Catania. Il posteggiatore abusivo dice all'automobilista: O paghi o sposti la macchina.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 febbraio – 27 maggio 2020, n. 16030
Presidente Rago – Relatore Pardo
Ritenuto in fatto
1.1 Con sentenza in data 17 ottobre 2019, la corte di appello di Catania, riqualificava i fatti di tentata estorsione contestati a Co. Ag. nel più lieve delitto di tentata violenza privata e, per l'effetto, riduceva la pena allo stesso inflitta dal tribunale di Catania con la pronuncia del 9 ottobre 2013 a mesi 3 di reclusione.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale di Catania deducendo, con unico motivo, errata applicazione della legge penale quanto alla riqualificazione dei fatti nel delitto di cui agli artt. 56, 610 cod.pen. posto che, nello svolgimento dell'attività di parcheggiatore abusivo, il Co., il giorno dei fatti, aveva rivolto alla persona offesa precise minacce dirette ad ottenere un ingiusto profitto sia esso costituito dal pagamento dell'obolo ovvero dallo spostamento del mezzo in altra sede al fine di permettere il parcheggio ad altri per così ricavarne analoghi guadagni illeciti.
Considerato in diritto
2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Invero, quanto alla qualificazione giuridica delle attività svolte da soggetto dedito alla attività di parcheggiatore abusivo, secondo l'orientamento di questa corte commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo (Sez. 2, n. 15137 del 09/03/2010, Rv. 247034) e ciò perché ove alla richiesta del pagamento di somme si accompagni anche la rappresentazione di un male futuro alle cose od alla persona la pretesa è illegittima, trattandosi di posteggiatore non autorizzato, ma anche portata con gli illeciti mezzi della violenza e della minaccia.
Orbene, nel caso in esame, dalla pacifica ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di primo e secondo grado, risulta che la richiesta del Co. veniva formulata in relazione all'ingiusto profitto costituito dal lucrare un compenso non dovuto dalla commercializzazione di quel posto auto; invero anche il giudice di appello riconosce che il Co. agiva perché spinto dalla volontà di lucrare vantaggi ingiusti tuttavia precisando che la richiesta formulata all'indirizzo della donna era destinata a non trovare riposta positiva per l'atteggiamento di resistenza della vittima che aveva anche in passato negato il pagamento richiesto in occasione di precedenti parcheggi in quell'area dell'aeroporto di Catania ove operava l'imputato.
Tale circostanza, tuttavia, non determina la differente qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'ipotesi di cui all'art. 610 cod.pen., così come operato dalla corte di appello, posto che agendo l'imputato al fine di realizzare vantaggi patrimoniali dalla occupazione del posto non ottenuti per ragioni indipendenti dalla sua condotta, deve ritenersi proprio integrata l'ipotesi di estorsione tentata e non consumata, come esattamente contestato in imputazione e ritenuto all'esito del giudizio di primo grado, essendo stati compiuti atti diretti ad ottenere un ingiusto vantaggio patrimoniale cui non seguiva il danno ingiusto a causa della condotta oppositiva della persona offesa. Appare pertanto evidente che ha errato la corte di appello nel ritenere che Co. mirasse soltanto ad ottenere lo spostamento dell'auto senza alcun ingiusto profitto poiché lo stesso, stabilmente dedito all'attività di parcheggiatore abusivo nella zona aeroportuale di Catania, agiva al fine di lucrare da quel preciso posto auto del parcheggio il versamento di somme allo stesso non dovute sicché, la rappresentazione di eventi anche nefasti all'indirizzo della vittima e della sua autovettura, integra certamente la minaccia costitutiva del delitto di estorsione in quanto rappresentata al fine di ottenere vantaggi economici assolutamente non dovuti.
Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania previa riqualificazione dei fatti nel delitto di tentata estorsione originariamente contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania qualificati i fatti contestati a Co. Ag. ai sensi degli artt. 56/629 C.P..
04-06-2020 22:55
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