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Sentenza

Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il conduttore che, dopo lo sfratto e prima del rilascio dei locali, elimina le migliorie apportate all'immobile nel corso del rapporto di locazione, letteralmente asportando i beni che ritiene di sua proprietà, anziché rivolgersi al giudice civile per esercitare il suo preteso diritto.
Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il conduttore che, dopo lo sfratto e prima del rilascio dei locali, elimina le migliorie apportate all'immobile nel corso del rapporto di locazione, letteralmente asportando i beni che ritiene di sua proprietà, anziché rivolgersi al giudice civile per esercitare il suo preteso diritto.
Tribunale di Campobasso –Sezione penale -Sentenza 2 dicembre 2019 n. 636
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSOIN COMPOSIZIONE MONOCRATICAART. 544 c.p.p.IL TRIBUNALEin persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D'NOFRIO all'udienza del 22 novembre 2019, a seguito di richiesta di Giudizio Abbreviato, ha pronunciato la seguenteSENTENZAnei confronti di:(...), nato a C. il (...) ed ivi residente -elett.te domiciliato in Avellino c/o avv. Sa.Sc.LIBERO -ASSENTEIMPUTATOdel  reato  p.  e  p.  dall'art.  392  c.p.  perché,  al  fine  di  esercitare  un  preteso  diritto,  potendo ricorrere  al  giudice,  si  faceva  arbitrariamente  ragione  da  sé  medesimo,  mediante  violenza sulle cose. In particolare il (...), al momento di riconsegnareun immobile preso in locazione da (...), asportava, ritenendo di esserne proprietario, le porte dei bagni e i sanitari che egli stesso aveva provveduto ad installare rendendo, con la sua condotta, inservibile (nell'immediatezza) l'immobile in questione.In Campobasso, il 15/12/2015.Con  l'intervento  del  P.M.,  Dr.ssa  Re.PA.,  del  difensore  della  P.C.  (...),  l'avv.  Ni.DE.  del  Foro  di CAMPOBASSO e del difensore di fiducia per l'imputato l'avv. Sa.SC. del Foro di AVELLINO.MOTIVAZIONEA seguito di decreto di citazione diretta a giudizio, (...) è stato tratto in giudizio per rispondere del reato ex art. 392 c.p. ai danni di (...).All'esito  dell'udienza  di  discussione  del  22  Novembre  2019,  svoltasi  in  assenza  dell'imputato libero (dichiarata, l'assenza, all'udienza del 13 Giugno 2019 stante la ritualità della notifica del decreto  di  citazione  a  giudizio  al  domicilio  eletto  e  la  nomina,  da  parte  dello  stesso,  del difensore di fiducia), ammessa la costituzione di parte civile nell'interesse di (...) e considerati utilizzabili, ai fini della decisione, tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero a seguito dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, il P.M., la parte civile ed il difensore dell'imputato concludevano come da verbale.
Ritiene  il  giudice  che  la  prova  raccolta  in  giudizio  sia  idonea  a  dimostrare  la  colpevolezza dell'imputato (...) in ordine al delitto di cui all' art. 392 c.p., stante il tenore delle risultanze del fascicolo  del  P.M.,  utilizzabili  in  virtù  del  rito abbreviato:  gli  accertamenti  di  P.G.,  i  verbali  di sommarie  informazioni  testimoniali,  l'atto   di   denuncia  querela  di  (...)  e   l'interrogatorio dell'imputato    (...),    che    trovano    puntuale    riscontro    dalla    documentazione    depositata, permettono di ricostruire, univocamente, i fatti di causa nel modo che si va ad esporre.In   data   18   Dicembre   2015,   (...)   sporgeva   denuncia   querela   avanti   al   Carabiniere   (...) appartenente  a  "Stazione  CC  Perugia"  nei  confronti  di  (...),  dolendosi  del  fatto  che,  dopo  aver locato (unitamente al fratello (...)) un immobile commerciale sito in (...), Via (...), con contratto regolarmente  registrato  il  9  Aprile  2014  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Campobasso,  alla (...)  S.r.l.  con  Amministratore  unico  (...),  stante  la  grave  morosità  della suddetta  conduttrice, essi locatori si erano indotti ad intimare lo sfratto, convalidato dal Tribunale di Campobasso, che  prescriveva  il  rilascio  dell'immobile  per  data  15  Dicembre  2015  (cfr.  Ordinanza  di convalida di sfratto del Tribunale di Campobasso del 30 Novembre 2015).Nonostante  la  disponibilità  del  conduttore  a  rilasciare  i  locali  ,  lo  stesso  denunciante,  al momento della riconsegna del locale, il 15 Dicembre 2015, alla presenza anche degli Avvocati (...)  e  (...),  notava  la  presenza  di  danni  evidenti,  quali  la  mancanza  di  porte  dei  bagni  e  della cucina  posti  al  piano  inferiore  e  delle  porte  dei  bagni  posti  al  piano  superiore,  nonché  danni da allagamento nella cantina al piano interrato, a causa della mancata attivazione della pompa idraulica e del distacco dell'utenza elettrica (cfr. dichiarazioni rese da (...) nell'atto di denuncia querela  del  18  Dicembre  2015  puntualmente  riscontrate  dalle  contestazioni  riportate  nel verbale di riconsegna dell'immobile del 15 Dicembre 2015 e dalla documentazione fotografica relativa  allo  stato  dell'immobile  al  momento  del  rilascio,  allegata  all'Atto  di  opposizione  alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., presentata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Campobasso il 29 Febbraio 2016).Al  momento  del  sopralluogo  e  della  redazione  del  verbale  di  riconsegna,  dal  canto  suo,  il  (...) contestava  che  le  porte  dei  bagni  e  della  cucina  erano  di  proprietà  della  (...)  S.r.l.,  quindi ammetteva  che  erano  state  personalmente  asportate  e  affermava,  inoltre,che  il  locale,  sin dall'inizio  del  rapporto  locativo,  non  era  dotato  di  energia  elettrica  e  la  cantina  era  già gravemente invasa dall'acqua (cfr. verbale di riconsegna del 15 Dicembre 2015).(...),  del  resto,  già  qualche  giorno  prima  della  riconsegna  del locale  e  precisamente  in  data  5 Dicembre  2015,  era  stato  ammonito  da  (...)  relativamente  al  fatto  che,  dato  che  l'immobile locato  era  servito  da  una  pompa  idrica  che  evacuava  l'acqua  di  falda  che  invadeva  la  cantina collocata   al   piano   sottostrada,   il   distacco   dell'utenza   elettrica,   volontario   o   causato eventualmente dalla perdurante morosità del conduttore nei confronti dell'Azienda erogatrice del servizio, avrebbe procurato un grave danno all'immobile (cfr. comunicazione tramite mail del 5 Dicembre 2015 inoltrata da (...) a (...) S.r.l.).Dall'accertamento  di  P.G.,  a  cura  di  (...),  Responsabile  della  Sezione  Aliquota  Guardia  di Finanza,  risulta,  poi,  che  (...),  proprietario  dell'immobile  commerciale  in  questione,  a  seguito del   sopralluogo   effettuato   al   momento   della   riconsegna   del   locale,   aveva   manifestato all'avvocato   (...),   difensore   di   fiducia   di   (...),   l'intenzione   di   risolvere   bonariamente   la 
questione  e  rimettere  la  querela  contro  (...),  purché  quest'ultimo  ripristinasse,  entro  un congruo  termine,  la  piena  efficienza  degli  impianti  sanitari  e  reintegrasse  l'immobile  delle porte e di ogni altra suppellettile, come previsto dal contratto, in conformità a quanto stabilito dalle  clausole  nn.  5  e  7,  secondo  cui  le  migliorie  dovevano  ritenersi  acquisite  all'immobile  al termine del rapporto locativo, senza che il conduttore potesse vantare alcunché nei confronti del  locatore  (cfr.  accertamenti  di  P.G.  in  data  8  Febbraio  2016  che,  in  merito  al  colloquio telefonico, trovano riscontro nella mail del 19 Dicembre 2015 inoltrata da (...) a Studio Legale Corsi; contratto di locazione, clausole nn. 5 e 7).Tale tentativo non andò a buon fine: l'Avv. (...), in nome e per conto della (...), ebbe a dichiarare che  il  (...)  aveva  riconsegnato  l'immobile  in  condizioni  addirittura  migliori  rispetto  a  quando era  stato  preso  in  possesso  dalla  (...)  S.r.l.,  negando  di  avere  contezza  dell'asportazione  dei sanitari,  in  quanto  non  indicati  nel  verbale  di  riconsegna  dell'immobile  e  dichiarando  che  le porte  erano  di  proprietà  della  (...)  S.r.l.,  stante  la  totale  inidoneità  delle  porte  originarie  (cfr. mail del 22 Dicembre 2015 inoltrata da Studio Legale Corsi a (...)).(...),  in  sede  di  interrogatorio  richiesto  ai  sensi  dell'art.  415-bis  comma  3,  spiegava  che,  dopo aver  stipulato  il  contratto  di  locazione  dell'immobile,  erano  stati  necessari  ulteriori  lavori  di adeguamento  strumentali  all'apertura  della  sua  attività,  concordati  a  tal  fine  con  i  locatori dell'immobile  e  che,  dalla  documentazione  fotografica  dallo  stesso  prodotta,  nonché  dalle copie  della  Comunicazione  di  Inizio  Lavori  Asseverata  ad  oggetto  opere  di  straordinaria manutenzione,  del  29  Aprile  2014,  della  Certificazione  di  fine  lavoro  e  di  Collaudo  del  3 Giugno  2014,  si  evinceva  chiaramente  l'assenza  di  porte  e  sanitari,  di  cui,  pertanto,  lo  stesso provvedeva  all'acquisto.  Al  momento  della  riconsegna  del  locale,  pertanto,  l'immobile,  come dichiarava  (...),  si  trovava  nelle  stesse  condizioni  iniziali:  "anzi  lasciavo  qualche  sanitario nuovo,  dunque  riprendevo  i  sanitari  e  le  porte  di  mia  proprietà  da  me  acquistati  che  non c'erano  e  lasciavo  quelli  che  c'erano"  (cfr.  verbale  di  interrogatorio  di  (...)  del  9  Febbraio 2017).  Lo  stesso  precisava,  infine,  che  due  porte  della  cucina  e  una  porta  di  una  sala  erano state  asportate  dal  signor  (...),  amministratore  della  S.A.S.  (...),  precedentemente  conduttore dello  stesso  locale  in  questione,  con  cui  aveva  stipulato  un  contratto  preliminare  di  cessione d'azienda,    non    seguito    dal    contratto    definitivo    a    causa    del    mancato    rilascio    della documentazione   di   agibilità   e   di   conformità   degli   impianti   e   quant'altro   necessario   al subentro nell'attività (cfr. verbale di interrogatorio di (...) del 9 Febbraio 2017).Ebbene,   le   spiegazioni   fornite   dall'indagato   in   sede   di   interrogatorio   non   superano   le dichiarazioni della parte civile, lineari, particolareggiate e coerenti, puntualmente riscontrate dai seguenti elementi di prova:-dall'escussione a sommarie informazioni di (...), legale rappresentante, unitamente al fratello (...),  della  ditta  "(...)",  laquale  confermava  che  il  signor  (...),  nel  mese  di  Aprile  2014,  si  era rivolto  alla  sua  ditta  per  l'acquisto  dei  sanitari  (la  cui  consegna  era  avvenuta  nel  mese  di Giugno  2014  come  da  fattura)  e  dichiarava  che  l'intenzione  del  (...)  era  stata  quella  di sostituire quelli preesistenti, non di installarli ex-novo e di creare un bagno anche per disabili, atteso   il   pregresso   sopralluogo   effettuato   dal   dipendente   P.G.   al   fine   di   verificare   la 
compatibilità  degli  attacchi  del  vecchio  sanitario  con  il  nuovo  (cfr.  verbale  di  s.i.t.  (...)  del  25 Ottobre 2016);-dalla fattura di acquisto dei sanitari n. 66 del 20 Giugno 2014 prodotta da (...) ed allegata al verbale s.i.t.;-dall'escussione  a  sommarie  informazioni  di  P.G.,  dipendente  della  ditta  "(...)"  quale  addetto alla  vendita  e  sopralluoghi,  nonché  cognato  di  (...),  da  cui  emerge  che,  effettivamente,  prima della  stipula  della  commissione  di  vendita,  avvenuta  il  14  Aprile2014  (come  da  fattura)  lo stesso aveva effettuato un sopralluogo presso il locale di via (...) ed aveva rilevato la presenza dei  vecchi  sanitari,  sia  pur  "in  cattivo  stato  di  manutenzione"  con  i  relativi  allacci  idrici,  la consegna  dei  nuovi  sanitari,  accessori  e  altro  materiale  idraulico  era  avvenuta  nel  mese  di Giugno  2014,  come  da  fattura  (cfr.  verbale  di  s.i.t.  di  P.G.  del  25  ottobre  2016,  che  trovano puntuale   riscontro   nella   fattura   di   commissione   datata   14/04/2014   e   nelle   fatture   di consegna datati 05/06/2014, 9/06/2014, 10/06/2014 e 13/06/2014).-dalle   dichiarazioni   (...),   rappresentante   legale   della   ditta   "(...)",   escusso   a   sommarie informazioni testimoniali, incaricato di attestare la conformità dell'impianto idrico, per conto dei  (...),  del  locale  di  loro  proprietà,  da  cui  rileva  che  lo  stesso  aveva  stilato  dei  documenti  di dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  idrico,  elettrico,  termico  e  della  caldaia  per  il riscaldamento  alla  regola  d'arte,  a  seguito  di  lavori  di  verifica  e  messa  a  norma  degli  stessi, aggiungendo che non avrebbe potuto dichiararne la conformità senza la presenza dei sanitari e  la  constatazione  del  loro  corretto  funzionamento  (cfr.  verbale  di  s.i.t.  del  27  Ottobre  2016 (...),  che  trova  puntuale  riscontro  nelle  Dichiarazioni  di  conformità  dell'impianto  idrico, elettrico,  termico,  nonché  della  caldaia  di  riscaldamento  del  18  Marzo  2014,  presenti  negli allegati 1-4 dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. di (...));-dalle dichiarazioni di P.O., escusso a sommarie informazioni, legale rappresentate della ditta (...), al quale il (...) si era rivolto per l'acquisto di porte (come da di cui è rilasciata copia) da cui rileva che al momento del primo sopralluogo, nel mese di Marzo 2014, le vecchie porte erano presenti  sia  al  piano  terra  che  a  quello  superiore  essendo  intervenuta  successivamente  una mera sostituzione delle stesse (cfr. verbale di s.i.t. di P.O. del 6 Marzo 2017);-dalla  documentazione  fotografica  in  atti  che  attesta  che  il  conduttoreabbia  abbandonato l'immobile, asportando via i sanitari e le porte ( cfr. all. 5 dell' atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.).Ebbene,   quanto   al   reato   contestato   a   (...)   nel   capo   di   imputazione,   la   coerenza   e verosimiglianza  del  dettagliato  resoconto  fornito  dalla  parte  civile  trova  riscontro  nella documentazione allegata in atti, in particolare nel contratto di locazione (cfr. in particolare le clausole  nn.  5,  6  e  7  del  contratto  di  locazione  in  atti,  stipulato  tra  (...)  S.r.l.  e  (...)  e  (...)),  nel verbale  di  riconsegna  dell'immobile  e,  puntualmente,  nei  verbali  di  sommarie  informazioni testimoniali.Tutti  gli  elementi  di  riscontro  citati  sono  concordanti  nel  comprovare  la  fondatezza  della prospettazione  accusatoria:  dai  verbali  sommarie  informazioni  testimoniali  risulta  che,  in 
data  anteriore  alla  stipula  del  contratto  di  locazione,  i  locali  erano  già  muniti  dei  sanitari  dei bagni e delle porte e che gli stessi sono stati sostituiti dal conduttore, in quanto parzialmente danneggiati   ,   ma   comunque   efficienti   e   funzionanti   (come   confermato,   del   resto,   dalla Dichiarazione di conformità dell'impianto idrico a regola d'arte, del 18/03/2014, redatto dalla ditta (...) ).Le  dichiarazioni  di  (...),  poi,  rese  in  sede  di  interrogatorio,  trovano  immediata  smentita  nella clausola  n.  5  del  contratto  di  locazione  che  dispone  che:  "Qualsiasi  miglioria  dovesse  essere apportata  dal  conduttore  resterà  annessa  al  locale  al  momento  del  rilascio  senza  che  il conduttore  possa  vantare  alcunché  neiconfronti  del  locatore"  (cfr.  contratto  di  locazione, clausola 5), nonché nella clausola n. 7 che dispone: "Il conduttore si impegna, al termine della locazione,  a  riconsegnare  gli  immobili  nel  medesimo  buono  stato  di  manutenzione  e  in condizione di pienae completa fruibilità, salvo il deterioramento risultante dall'uso della cosa in  conformità  del  contratto  e  la  persistenza  di  eventuali  migliorie  che,  come  sopra  precisato, rimarranno  nell'immobile  senza  che  il  conduttore  possa  pretendere  alcunché"  (cfr. contratto di locazione, clausola n.7).Il canone di locazione veniva, inoltre, sensibilmente ridotto rispetto alle originarie pretese del locatore  (cfr.  contratto  di  locazione,  clausola  n.  6),  in  ragione  del  fatto  che  la  conduttrice  si impegnava a curare la sistemazione dei locali, danneggiati dal precedente conduttore (cfr. atto di   denuncia  querela  di   (...)   del   18  Dicembre   2015)  e   il   locatore   rinunciava,  inoltre,  al pagamento   del   canone   per   la   mensilità   di   Aprile   2014,   allo   scopo   di   facilitare   l'avvio dell'attività di impresa del conduttore.La qualificazione giuridica del fatto contestato ad (...) è corretta.La  condotta  tenuta  dal  prevenuto  è  esempio  di  scuola  del  reato  di  esercizio  delle  proprie ragioni  con  violenza  sulle  cose  di  cui  all'art.  392  c.p.,  in  ordine  al  quale  è  stata  sporta tempestiva querela.Perché si configuri nei suoi elementi costitutivi il reato di cui all'art. 392 c.p., è necessario che il  soggetto  agente  ponga  in  essere  una  condotta  diretta  a  realizzare  direttamente  il  preteso diritto per  il  cui  riconoscimento  avrebbe  potuto  ricorrere  al  giudice,  con  lesione,  quindi,  del bene-interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all'esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell'insorgenza di una controversia tra privati."Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p., si richiede che il "preteso diritto" che l'agente intende esercitare sia oggetto di contrasto con un'altra persona, nel senso che, al momento  della  condotta  violenta  posta in  essere  dall'agente,  sia  già  in  atto  tra  gli  interessati una  contesa,  giudiziale  o  di  fatto,  intorno  alla  titolarità  o  alle  modalità  d'esercizio  di  quel diritto (cfr. Cassazione penale sez. VI, 17/03/2008, n.25595)". Nella fattispecie in esame, (...), inbase   all'accordo   contrattuale   si   impegnava   a   curare   la   sistemazione   dei   locali   già danneggiati  dal  precedente  conduttore:  in  vista  di  tale  impegno  economico  nonché  della futura acquisizione all'immobile dei sanitari e porte, prevista regolarmente dalle clausole nn. 5  e  7  del  contratto,  il  canone  di  locazione  era  stato  anche  sensibilmente  ridotto  dal  mese  di Maggio 2014 al mese di Aprile 2015.
In  qualità  di  amministratore  della  (...)  S.r.l.,  l'imputato  non  poteva  e  non  doveva  asportare arbitrariamente  i  beni  dallo  stesso  sostituiti,  come  ben  risulta  dalle  citate  clausole  del contratto puntualmente sottoscritte dal conduttore.Ogni  eventuale  pretesa  del  (...)  circa  le  migliorie  apportate  all'immobile,  a  prescindere  dalla fondatezza  delle  stesse,  sarebbe  dovuta  essere  avanzata,  eventualmente,  davanti  all'autorità giurisdizionale  e  mai  esercitata  direttamente  mediante  la  violenza  esercitato  sull'immobile mediante l'avulsione materiale delle porte e dei sanitari.In  particolare,  ai  fini  della  configurabilità  dell'elemento  psicologico  del  delitto  di  esercizio arbitrario  delle  proprie  ragioni  (art.  392  c.p.),  che  richiede,  oltre  il  dolo  generico,  quello specifico -rappresentato   dall'intento   di   esercitare   un   preteso   diritto   nel   ragionevole convincimento  della  sua  legittimità -la  buona  fede  del  soggetto  attivo,  lungi  dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di ragion fattasi (cfr. Cassazione penale sez. VI, 28/10/2010, n. 41368).Non  vi  è  dubbio  che,  il  preteso  diritto  sia  stato  fatto  valere  dall'imputato,  nella  fattispecie concreta,   in   modo   antigiuridico,   mediante   esercizio   della   ragion   fattasi   a   seguito   del provvedimento dell'autorità giudiziaria che convalidava lo sfratto.Ed il preteso diritto sostenuto dal (...) circa i sanitari e le porte , azionabile davanti all'Autorità Giudiziaria,   costituisce   elemento   costituitivo   del   fatto   tipico,   consistente   nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all'art. 392 c.p."Ai  fini  della  configurabilità  del  reato  di  esercizio  arbitrario  delle  proprie  ragioni  ex  art.  392 c.p.   è   necessaria   una   condotta   di   danneggiamento,   trasformazione   o   mutamento   di destinazione  del   bene  che   renda   necessaria  una   non   agevole  attività   di   ripristino  (cfr. Cassazione penale sez. fer., 29/08/2013, n.46153).Ed   è   evidente   che,   nella   fattispecie   concreta,   la   condotta   di   danneggiamento   da   parte dell'imputato sia consistita nell'asportare porte e sanitari , scollegandone le relative tubazioni, il  che,  unitamente  la  distacco  dell'energia  elettrica,  ha  apportato  gravi  danni  all'immobile  e l'allagamento di alcuni vani dello stesso, così da rendere il locale non immediatamente fruibile e necessitante di una attività di ripristino da parte del proprietario.Il    distacco    dell'energiaelettrica,    pertanto,    pur    non    contestato    in    accusa,    valutato complessivamente  anche  con  la  rimozione  dei  sanitari,  è  utile  per  colorare  ulteriormente  il dolo di ragion fattasi ascrivibile all'imputato.L'intensità  del  dolo  in  capo  all'imputato  e  la  gravitàdei  danni  arrecati  al  locale  di  proprietà della  parte  civile  rendono  la  fattispecie  concreta  del  tutto  incompatibile  con  la  possibilità  di dichiararsi  la  non  punibilità  dell'imputato,  pure  incensurato,  per  particolare  tenuità  del  fatto (considerato che ildistacco dei sanitari, oltre a dimostrare una certa brutalità della condotta, ha cagionato, unitamente al distacco dell'energia, l'allagamento dei locali).
Quoad poenam, valutati tutti i presupposti di cui all'articolo 133 c.p. e preso atto della gravità dei  danni  cagionati  alla  parte  civile  oltre  all'intensità  del  dolo,  si  stima  equo  irrogare,  come pena base, quella di Euro 450,00 di multa.La  stessa  va  diminuita,  per  la  concessione  delle  circostanze  attenuanti  generiche  in  ragione del fatto che l'imputato è incensurato e non dimostra un personale spessore criminale, fino a quella di e 300,00 di multa.In ultimo va applicata in favore dell'imputato la diminuente processuale, fino alla statuizione di cui al dispositivo (Euro 200,00 di multa).Stante  l'assoluta  assenza  di  precedenti  a  carico  di  (...),  vanno  riconosciuti  in  suo  favor  ei benefici  della  sospensione  condizionale  della  pena  e  della  non  menzione  della  condanna  nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.L'imputato va condannato altresì al risarcimento del danno, sia pure non comprovato nel suo esatto  ammontare  così  da  dover  essere  quantificato  in  separata  sede,  in  favore  della  parte civile   costituita   nonché   alla   refusione   in   suo   favore    delle   spese   di   costituzione   e rappresentanza in giudizio nell'ammontare di cui al dispositivo.PER QUESTI MOTIVIIl Tribunale,Visto l'artt. 533 e 535 c.p.p.dichiara  (...)  colpevole  del  reato  ascrittogli  e  concesse  allo  stesso  le  circostanze  attenuanti generiche  e  applicata  la  diminuenteprocessuale,  lo  condanna  alla  pena  di  Euro  200,00  di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.Concede   all'imputato   i   benefici   della   sospensione   condizionale   della   pena   e   della   non menzione della condanna nel certificato del casellario giudizialespedito a richiesta dei privati.Letto l'art. 538 c.p.p.,condanna (...) al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, nell'importo da liquidarsi   in   separata   sede   nonché   alla   refusione   delle   spese   di   costituzione   e   di rappresentanza  in  giudizio  in  favore  della  costituita  parte  civile,  che  si  liquidano  in  Euro 1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese giudiziali al 15% come per legge.Così deciso in Campobasso il 22 novembre 2019.Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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