Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplinadelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplinadelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022) Vigente al: 29-2-2020 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modificheurgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni ocomunicazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportatein allegato alla presentelegge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio deiministri Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30dicembre 2019, n. 161 All'articolo 1, comma 1: al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 aprile 2020 »; al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 1° maggio 2020 ». All'articolo 2: al comma 1, lettera a), le parole: « ai sensi degli articoli268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degliarticoli 268, 415-bis o 454 »; al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
« b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater)e' aggiunta la seguente: "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine diagevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stessoarticolo" »; al comma 1, lettera c), le parole: « e per i delitti deipubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro lapubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena dellareclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata anorma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e, previaindicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche neiluoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delittidei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio controla pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena dellareclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata anorma dell'articolo 4 »; al comma 1, lettera e): al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: « salvo che sitratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti: « salvoche risultino »; al numero 3), capoverso 6, le parole: « Ai difensoridell'imputato e' immediatamente dato avviso » sono sostituite dalleseguenti: « Ai difensori delle parti e'immediatamente dato avviso »; al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Il giudice, con il consenso delle parti, puo' disporrel'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delleinformazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche otelematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delleindagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni dicui al primo periodo »; al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primoperiodo e' inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo iverbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioniacquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunqueutilizzati nel corso delle indagini preliminari e, al secondoperiodo, le parole: « Al giudice per le indagini preliminari e aidifensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta'e' in ogni caso consentito l'accesso » sono sostituite dalleseguenti: « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensoridelle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degliarticoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentitol'accesso »; al comma 1, lettera g): al numero 1) e' premesso il seguente: « 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essereutilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono statidisposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili perl'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto inflagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" »; al numero 1), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, irisultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatoreinformatico su dispositivo elettronico portatile possono essereutilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per iquali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultinoindispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo
266, comma 2-bis »; al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazionirilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferitinell'archivio di cui all'articolo 269," »; al comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo e' sostituitodal seguente: "Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarrecopia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate dicui all'articolo 291, comma 1" »; al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le parole: « pervia telematica gli atti » e' inserita la seguente: « depositati »; al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Il termine di cui al presente comma puo' essereprorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »; al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89: al comma 2, le parole: « possono essere impiegati soltanto »sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »; al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal comma 2 lecomunicazioni intercettate sono trasferite » sono sostituite dalleseguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioniintercettate sono conferite » e le parole: « esclusivamentenell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice »sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti dellaprocura della Repubblica »; al comma 2, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 4, leparole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: «articoli 268, 415-bis e 454 »; al comma 5, le parole: « nonche' di consultazione e richiesta dicopie, » sono soppresse; al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 30 aprile 2020 ».
02-03-2020 21:58
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