e da una stabile organizzazione comune (Sez. 1, n. 36608 del 13/06/2016, Oloyede, Rv. 267602), situazione che sta alla base del derivato rapporto di para-affinita' tra il genero ed il suocero di fatto. Tale accertameto non e' stato effettuato nei gradi merito, ne' puo' essere preteso per la prima volta in questa sede di legittimita', sicche' la relativa questione risulta inammissibile.
2.2 L'ulteriore motivo di ricorso attiene alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva ed immotivata quanto ai parametri di riferimento ex articolo 133 c.p., nonche' in relazione agli aumenti a titolo di continuazione.
Tali rilievi sono infondati.
La sentenza di appello ha specificato che l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale per il reato base, individuato nella ricettazione della pistola usata per commettere l'omicidio di (OMISSIS), e' stata determinata dalla gravita' delle circostanze del reato commesso - con richiamo dunque del criterio oggettivo della gravita' del reato - e dalla lucidita' del (OMISSIS) nello svolgimento di tale compito, criterio soggettivo afferente all'intensita' del dolo.
Quanto agli aumenti a titolo di continuazione, fissati in due anni e multa per il delitto di porto di arma con matricola abrasa, e in tre anni e multa per il delitto di favoreggiamento personale, anch'essi sono stati giustificati dalla gravita' dei reati, relativi pur sempre ad una azione omicidiaria, con prestazione di consapevole ausilio da parte del (OMISSIS) all'autore dell'omicidio.
Tali valutazioni sono sottratte al sindacato di legittimita', afferendo al potere discrezionale del giudice di determinazione del trattamento sanzionatorio nell'ambito dei parametri dell'articolo 133 c.p., la cui giustificazione e' stata nella specie correttamente e congruamente illustrata dalla Corte territoriale.
3. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
14-06-2020 15:27
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