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Sentenza

Difensore in gravidanza: legittimo impedimento solo nei due mesi prima della data presunta del parto.
Difensore in gravidanza: legittimo impedimento solo nei due mesi prima della data presunta del parto.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 13 novembre 2020, n. 31999
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30/10/2020) 13-11-2020, n. 31999 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente - Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere - Dott. CASA Filippo - Consigliere - Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - Dott. ALIFFI Francesco - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: B.A., (ALIAS) nato il (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del TRIBUNALE di FORLI'; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG Dr. PASQUALE FIMIANI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. Svolgimento del processo1.  Con  la  decisione  in  epigrafe,  il  Tribunale  di  Forlì, giudice  dell'esecuzione,  ha  revocato  il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a B.A., alias G.A., con la sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 10.12.2014, irrevocabile il 15.1.2015. A ragione osservava che il condannato, come previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2), entro cinque anni dalla data di irrevocabilità di tale sentenza è stato condannato con pronuncia del Tribunale di Forlì, in data 28.2.2019 alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il B. chiedendo l'annullamento del provvedimento. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 111 Cost., comma 4, art. 6, comma 3 lett. c), Convenzione Edu nonchè agli artt. 666, 127 e 420 ter c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal suo difensore  di  fiducia  nonostante  lo  stesso  avesse  dedotto  e  tempestivamente  comunicato l'impedimento assoluto a parteciparvi per gravi ragioni di salute documentate da certificazione medica attestante gravidanza con altissimo rischio in considerazione della minaccia di aborto con prescrizione di riposo assoluto e di astensione da attività lavorativa prima della data di inizio del periodo obbligatorio pre parto. Il  Tribunale,  seguendo  un  percorso  giustificativo  illogico  e  contraddittorio,  partendo  dal presupposto che possa essere legittimo esclusivamente l'impedimento per stato di gravidanza riferito ai due mesi che precedono la data presunta del parto non ha tenuto conto delle indicazioni presenti nella certificazione medica allegata sull'impossibilità oggettiva del difensore di svolgere attività lavorativa anche nel periodo precedente; inoltre non ha considerato che il difensore di fiducia non disponeva di sostituti processuali e che comunque non vi era alcun onere di procedere alla nomina di un sostituto in ragione del tipo di procedimento che era stato instaurato dal pubblico ministero quando già sussisteva la causa di impedimento; anche nel caso in cui il difensore impedito si fosse determinato a nominare un sostituto, quest'ultimo sarebbe stato onerato di un incarico delicato che non avrebbe potuto assolvere, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, ripotandosi alla memoria scritta in atti perchè oggettivamente carente  per  essere  priva  dei  necessari  riferimenti  alla  sentenza  posta  a  fondamento  della richiesta di revoca del beneficio ancora non conosciuta al momento del suo deposito. D'altra parte, a seguito della pronuncia a sezioni unite n. 41432 del 27.7.2016, è ormai pacifico nella giurisprudenza  di  legittimità  che  il  difensore  di  fiducia  ha  l'onere  di  nominare  un  sostituto processuale e di indicare le  ragioni dell'impossibilità di provvedervi  solo quando deduce un impedimento  dovuto  à  concomitante  impegno  professionale  non  quando  l'impedimento  è 
costituito da ragioni di salute. Non vi è motivo per non estendere detto principio, in analogia a quanto  già  stabilito  per  il  giudizio  davanti  al  Tribunale  di  sorveglianza,  anche  nell'udienza camerale prevista per il giudizio di esecuzione. Motivi della decisioneL'unico motivo non è fondato, sicchè il ricorso deve essere rigettato. 1.  E'  pacifico  che l'art.  420-ter  c.p.p.,  comma  5,  trova  applicazione  nel  procedimento  di esecuzione, oltre che in quello di sorveglianza. In applicazione di tale disposizione, le serie ragioni di  salute  debitamente  provate,  costituiscono  causa  di  rinvio  dell'udienza  purchè tempestivamente  comunicate  e  se,  illegittimamente,  disattese  danno  luogo  a  nullità  di quest'ultima (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Ferretti, Rv. 270343; Sez. 1, n. 14622 del 07/02/2019, Longo, Rv. 275329; Sez. 1, n. 10565 del 16/01/2020 Rv. 278488; Sez. 1, n. 20998 del 26/06/2020, Puca, Rv. 279333; Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020, Lala Ylli, Rv. 279460). Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto process'uale o indicare le ragioni dell'omessa nomina salvo che lo stato patologico sia prevedibile. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nel  suo  più  autorevole  consesso,  l'impedimento  deve  essere  giustificato  da  circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione. Il rinvio per legittimo  impedimento,  quindi,  diventa  giuridicamente  doveroso  solo  quando  la  situazione addotta  a  base  dell'istanza  sia  impeditiva  non  solo  della  partecipazione  del  professionista all'udienza, ma anche della tempestiva nomina di un sostituto che possa assicurare una efficace difesa (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapocchiello, Rv. 267747-01). Nello stesso solco tracciato dalle Sezioni Unite, è stato ulteriormente precisato che l'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute, attestato da idonea documentazione, dà diritto  al  rinvio  dell'udienza  quando,  in  relazione  alla  patologia,  impedisca  la  personale comparizione e sia giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere edotto della vicenda processuale (Sez.  2  n.  50731  del  06/12/2019,  Caruso  Rv.  277717;  Sez.  3,  n.  38475  del  31/05/2019, Gabrielli, Rv. 276761). 2. Anche lo stato di gravidanza del difensore può costituire un legittimo impedimento a comparire in udienza purchè, analogamente a quanto previsto per le condizioni di salute, determini uno stato  di  malattia  ovvero  di  minaccia  di  parto  prematuro  adeguatamente  documentato  da specifiche attestazioni sanitarie (Sez. 6, n. 26614 del 23/03/2018, Tocco, Rv. 273582). Come il difensore impedito per ragioni di salute, anche quello impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità  della  data  del  parto,  non  ha  l'obbligo  di  nominare  un  sostituto  semprechè  la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all'assistito un'adeguata difesa. 3. Nel caso in scrutinio, il Tribunale ha fatto buon governo degli espositi principi. Ha, infatti, desunto l'assenza di una situazione di impedimento rilevante a fini del rinvio da elementi fattuali di significato inequivoco ed in particolare dalla notevole distanza tra la data di notifica al difensore del decreto di fissazione dell'udienza e quest'ultima, dalla lontananza della data del parto e dall'assenza di certificazione che in qualche modo attualizzasse il rischio di interruzione della gravidanza, diagnosticato in epoca risalente, rispetto al periodo di svolgimento dell'udienza di cui veniva chiesto il rinvio (la certificazione risaliva a qualche mese prima). In detto contesto, il difensore, peraltro nominato quando già la gravidanza era in corso, aveva avuto tutto il tempo necessario per scegliere un sostituto processuale ed il difensore designato al suo posto, a sua volta, aveva a sua disposizione un periodo congruo per preparare in modo adeguato la difesa del condannato considerati il tipo di causa in cui avrebbe dovuto prestare l'attività difensionale, oggettivamente priva di difficoltà. 5. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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