Corruzione elettorale e scambio elettorale politico. Differenza tra le due fattispecie.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09/07/2020) 28-07-2020, n. 22795
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.B.A.A., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 14/01/2020 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente CAPOZZI Angelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ORSI Luigi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la rinuncia al ricorso del difensore avv. Giacomo Francesco Saccomanno e del L.B..
Con procedura D.P.R. 17 marzo 2020, n. 18, ex art. 83, comma 12-ter, e succ. modif..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame nell'interesse di L.B.A.A. avverso l'ordinanza cautelare emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 12/12/2019 con la quale al predetto è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, ha confermato la decisione con la quale sono stati riconosciuti a carico del predetto gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 96, comma 1 e 2, art. 416-bis c.p., comma 1 e la misura applicata.
Nella specie si tratta della vicenda di corruzione elettorale che vede coinvolto L.B.O. attivatosi a procacciare voti in favore di D.F.V. al fine di ottenere in cambio l'iscrizione del proprio figlio L.B.L., a metà anno scolastico, nello stesso istituto dove insegnava D.F., in modo da facilitarne la promozione con minori controlli, avendo L.B.A. svolto il ruolo di intermediario. Quanto all'aggravante mafiosa rileva il coinvolgimento di L.B.O., raggiunto da gravi indizi di partecipazione alla locale di ndrangheta vibonese e, in particolare, partecipe della ndrina " C.", che - al di là della finalità strettamente personale perseguita - ha qualificato la condotta corruttiva di L.B.O. e l'opera di intermediazione di L.B.A.A. in termini di agevolazione dell'organizzazione mafiosa di riferimento rafforzandone il potere di generare collusioni con ambienti istituzionali e di poter fare affidamento su politici compiacenti.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del L.B. deducendo:
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Sotto il profilo oggettivo è assente l'individuazione di una condotta specifica ascrivibile al ricorrente che abbia contribuito causalmente alla realizzazione dell'accordo illecito elettorale, emergendo soltanto nelle captazioni tra i due L.B. l'interesse di L.B.O. ad ottenere informazioni sull'iter da avviare per il trasferimento del figlio L. presso l'Istituto" D.F.- P." che si svolge senza alcuna violazione procedurale tale da configurarsi quale contropartita del patto elettorale ed in assenza di finalità volte alla promozione dello stesso L.B.L..
2.2. Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante mafiosa.
Alla contestazione della aggravante sotto la duplice forma, la ordinanza senza rispondere alle deduzioni in sede di riesame sul metodo mafioso - l'ha ritenuta sotto la specie della agevolazione della organizzazione mafiosa di riferimento, nonostante tale aspetto non fosse stato valorizzato dal primo Giudice.
La ricostruzione della ordinanza - con riferimento alla posizione di L.B.O. - è fondata su mere congetture e sospetti investigativi.
In ogni caso, la ordinanza manca di qualsiasi accertamento in ordine alla univoca e cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta contestata al ricorrente quale tramite del presunto patto associativo.
2.3. Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, mancando la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del medesimo reato ed omessa ogni motivazione al riguardo, tenuto conto anche del ristretto periodo temporale pertinente alla fattispecie contestata.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso che sostanzialmente chiede una rilettura degli elementi indiziari ineccepibilmente considerati dal provvedimento impugnato.
4. Con memoria difensiva si ribadiscono le censure mosse in ordine alla insussistenza del patto corruttivo, di una specifica e rilevante condotta del ricorrente al riguardo e, in ogni caso, di consapevolezza di agire da tramite nella presunta fattispecie di corruzione elettorale. Del pari si sottolinea la mancanza di elementi in ordine alla aggravante mafiosa e della motivazione in ordine alla specifica doglianza difensiva a riguardo. Infine, quanto alle esigenze si allega la successiva modifica della misura cautelare a dimostrazione della mancata considerazione da parte del Tribunale delle pertinenti doglianze della difesa.
5. Con successivo atto pervenuto in cancelleria il difensore ed il L.B. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
6. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24/04/2012) 11-07-2012, n. 27655
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1208/2011 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 21/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Bellora Corrado, che chiede l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 21 giugno 2011 il Tribunale di Torino ha rigettato l'istanza di riesame, proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da M.G. avverso l'ordinanza del GIP in sede del 1 giugno 2011, con la quale era stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome gravemente indiziato del delitto di cui al capo 51) della rubrica (scambio elettorale politico- mafioso aggravato: art. 416 ter cod. pen., del D.L. n. 152 del 1991, art. 7).
2. Il Tribunale ha integralmente confermato e fatto proprio quanto ritenuto dal G.I.P. di Torino nell'ordinanza impugnata nei confronti di M.G., avendo ritenuto che il medesimo, assieme a B.A., all'epoca segretario comunale del Comune di (OMISSIS), nel promuovere la campagna elettorale di B. F., all'epoca sindaco del Comune di (OMISSIS) e candidato alle elezioni Europee per il P.D.L., avesse concluso un accordo con I.G. e C.G., noti esponenti della mafia calabrese nel Piemonte, in forza del quale il C. avrebbe percepito Euro 20.000,00, in cambio dell'impegno assunto dal C. di convogliare i voti della "ndrangheta locale sul B.; e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata contestata in quanto il fatto era stato ritenuto come commesso al fine di agevolare l'associazione mafiosa, della quale il C. e lo I. erano autorevoli esponenti.
3. Il G.I.P. ha qualificato il fatto come reato ex art. 416 ter cod. pen., in luogo del reato previsto dal D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96, ipotizzato dal P.M., in quanto il compenso sarebbe stato erogato dall'indagato al C. quale soggetto al vertice di un sodalizio criminoso di stampo mafioso e non agli elettori da mobilitare; e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è stata ravvisata in quanto l'indagato aveva promesso vantaggi al sodalizio criminoso, qualora il B. fosse stato eletto.
4. Il Tribunale ha ravvisato a carico dell'indagato i seguenti indizi di colpevolezza:
- l'intercettazione ambientale del 30 maggio 2009, avvenuta nel bar (OMISSIS) gestito dal C., avente ad oggetto un colloquio intercorso fra l'indagato ed il B. da un lato ed il C. e lo I. dall'altro, nel corso del quale il C., correggendo un'affermazione del M., aveva esplicitamente parlato del racket che sarebbe stato mobilitato in favore del candidato B.; e l'indagato non aveva espresso il minimo stupore nel sentire una frase del genere, replicando che lo I. aveva parlato di campagna elettorale nella società, come tale intendendo l'onorata società, quale sodalizio criminoso;
- il fatto che l'indagato ed il B. si erano rivolti al C. a soli 7 giorni prima delle elezioni, solo perchè conoscevano la sua caratura criminale e sapevano che egli fosse esponente di rilievo della "ndrangheta piemontese, non essendovi altro motivo per rivolgersi al titolare di un modesto bar di periferia; -il fatto che al pranzo elettorale svoltosi nel bar del C. il 27 maggio 2009 avevano preso parte, oltre all'indagato, al B. ed al B., solo ed unicamente personaggi appartenenti al sodalizio mafioso noto come "ndrangheta;
- il fatto che, nel corso di tale pranzo, fra il B. ed il M. da un lato ed il C. e lo I. dall'altro era intervenuto un accordo, con impegno dell'indagato a corrispondere Euro 20.000,00 al C., che avrebbe garantito in cambio un appoggio elettorale in favore del B.; il che era sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen., non potendosi ritenere che tale danaro costituisse un rimborso spese per la campagna elettorale, a tanto non avendo mai le parti accennato;
d'altra parte nella specie era sufficiente che l'indicazione di voto venisse percepita all'esterno come proveniente dal sodalizio criminoso, di cui il C. era a capo, si da essere sorretta dalla forza intimidatrice propria del clan malavitoso medesimo; e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sarebbe stata correttamente contestata in quanto l'indagato aveva detto che B., una volta eletto, si sarebbe ricordato di loro, con il che lasciando intendere che il B. avrebbe aiutato il clan criminoso in sede di aggiudicazione delle opere pubbliche.
4. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fatto riferimento alla contestata aggravante dell'agevolazione mafiosa, in ordine alla quale l'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, poneva una presunzione legale di pericolosità sociale, tale da far luogo alla custodia cautelare in carcere, non essendo stati acquisiti elementi dai quali poter ritenere che non sussistessero esigenze cautelari.
5. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione M.G. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
a)- erronea qualificazione del fatto come delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., aggravato ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto l'ipotesi delittuosa di cui sopra poteva ritenersi sussistere solo se la promessa di voti ottenuti con metodi mafiosi fosse stata fatta a fronte di una dazione di danaro, non potendosi ritenere sufficiente la promessa del versamento di danaro, ovvero l'incontro di due promesse (voti contro danaro); e, nella specie, nessun indizio era emerso dal quale poter desumere che esso ricorrente avesse versato danaro ad esponenti dell'associazione mafiosa;
b)- motivazione illogica e carente circa la sussistenza del delitto di cui all'art, 416 ter cod. pen., in quanto non era stato accertato che gli appartenenti all'associazione mafiosa, i quali avevano promesso il voto, avessero esercitato il potere di intimidazione nei confronti di soggetti estranei, onde coartarne la libera espressione del voto, apparendo dagli atti che il C. avesse promesso il voto suo, dei suoi familiari e degli amici, si da escludere che il voto sarebbe stato acquisito a mezzo dell'intimidazione mafiosa a danno di terzi estranei; era poi apodittico l'aver ritenuto che esso ricorrente si fossero rivolti al C. ed allo I. in quanto consapevole della loro caratura criminale e del loro ruolo di esponenti della "ndrangheta" adicata in Piemonte;
c)- erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto il reato di cui all'art. 416 ter, contestato ad esso ricorrente, puniva non la condotta intesa ad agevolare l'associazione mafiosa, ma la condotta volta ad ottenere dalla stessa un'agevolazione per ottenere consensi elettorali;
d)- erronea applicazione della legge penale circa la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia in carcere disposta nei suoi confronti; invero, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, il reato contestatogli non rientrava fra quelli di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3 si che non era obbligatoria l'applicazione nei suoi confronti della misura custodiale in carcere;
e)- motivazione carente, per non avere il provvedimento impugnato valutato la presenza di elementi tali da escludere la sussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti, tenuto conto del corretto comportamento processuale tenuto (era rientrato in Italia per costituirsi non appena saputo dell'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti) e non potendosi ritenere sussistere la possibilità di reiterare il reato contestato, in mancanza di prossime competizioni elettorali.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da M.G. è fondato, con riferimento alla sussistenza di valide esigenze cautelari, tali da imporre l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere.
2.Va preliminarmente osservato che il reato di corruzione elettorale, di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96 ed il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., differiscono fra di loro in quanto nel primo di essi viene punito il candidato che, per ottenere il voto, offre, promette o somministri danaro, valori ovvero qualsiasi altra utilità.
Il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. si ha invece quando la promessa di voti elettorali viene fatta, in cambio di erogazione di danaro, ad un candidato da un personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione mafiosa medesima, si che, in esso, è tipico il ricorso alla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso.
Il delitto da ultimo citato rientra nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico, mirando esso a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio fra mafia e politica, si che solo strumentalmente con esso viene altresì salvaguardato l'interesse elettorale, che è invece protetto in via immediata e diretta dal citato D.P.R. n. 361 del 1957, artt. 96 e 97.
Nel delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. poi non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli atti di sopraffazione e di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione del voto venga percepita all'esterno come proveniente dal clan mafioso e, come tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (cfr. Cass. Sez. 1 n. 3859 del 14/1/2004, P.M. in proc. Milella).
3. Tanto premesso, il Collegio nutre fondati dubbi circa la ravvisabilità, a carico del ricorrente, dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, atteso che già la fattispecie criminosa di cui all'art. 416 ter cod. pen., prevede che la promessa di voti venga fatta al fine di perseguire gli interessi di un'associazione di stampo mafioso, si che appare una mera duplicazione l'aver previsto, anche con l'aggravante in esame, detta finalità.
4. Ritiene inoltre il Collegio di condividere l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la determinazione dell'oggetto dello scambio vietato tipica del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., può essere costituito non solo dal danaro, inteso quale strumento di pagamento rappresentato dalla valuta avente corso legale in un determinato momento storico, ma anche mezzi di pagamento diversi dalla moneta, quali preziosi, titoli, valori mobiliari e simili (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 46922 del 30/11/2011, P.M. in proc. Marrazzo, Rv. 251374).
5. Non può tuttavia disconoscersi la valenza della tesi sostenuta dal ricorrente in sua difesa, secondo la quale il delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen. prevede che, a fronte della promessa di voti elettorali, debba in ogni caso avere luogo presunzione relativa, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, una dazione, intesa come concreta ed immediata corresponsione o di somme di danaro ovvero di qualsiasi altro bene che rappresenti un valore di scambio in termini di immediata commisurazione economica; e va rilevato che, sul punto, è la stessa ordinanza impugnata ad aver riconosciuto che l'accordo intercorso fra l'odierno ricorrente ed il C., quale soggetto posto ai vertici dell'organizzazione della "ndrangheta presente in Piemonte, è consistito nella promessa di voti elettorali, che quest'ultimo avrebbe fatto affluire in favore del candidato patrocinato dal ricorrente a fronte della promessa futura di una somma di danaro (Euro 20.000,00), che il ricorrente avrebbe in un secondo momento versato al C..
6. Ritenuta la non configurabilità a carico del ricorrente dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7; esposte le citate perplessità in ordine alla stessa possibilità di qualificare il reato ascritto al ricorrente come delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., ritiene il Collegio che, comunque, l'ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino, con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari così rilevanti da far luogo alla misura custodiate in carcere.
Una volta esclusa invero la configurabilità a carico del ricorrente dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, con conseguente non operatività della presunzione relativa, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione in punto di esigenze cautelari, così come delineate dall'art. 274 cod. prc. pen., tanto più che è stata la stessa ordinanza impugnata ad aver fatto presente:
- lo stato d'incensuratezza del ricorrente;
- lo svolgimento da parte sua di regolare attività lavorativa;
- l'essersi egli prontamente messo a disposizione dei giudici, non appena conosciuta l'esistenza di un provvedimento coercitivo emesso nei suoi confronti.
7. Da quanto sopra consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di Torino affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente la richiesta di riesame proposta da M.G., tenendo conto dei rilievi innanzi svolti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Si provveda a norma art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012
10-10-2020 14:00
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