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Sentenza

Chi porta a spasso il cane è responsabile dei danni da questo arrecati
Chi porta a spasso il cane è responsabile dei danni da questo arrecati
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 settembre – 7 ottobre 2020, n. 27876
Presidente Fumu – Relatore Ferranti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Patti ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Patti del 23.05.2019 che ha accertato la responsabilità di An. Bo. per il reato di lesioni colpose ai danni di Si. Lu., condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Si imputa al Bo. di aver contravvenuto agli obblighi di custodia del suo cane (di razza labrador) il quale si avventava contro Si. Lucia facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali per le quali veniva ricoverata in Pronto soccorso, con prognosi riservata, quindi trasferita presso l'Ospedale "G Martino" di Messina, da dove veniva dimessa il 1.08.2013. Fatto avvenuto in Patti II 22.07.2012.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di indicare, con la dovuta completezza, gli elementi probatori di fatto e di diritto che possano giustificare una declaratoria di responsabilità, incorrendo la sentenza nel vizio di manifesta illogicità il Tribunale ha ritenuto, illogicamente, che l'animale appartenesse alla famiglia Bo. e che conseguentemente in capo all'imputato vi fosse la posizione di garanzia e in specie l'obbligo di custodia.
II) Lamenta violazione di legge in relazione alla costituzione di parte civile in violazione dell'art. 78 cod.proc.pen. in quanto la procura è stata rilasciata in calce alla querela da cui si ricava la sola nomina del difensore di fiducia.
III) violazione di legge perché la parte civile, nelle more del processo penale, ha notificato all'imputato l'istanza di negoziazione assistita così ponendo in essere il primo atto propedeutico all'azione civile, cui doveva conseguire la revoca della costituzione della parte civile.
3. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
Le sentenze di merito (trattasi di doppia conforme) motivano adeguatamente, sulla base del compendio probatorio, la responsabilità del prevenuto, trattandosi del soggetto proprietario del cane, tenuto pertanto all'obbligo di non lasciarlo libero e di custodirlo con le debite cautele. La proprietà del cane è stata razionalmente desunta dalla circostanza riferita univocamente dai testi escussi che il Bo. era solito portare quotidianamente il cane al guinzaglio (fol 3) a dimostrazione della relazione di affezione e possesso dell'animale da cui deriva l'obbligo di non lasciare libero l'animale o comunque di custodirlo con le debite cautele per evitare aggressioni a terzi.
4. Assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo attinenti alla costituzione della parte civile
4.1. Va premesso che trattandosi di un vizio in procedendo, le attribuzioni di questa Corte comportano un diretto accesso agli atti del processo, essendo questo giudice, ancorché di legittimità, dotato di competenza giurisdizionale rispetto al "fatto processuale" (fra le tante, in tal senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, n. 8521). Nel caso di specie, risulta che la procura speciale, è stata espressamente conferita dalla (parte) offesa presente all'udienza del 5.1.2015 che in quella sede nominava il difensore di fiducia e faceva proprio l'atto di costituzione di parte civile sottoscritto dal difensore. Va richiamata sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'assenza di legittimazione all'esercizio dell'anione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (SezA, n.24455 del 22/04/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 263732 - 01).
5. Parimenti è manifestamente infondato oltre che generico e non autosufficiente il terzo motivo relativo alla revoca della costituzione di parte civile che si vorrebbe connessa all'avvio della procedura di negoziazione assistita da parte della danneggiata, considerato che la revoca prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (ex plurimis Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007 Ud. (dep. 01/06/200 ) Rv. 236722 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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