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Sentenza

Cause di giustificazione - Legittima difesa - Connotazioni oggettive a seguito della novella del 2019 - Ambito di operatività della scriminante putativa.
Cause di giustificazione - Legittima difesa - Connotazioni oggettive a seguito della novella del 2019 - Ambito di operatività della scriminante putativa.
Cassazione penale  SEZIONE I
21 LUGLIO 2020, N. 21794

La fattispecie scriminante di cui al secondo dell'art. 52 c.p. richiede che la condotta difensiva sia compiuta da persona 'legittimamente presente' nei luoghi oggetto dell'illecita intrusione o dell'illecito trattenimento, così come il terzo comma richiede che il fatto 'sia avvenuto all'interno" di uno dei luoghi indicati dalla norma, e tale precisazione vale ad escludere che la scriminante possa coprire, la condotta di chi, all'esterno di tali luoghi, usi un'arma, benché legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo con il solo scopo di mettere in fuga gli intrusi o di interrompere l'azione predatoria. La conclusione non muta a seguito della riforma attuata con la novella del 2019, diretta a circoscrivere ulteriormente, nell'ambito dello statuto della difesa domiciliare, la responsabilità penale, ma che implica pur sempre che il respingimento dell'intruso, autore della fattispecie aggravata di cui all'art. 614 c.p., sia realizzato dalla persona legittimamente presente nel domicilio aggredito o nei luoghi ad esso assimilati. La scriminante presuppone, ancora, un'aggressione ingiusta, ossia il pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di un diritto proprio o altrui; una reazione legittima, ossia una reazione necessaria e inevitabile; la proporzione tra difesa e offesa. Sicché quando il pericolo poteva essere evitato adottando altre soluzioni e l'aggredito, deliberatamente accettando l'alternativa conflittuale, si trasforma in aggressore, anche la putatività non assume più alcun rilievo; come pure l'assenza di un qualificato profilo di necessità dell'azione asseritamente difensiva, preclude ogni valutazione in termini di eccesso, che presuppone l'esistenza di tutti i requisiti della scriminante, anche solo putativa, e il colposo superamento dei suoi limiti per errore di valutazione sull'adeguatezza e sulla proporzione della reazione all'altrui azione.

Conforme, prima della modifica del 2019, Prima Sezione, n. 50909/14, CED 261491.
Avv. Antonino Sugamele

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