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Sentenza

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002
Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 - Effettiva sussistenza di un reddito che consenta l'ammissione al beneficio - Inutilità del falso - Verifica dell'elemento soggettivo - Necessità.
In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere a una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato, il cui reddito non era ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza adeguatamente motivare sulla inattendibilità della prospettazione difensiva secondo la quale il fatto era ascrivibile a un errore dovuto al rilascio di due distinti Cud).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 ottobre 2017 n. 45786
Avv. Antonino Sugamele

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