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Sentenza

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per l'acquisto di 1000 voti per le elezioni regionali siciliane 2017.
Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per l'acquisto di 1000 voti per le elezioni regionali siciliane 2017.
SENTENZA sul ricorso proposto da R.P.  nato a T.  il ...... avverso l'ordinanza del 02/01/2020 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. Carlo Taormina, difensore di P.R. , che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 
RITENUTO IN FATTO 
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di appello cautelare proposto dal difensore di R.P.  ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto emessa in data 25/11/2019 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ha disposto il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli 
arresti domiciliari, applicata nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. e 416-ter cod. pen. In particolare, con ordinanza n. 375/19 del 25 marzo 2019, il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la misura custodiale, riqualificando il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei reati di concorso esterno previsto dagli artt. 110, 416-bis cod. pen., e, nel reato previsto dall'art. 110,416-ter cod. pen. con riferimento alla parte della condotta relativa all'accordo del R. con V.F.e V. P., per l'acquisto di voti per le elezioni del 2017 dell'Assemblea Regionale Siciliana. In data 31 luglio 2019, lo stesso Tribunale ha rigettato una prima istanza di sostituzione della misura, sul rilievo che la cessazione di ogni carica politica da parte del R. non costituisse elemento di novità rispetto alla situazione esaminata in sede di riesame, e che la sopravvenuta dimissione anche dal partito politico di appartenenza fosse inidonea ad affievolire il quadro cautelare in considerazione della rete di relazioni intrattenute nel tempo con esponenti mafiosi. In data 18 novembre 2019, la difesa del R. avanzava una nuova richiesta di modifica della misura custodiale, adducendo quale elemento nuovo le dichiarazioni di ammissione dei fatti da parte del R.  rese nell'interrogatorio del 15/11/2019 con riguardo all'incontro avuto con C.P. , S.C.  e V.P.  per la promessa di 1000 voti per le elezioni regionali del 2017. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza con l'ordinanza del 25 novembre 2019, ritenendo scarsamente attendibile la versione resa dall'indagato, perché riduttiva delle proprie responsabilità e perché essenzialmente volta a negare la propria contiguità a contesti mafiosi. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con l'ordinanza qui impugnata, ha confermato il giudizio negativo sulla valenza dell'interrogatorio da ultimo reso dal ricorrente, non reputandolo elemento significativo di una effettiva volontà di rottura dei legami di cointeressenza mafiosa da parte del R., ritenendo non superate le presunzioni di legge rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. 2. Tramite i propri difensori di fiducia, R.P.  ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo si censura il vizio della motivazione per travisamento della prova in merito alle dichiarazioni rese dal R. al Pubblico Ministero e per contraddittorietà in merito alla valutazione della permanenza della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia in carcere. Si osserva al riguardo l'erroneità del richiamo alla motivazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà del 31 luglio 2019 che ha aderito ad una ricostruzione fattuale più grave di quella recepita nell'ordinanza emessa in sede di riesame che aveva ridimensionato la portata delle accuse mosse nei confronti del ricorrente, escludendo l'appartenenza dell'indagato all'associazione mafiosa, riqualificando i fatti in termini di concorso esterno, e riducendo la rilevanza dei fatti ad un arco temporale ristretto agli anni dal 2014 al 2017, escludendo implicazioni mafiose per l'ipotizzato ventennio 2001-2018. 2.2. Con il secondo motivo si censura come illogica e contraddittoria la valutazione operata dal Tribunale della valenza delle dichiarazioni etero ed autoaccusatorie rese dall'indagato, che ha ammesso di avere partecipato all'incontro avuto con C., V.  e S. per la pattuizione del pagamento da parte sua della somma di euro 50 mila in cambio della promessa di 1000 voti per le elezioni regionali del 2017. Al riguardo si rileva che la circostanza che i fatti erano stati già oggetto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, C. P., non esclude la rilevanza delle ammissioni del fatto da parte del R. che ha in tal modo implicitamente accusato i propri interlocutori per il reato di voto di scambio. Il ricorrente, inoltre, censura la ritenuta attendibilità della diversa ricostruzione del fatto fornita dal collaboratore in merito alla consegna del denaro che il R. ha negato di avere invece effettuato, adducendo di essersi solo limitato a fingere di acconsentire al pagamento dei voti offertigli, atteso che la versione dell'imputato trova riscontro nel fatto che il R.  non è stato poi eletto. La critica alla decisione del Tribunale è, infine, argomentata sulla base della considerazione che non è stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni del R. , che avendo un contenuto accusatorio nei confronti dei capimafia V.e S., dovevano essere apprezzate come indice di una rottura di quei rapporti di collusione mafiosa da cui discendono le presunzioni cautelari. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono. Si deve, innanzitutto, premettere che in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze  può essere superata attraverso l'allegazione di dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite che consentano di escludere la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 9478 del 29 gennaio 2014, Ragosta, Rv. 258809; Sez. 6, n. 276858 dell'08 luglio 2011, Mancini, Rv. 250360). Anche l'ulteriore presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 416-bis cod. pen., ha carattere relativo, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 48 del 2015 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla riforma recata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari nei confronti del concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con misure diverse da quella carceraria. Invero, come evidenziato nella motivazione della citata sentenza della C.Cost. «il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in associato. Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria Pertanto, la disposizione del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., come riformata dalla legge 16 aprile 2015, n.47, nel restringere l'ambito di applicazione del carattere assoluto della presunzione di inadeguatezza di altre misure diverse dalla custodia in carcere all'ipotesi di reato prevista dall'art. 416- bis cod. pen. (oltre che ai delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, cod. pen. che qui non rilevano), attribuendo nel contempo carattere relativo a detta presunzione per le altre ipotesi di reato contemplate dal comma 3-bis dell'art. 51 e tra queste, quindi, anche per quelle previste dall'art. 416-ter cod. pen. e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, non può essere interpretata nel senso di ritenere assimilabile l'ipotesi del c.d. concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. a quella della partecipazione come "intraneus" a detta tipologia associativa. Valgono le stesse ragioni già indicate dal Giudice delle leggi e che depongono per assimilare, piuttosto, l'ipotesi di reato del concorso esterno nell'associazione mafiosa ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, per le quali la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere è per come osservato vincibile attraverso l'acquisizione di elementi che dimostrino il contrario. Non appare, invero, sostenibile che il legislatore nel riformare la disciplina delle presunzioni cautelari al fine di adeguarla alle plurime sentenze di illegittimità costituzionale intervenute in materia con riferimento ai diversi reati presi di volta in volta in esame per la loro diversità dal reato di associazione mafiosa in ragione dell'assenza di quegli indici empirici-sociologici che sono stati apprezzati come "base statistica" di legittimazione del ricorso in via esclusiva alla misura carceraria quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità (vedi le sentenze Corte Cost. n. 164/2011 in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen.; n. 57/2013 in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; n.232/2013 in relazione al delitto di cui all'art. 609-octies cod. pen.; n.110/2012 in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. riferito ai delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen.; 265/2010 in relazione ai delitti di cui agli artt. 600-bis e 609-bis e 609-quater cod. pen.; n.231/2011 in relazione al delitto di cui all'art.74 d. P.R. 309/90), possa avere inteso ripristinare per l'ipotesi del concorso esterno nel reato ex art. 416-bis cod. pen. la medesima disciplina di presunzione assoluta già sanzionata come costituzionalmente illegittima dalla citata sentenza n.48 del 2015. Seppure il riferimento ai delitti aggravati dalla circostanza ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (ora trasfusa nell'art. 416-bis.1 cod. pen.) non possa ritenersi del tutto appagante, attesa la diversità rispetto alle imputazioni di concorso esterno, che sono strutturalmente differenti riferendosi le ipotesi di concorso esterno a condotte più gravi ed espressive dei connotati di illiceità propri dell'art. 416-bis cod. pen., deve escludersi, per la prevalenza da riconoscersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta disposizione, che siffatta imprecisione del nuovo testo normativo possa condurre a ritenere rivitalizzato, per effetto della riforma del predetto comma 3 dell'art. 275 cod. pen., quello stesso vizio di illegittimità che ha dato origine al citato intervento riformatore. Come efficacemente rilevato nella richiamata sentenza n. 48/2015 della Corte Cost., nei confronti del concorrente esterno non è in nessun caso ravvisabile « quel vincolo di adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano empirico-sociologico, il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la pericolosità. Al riguardo, non gioverebbe opporre che il concorrente esterno, analogamente al partecipante all'associazione, apporta comunque un contributo causale al raggiungimento dei fini del sodalizio: con la conseguenza che la sua condotta risulterebbe pienamente espressiva del disvalore del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., concretandosi anzi, talora, in apporti di maggior rilievo rispetto a quelli dell'"intraneus". Il che non potrebbe certamente dirsi, invece, per l'autore di un reato aggravato ai sensi dell'art. 7 del di. n. 152 del 1991: giacché, per un verso - come rimarcato dalla stessa sentenza n. 57 del 2013 - l'anzidetta aggravante può accedere a qualsiasi delitto, anche della più modesta entità; e, per altro verso, anche quando si discuta di un delitto aggravato dalla finalità di "agevolazione mafiosa", non è comunque richiesto che l'obiettivo si realizzi. Tali considerazioni attengono, in effetti, alla gravità dell'illecito commesso dal concorrente esterno, che dovrà essere congruamente apprezzata in sede di determinazione della pena, all'esito della formulazione di un giudizio definitivo di colpevolezza. Esse non impongono, per converso, preclusioni sul diverso piano della verifica della sussistenza e - per quanto qui rileva - del grado delle esigenze cautelari, che condiziona l'identificazione della misura idonea a soddisfarle ». Il diverso risalente orientamento espresso da questa Corte di cassazione (Sez. 1, sentenza n. 2946 del 17/10/2013, Rv. 257774), secondo cui per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in ragione della rilevata differenza tra esso ed i delitti aggravati dall'art. 7 del d.l. 152 del 1991, doveva ritenersi operativa la presunzione assoluta prevista per i reati richiamati dal terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen attraverso il generale rinvio a tutti i reati previsti dall'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., è riferito ad un diverso quadro normativo, perché formatosi dopo la sentenza della corte costituzionale n. 57 del 2013 che aveva censurato la legittimità costituzionale di siffatta presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti aggravati ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, ma in un periodo antecedente sia alla sentenza n. 48/2015 della Corte Cost. relativa al concorrente esterno e sia alla riforma introdotta dalla citata legge n.47/2015 (in motivazione, la Corte di cassazione aveva evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale citata, dichiarando l'incostituzionalità del comma terzo dell'art. 275 cod. pen. limitatamente all'ipotesi della presunzione di adeguatezza per i delitti aggravati ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, non aveva alcuna ricaduta sulle imputazioni di concorso esterno, perché diverse dalle contestazioni di reati aggravati ex art. 7 cit., riferendosi a condotte espressive dei connotati di illiceità previsti dall'art. 416-bis cod. pen.). Nel sistema ora vigente dopo la riforma del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n.47 per uniformare la disciplina codicistica alle citate pronunce della Corte Cost., tra cui rientra a pieno titolo anche la sentenza n. 48/2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella sua formulazione originaria con specifico riferimento al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la predetta disposizione normativa non può che essere interpretata nel senso sopra precisato. Infatti, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel suo nuovo testo, stabilisce che solo per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, diversamente, per i delitti di cui all'art. 51 commi 3-bis e 3-quater, e per altri delitti ivi tassativamente indicati, prevede che la custodia in carcere sia applicata salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari "o che, in relazione al caso concreto, le esigenze caute/ari possano essere soddisfatte con altre misure". Sebbene manchi un esplicito riferimento all'ipotesi del concorso esterno nell'associazione mafiosa, non essendo detta fattispecie neppure richiamata nell'elenco dei delitti considerato nei commi 3-bis e 3-quater dell'art.51 cod. proc. pen., l'assimilazione dell'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa ai delitti commessi "al fine di agevolare l'attività" delle associazioni mafiose, al contrario inclusi in detto elenco richiamato per effetto del rinvio operato dal comma 3 dell'art. 275 al predetto comma 3-bis dell'art.51 cod. proc. pen., costituisce l'unica soluzione interpretativa possibile e coerente con la linea tracciata dalla Corte Costituzionale. Invero, nel caso in cui si dovesse escludere anche detta assimilazione, poiché l'alternativa assimilazione all'ipotesi del reato di partecipazione all'associazione mafiosa è già stata vagliata come incostituzionale ai fini della presunzione assoluta di adeguatezza della solo custodia in carcere, si dovrebbe pervenire alla irragionevole esclusione in toto dell'ipotesi di concorso esterno tra i delitti considerati dall'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. ai fini della doppia presunzione cautelare, nonostante la già rilevata maggiore e più grave "connotazione di mafiosità" delle condotte ascrivibili al concorrente esterno rispetto a quelle aggravate dalla finalità di "agevolazione mafiosa", per le quali neppure è richiesto che l'obiettivo si realizzi. 2. Ciò premesso e passando più nello specifico alla valutazione dei motivi di ricorso, si deve osservare, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, che rispetto al quadro cautelare già valutato in sede di riesame (ordinanza del 25/03/2019) e vagliato poi anche in sede di legittimità (Sez. 5, sent. n. 1079 del 15/07/2019), gli elementi sopravvenuti sono costituiti essenzialmente oltre che dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia C. (verbali del 22/08/19 e 10/09/19) - che hanno sostanzialmente rafforzato il quadro indiziario con riferimento alla vicenda relativa allo scambio elettorale politico-mafioso cui si riferisce l'ipotesi di reato di cui all'art.416-ter cod. pen. ascritta al R. - anche dall'interrogatorio del 15/11/2019 reso dall'indagato R., che ha continuato pur sempre a negare il proprio apporto al sodalizio mafioso e inteso evidentemente ridimensionare, in modo ritenuto poco credibile dai giudici di merito, la rilevanza del quadro indiziario a suo carico. Sebbene tali valutazioni espresse prima dal giudice delle indagini preliminari e poi ribadite dal Tribunale in sede di appello cautelare non prestino il fianco alle censure del ricorrente in merito alla ritenuta verosimile finalità prettamente difensiva dell'interrogatorio reso dall'indagato, per la congrua motivazione resa nei predetti provvedimenti in merito alla ravvisata parziale credibilità dei contenuti dichiarativi, contraddetti dalle risultanze in atti (intercettazioni che dimostrerebbero l'avvenuto pagamento di una parte delle somme di denaro oggetto della promessa del R. in cambio dell'offerta di voti che gli sarebbero stati procurati con l'appoggio del clan mafioso facente capo a V. P. e V. F.), tuttavia, si deve rilevare la non esaustiva giustificazione delle ragioni in base alle quali è stata sottovalutata la rilevanza del contributo dichiarativo reso dall'indagato in palese conflittualità rispetto alla posizione del capoclan V. P. La valutazione da parte dei giudici di merito appare orientata a contestare la credibilità della versione resa dall'indagato con argomenti che non possono essere discussi in sede di legittimità, perché afferiscono al merito dei fatti-reato. Ma al di là della coerenza logica di siffatti argomenti, non censurabile perché assolutamente aderente alla gravità del quadro indiziario già adeguatamente soppesato in sede di riesame, si tratta di considerazioni che investono la gravità degli illeciti commessi, che dovrà essere congruamente apprezzata in sede di giudizio definitivo di colpevolezza, ma non tengono adeguato conto, per converso, della rilevanza che una posizione conflittuale con i vertici del clan mafioso può assumere sul piano della verifica della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari, necessario presupposto per la selezione della misura più idonea a soddisfarle, con il minore sacrificio possibile per la libertà personaleLa valutazione della continuità dei rapporti di contiguità mafiosa non deve essere confusa con quella che afferisce la finalità difensiva delle dichiarazioni rese dall'indagato, atteso che l'aver negato la propria contiguità mafiosa costituisce una scelta difensiva suscettibile di apprezzamento negativo sul piano della credibilità giudiziaria del dichiarante, ma non esime dal verificare quale effetto possa avere in concreto una dichiarazione accusatoria mossa nei confronti del presunto complice mafioso sulla possibilità di reiterazione dei reati, sul piano della ripetibilità di quella situazione di reciproci scambievoli favori con la consorteria mafiosa che è alla base della presunzione (relativa) della sussistenza delle esigenze cautelari. E' bene ribadire, che a fronte della esclusa posizione di appartenenza all'associazione mafiosa, nel caso del concorrente esterno non è richiesta la dimostrazione della rescissione del vincolo di appartenenza al sodalizio, non essendovi alcun vincolo da rescindere stante la sua estraneità all'organizzazione, sicchè il parametro per superare la presunzione non solo è diverso ma è anche necessariamente meno severo, rimanendo legato alla prognosi di non reiterabilità del contributo alla consorteria (Sez. 6, n. 9478 del 29 gennaio 2014, Ragosta, Rv. 258809; Sez. 6, n. 276858 dell'08 luglio 2011, Mancini, Rv. 250360). La rilevanza di una circostanza di plausibile attrito nel rapporto di contiguità mafiosa se da un lato attenua la presunzione legale di pericolosità, dall'altro impone un maggiore rigore nella valutazione dell'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere. Non può essere ritenuto sufficiente il richiamo operato dal Tribunale alla parzialità del contributo conoscitivo offerto dal dichiarante, che, come è noto costituisce uno dei parametri di valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante della dissociazione fattiva prevista dall'art. 8, d.I.152/1991, ed ora dal comma 3 dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e che richiede l'utilità del contributo dichiarativo prestato (Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, Romeo, Rv. 254142; Sez. 1, n.48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851). La verifica dei parametri della ricorrenza della detta attenuante opera sul diverso piano del giudizio di responsabilità e della determinazione della pena, ma non assume identico rilievo ai fini della prognosi di reiterabilità del contributo offerto al sodalizio mafioso da parte di un soggetto che non ne faccia parte, per la rilevanza che deve riconoscersi ad ogni nuova allegazione che possa incidere in modo concreto sulla continuità di quel rapporto fiduciario di reciproche scambievoli utilità che è alla base della presunzione prevista dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. L'affermazione del Tribunale secondo cui il rapporto fiduciario con il capo clan mafioso V. non sarebbe stato compromesso, in ragione della mancanza di novità del contributo dichiarativo offerto rispetto agli elementi di accusa già raccolti a carico del predetto coindagato, appare contradditoria perché nega la rilevanza di un elemento che è obiettivamente indice concreto di inaffidabilità per gli esponenti mafiosi del medesimo sodalizio con il quale il ricorrente avrebbe condiviso in precedenza i propri affari. La prognosi della reiterabilità di nuove collusioni mafiose per un concorrente esterno discende innanzitutto dalla persistenza di quella trama di cointeressi con gli esponenti mafiosi di maggiore influenza criminale, e non si può sostenere che le esigenze cautelari rimangano immutate ove sopravvengono sia pure per effetto di scelte difensive interessate, circostanze che siano obiettivamente espressione di una conflittualità e contrapposizione con quei soggetti di maggiore spessore criminale, che seppure già processualmente gravati da forti elementi di accusa, non possono che apprezzare negativamente l'atteggiamento di chi, pur negando la propria complicità, fornisca tuttavia un apporto di conoscenze avverso ed ostile alla posizione del soggetto indicato come parte dell'accordo mafioso di scambio politico-elettorale, anche se - giova ripeterlo - detto accordo venga rappresentato in termini più favorevoli, finanche valutati poco verosimili, "ex parte" del politico coinvolto. L'allegazione di nuovi elementi di rilievo, uniti a quelli già affrontati ma vagliati in un contesto differente, come la dismissione di tutte le cariche pubbliche e di partito, impongono di ridare maggiore concretezza al giudizio sulla persistenza del pericolo di reiterazione e del suo grado che non può rimanere ancorato allo stadio inziale, così da trasformare la presunzione legale da relativa ad assoluta, sacrificando la doverosa costante verifica del sacrificio imposto alla libertà personale nella ricerca di quell'equilibrio che deve bilanciare e guidare la scelta della misura cautelare più adeguata al caso concreto. L' ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata per nuovo esame. Il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, verificherà se alla luce delle nuove circostanze che incidono sui rapporti con esponenti del sodalizio, debba ritenersi ancora necessaria la misura della custodia in carcere in rapporto al grado di concreta ed attuale ripetibilità della situazione che ha dato luogo alle dinamiche collusive del R. con l'associazione mafiosa operativa nella provincia di Trapani. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. 
P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo- Sezione Riesame misure cautelari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Cosi deciso in Roma il giorno 8 aprile 2020
Avv. Antonino Sugamele

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