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Sentenza

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30dicembre 2019, n. 161,  recante  modifiche  urgenti  alla  disciplinadelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplinadelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   30dicembre 2019, n. 161,  recante  modifiche  urgenti  alla  disciplinadelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022) Vigente al: 29-2-2020  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  161,  recante  modificheurgenti alla disciplina  delle  intercettazioni  di  conversazioni  ocomunicazioni, e' convertito in legge con le modificazioni  riportatein allegato alla presentelegge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inseritanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio deiministri Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  30dicembre 2019, n. 161 All'articolo 1, comma 1: al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 »  sono  sostituitedalle seguenti: « 30 aprile 2020 »; al numero 2), le parole: « 1°  marzo  2020  »  sono  sostituitedalle seguenti: « 1° maggio 2020 ». All'articolo 2: al comma 1, lettera a), le parole: « ai  sensi  degli  articoli268 e 415-bis » sono sostituite dalle  seguenti:  « ai  sensi  degliarticoli 268, 415-bis o 454 »; al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
« b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater)e' aggiunta la seguente: "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizionipreviste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero  al  fine  diagevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stessoarticolo" »; al comma 1, lettera c), le  parole:  «  e  per  i  delitti  deipubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro  lapubblica amministrazione per  i  quali  e'  prevista  la  pena  dellareclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  anorma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: «  e,  previaindicazione delle ragioni che ne giustificano  l'utilizzo  anche  neiluoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,  per  i  delittidei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio controla pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena  dellareclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,  determinata  anorma dell'articolo 4 »; al comma 1, lettera e): al numero 1), capoverso 2-bis, le  parole:  «  salvo  che  sitratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti:  «  salvoche risultino »; al  numero  3),  capoverso  6,  le  parole:  «  Ai  difensoridell'imputato e' immediatamente dato avviso » sono  sostituite  dalleseguenti: « Ai difensori delle parti e'immediatamente dato avviso »; al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Il giudice, con il consenso  delle  parti,  puo'  disporrel'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni  ovvero  delleinformazioni contenute nei flussi  di  comunicazioni  informatiche  otelematiche effettuate dalla  polizia  giudiziaria  nel  corso  delleindagini. In caso di contestazioni si applicano  le  disposizioni  dicui al primo periodo »; al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo  il  primoperiodo e' inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo  iverbali  e  le  registrazioni  delle  comunicazioni  e  conversazioniacquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5,  o  comunqueutilizzati nel  corso  delle  indagini  preliminari  e,  al  secondoperiodo, le parole: « Al giudice per le  indagini  preliminari  e  aidifensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti  e  facolta'e'  in  ogni  caso  consentito  l'accesso  »  sono  sostituite  dalleseguenti: « Al giudice per le indagini  preliminari  e  ai  difensoridelle parti, successivamente al deposito effettuato  ai  sensi  degliarticoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo  454,  comma2-bis, per l'esercizio dei loro  diritti  e  facolta'  e'  consentitol'accesso »; al comma 1, lettera g): al numero 1) e' premesso il seguente: « 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni  non  possono  essereutilizzati in procedimenti diversi da quelli  nei  quali  sono  statidisposti,  salvo  che  risultino  rilevanti  e   indispensabili   perl'accertamento di delitti per i quali e'  obbligatorio  l'arresto  inflagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" »; al numero 1), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 1-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  irisultati delle intercettazioni tra presenti  operate  con  captatoreinformatico  su  dispositivo  elettronico  portatile  possono  essereutilizzati anche per la prova  di  reati  diversi  da  quelli  per  iquali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora  risultinoindispensabili per l'accertamento dei delitti indicati  dall'articolo
266, comma 2-bis »; al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) all'articolo 291, comma 1, dopo le  parole:  "conversazionirilevanti,"  sono  inserite  le  seguenti:  "e   comunque   conferitinell'archivio di cui all'articolo 269," »; al comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo  e'  sostituitodal seguente: "Il difensore ha diritto di  esaminare  e  di  estrarrecopia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate dicui all'articolo 291, comma 1" »; al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le  parole:  «  pervia telematica gli atti » e' inserita la seguente: « depositati »; al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Il termine di cui al presente comma  puo'  essereprorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »; al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89: al comma 2, le parole: « possono essere  impiegati  soltanto  »sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »; al comma 3, le parole:  «  Nei  casi  previsti  dal  comma  2  lecomunicazioni intercettate sono trasferite »  sono  sostituite  dalleseguenti:  «Nei  casi  previsti  dal   comma   2   le   comunicazioniintercettate  sono  conferite  »  e  le  parole:   «   esclusivamentenell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice »sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti dellaprocura della Repubblica »; al comma 2, lettera  b),  capoverso  Art.  89-bis,  comma  4,  leparole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti:  «articoli 268, 415-bis e 454 »; al comma 5, le parole: « nonche' di consultazione e richiesta  dicopie, » sono soppresse; al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 30 aprile 2020 ».
Avv. Antonino Sugamele

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