Commette il reato di interruzione di pubblico servizio chi insegue l’autobus con l’auto e costringe l’autista a fermarsi.-
CASSAZIONE PENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGO Geppino - Presidente -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - est. Consigliere -
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/07/2015 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Zacco Franca, che
ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in sede di rinvio della Corte di
cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo del 20.7.2010,
confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di minaccia e interruzione di pubblico
servizio, commessi ai danni di un autista di un autobus di linea.
2. Ricorre per cassazione G.G., deducendo:
1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p..
La Corte di appello avrebbe travisato il principio di diritto espresso dalla sentenza di
annullamento con rinvio della Corte di cassazione, essendo rimasto accertato in fatto che il
ricorrente non aveva cagionato alcun apprezzabile ritardo o interruzione del servizio pubblico.
La condanna è, dunque, stata confermata sulla base di un giudizio che non ha svolto una corretta
ricostruzione del fatto, violando anche l'art. 25 Cost. per indeterminatezza delle condotte
ritenute punibili, laddove interpretate nel senso indicato in sentenza. Sotto questo profilo, il
ricorrente pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340 c.p. in relazione all'art. 25
Cost.;
2) violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., rilevabile in qualunque
stato e grado ed anche nel giudizio di cassazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui
ha rilevato, in punto di fatto, come l'imputato si fosse posto all'inseguimento dell'autobus
pubblico per circa due chilometri e mezzo, lo avesse affiancato, avesse minacciato pesantemente
l'autista tanto che quest'ultimo prima ancora di arrivare al capolinea aveva chiamato il 113 ed,
inoltre, che il mezzo, insieme ad alcuni passeggeri intimoriti, fosse rimasto fermo al capolinea
per 3040 minuti fino all'arrivo della polizia.
Ne consegue che, descritto compiutamente il fatto - in termini tali da rendere manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale formulata dal ricorrente - la Corte di appello
ha fatto buon governo del principio di diritto fissato nel caso in esame dalla Corte Suprema, che
aveva ravvisato la sussistenza del reato anche nel caso in cui vi fosse stato un turbamento nella
regolarità del servizio, nel senso di una condotta, come quella dell'imputato, che ne aveva
impedito l'ordinato e regolare svolgimento, posto a tutela della collettività (come si vede turbata
dal comportamento del ricorrente in quanto, nello specifico, alcuni passeggeri si erano risolti a
rimanere dentro il mezzo per un tempo considerevole in attesa della polizia).
Tale principio di diritto, formulato dalla sentenza rescindente, peraltro in adesione a precedenti
arresti di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274836, n. 1913 del
2018, Rv. 272321), citati dalla Corte di merito e che lo stesso ricorso mostra di conoscere,
prendono spunto dal tenore letterale della norma di cui all'art. 340 c.p., laddove, tra le condotte
punibili, individua quella, non solo di colui che "interrompe", ma anche di colui che "turba la
regolarità di un ufficio o servizio pubblico".
2.In ordine al secondo motivo la norma di cui all'art. 131-bis c.p., è stata introdotta con il D.Lgs.
16 marzo 2015, n. 28, sicchè essa era in vigore al momento della pronuncia della sentenza
impugnata e non risulta, neanche dal verbale di udienza del giudizio di rinvio, che il ricorrente
avesse fatto una richiesta di applicazione di tale causa di esclusione della punibilità.
La giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio ritiene che la causa di esclusione della
punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la
prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della
sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, (Sez. 5, n. 57491
del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877).
L'inammissibilità del ricorso ne preclude comunque la rilevabilità di ufficio, secondo quanto
affermato da parte della giurisprudenza (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv.
269164).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo
grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020
16-03-2020 18:29
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