Deposito dell’impugnazione da parte del difensore presso il foro di appartenenza. Tempestività nel caso in cui il luogo del Giudice del provvedimento impugnato è diverso dal luogo in cui il difensore appartiene.
Ai fini della tempestività della presentazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., non assume rilievo il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo ove si trova l'impugnante ed il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9712/20; depositata l'11 marzo 2020
13-03-2020 11:27
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