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Sentenza

Castellammare del Golfo. Un gioielliere per tutelare il proprio preteso diritto di esclusiva titolarità della gioielleria, minaccia la moglie dicendole "sei un elemento fastidioso, te ne devi andare dalla gioielleria sennò finisce male" e sostituisce le serrature della saracinesca della gioielleria senza fornire alla donna le chiavi impedendole di accedervi.
Castellammare del Golfo. Un gioielliere per tutelare il proprio preteso diritto di esclusiva titolarità della gioielleria, minaccia la moglie dicendole "sei un elemento fastidioso, te ne devi andare dalla gioielleria sennò finisce male" e sostituisce le serrature della saracinesca della gioielleria senza fornire alla donna le chiavi impedendole di accedervi.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-09-2020) 25-09-2020, n. 26741
Fatto Diritto P.Q.M.
ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo - Presidente -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/04/2019 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dall'Olio Marco, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste;

udito per l'imputato l'avv. Vitalba Alessandra, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 7 settembre 2017 con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato S.R. al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile G.L., in relazione al delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 393 c.p., commi 1 e 2, per essersi - in Castellammare del Golfo il 1 ottobre 2010 - al fine di tutelare il proprio preteso diritto di esclusiva titolarità dell'esercizio di gioielleria " S. P." e di allontanare la indesiderata coniuge G., pur potendo ricorrere al giudice, fatto arbitrariamente ragione da sè medesimo usando minaccia e violenza, dapprima formulando nei confronti della moglie l'intimidazione "sei un elemento fastidioso, te ne devi andare dalla gioielleria sennò finisce male"; in seguito provvedendo a sostituire le serrature della saracinesca di quell'esercizio senza fornire alla donna le chiavi e così impedendole di accedere nella gioielleria.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, e, conseguentemente, la revoca delle statuizioni civili, deducendo i motivi così sintetizzabili.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 393 e 49 c.p., artt. 230 bis e 1803 e segg. c.c. (primo, secondo e terzo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili sul presupposto errato che lo S. non fosse unico ed esclusivo titolare della impresa familiare in questione, che invece - come comprovato dalle acquisite emergenze - era una impresa individuale a lui riferibile in via esclusiva, con diritto dei familiari lavoratori solamente ad una partecipazione agli utili e ad una quota dei beni in caso di cessazione o alienazione dell'azienda: sicchè l'imputato aveva agito non esercitando arbitrariamente le proprie ragioni, bensì nella corretta e lecita convinzione di essere l'unico titolare di quella impresa (con conseguente inidoneità dell'azione ad offendere l'interesse giuridico protetto); ciò tanto più in presenza della intervenuta manifestazione di volontà della G. di recedere dalla sua qualità di collaboratrice della stessa impresa e dell'assenza di indicazioni circa una volontà della moglie di esercitare il diritto (peraltro di discutibile configurabilità) a recedere dal contratto di comodato d'uso gratuito dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di gioielleria.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 238 c.p.p., comma 2, art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (quarto, quinto e sesto punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito erroneamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle prove assunte in un giudizio civile che non era stato ancora definito con una sentenza passata in giudicato: per un verso, confondendo le indicate prove documentali, valutate in maniera unitaria e comprensiva di quelle che erano state redatte da G.I., che avrebbe dovuto essere sentita come testimone nel processo penale; per altro verso, omettendo di effettuare una verifica della attendibilità dei documenti asseritamente stilati dalla stessa G., considerato che la stessa, nel corso della sua escussione come teste, aveva negato di esserne autrice.

3. Con lo stesso ricorso l'imputato ha, altresì, chiesto la sospensione della esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p. in ragione della entità della somma oggetto di provvisionale e, dunque, del grave danno che potrebbe subirebbe dalla relativa messa in esecuzione.
Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Preliminarmente va rilevato, anche per le ragioni che saranno specificate nel prosieguo, come in presenza della già dichiarata estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non vi siano le condizioni per prosciogliere l'imputato nel merito, non sussistendo elementi di prova evidenti della sua innocenza.

3. I motivi del ricorso riportati nel punto 2.1. del "Ritenuto in fatto", strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto aspecifici.

Lo S., infatti, ha denunciato la mancanza dei presupposti per la configurabilità del reato contestatogli, ponendo in risalto una presunta erroneità nell'applicazione delle norme di diritto civile riguardanti sia la titolarità individuale della impresa collettiva, sia l'ambito dei diritti delle parti di un contratto di comodato gratuito di un immobile: ma ha omesso di confrontarsi realmente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, sul punto integrata dalla motivazione della conforme pronuncia di primo grado, nella parte in cui la Corte territoriale aveva incentrato l'attenzione sulla circostanza che la G. fosse titolare di fatto di un compossesso dei beni aziendali dell'impresa familiare, in specie sull'immobile all'interno del quale era gestita l'attività commerciale di gioielleria.

In questo senso va rilevato come fosse stato accertato che il contrasto in ordine alla gestione delle quote e dei beni dell'impresa individuale era sorto nel momento in cui la G., lungi dal voler abbandonare l'impresa familiare, aveva proposto di cedere integralmente tutte le quote alla figlia S., trovando la netta opposizione del marito S.; contrapposizione che si era tradotta anche nella decisione della predetta di revocare la fideiussione bancaria che ella aveva prestato per garantire le obbligazioni dell'impresa formalmente gestita dal marito. Tale situazione - hanno convincentemente spiegato i giudici di merito aveva creato una situazione di contrapposizione che, in presenza della manifestata volontà dell'imputato di sciogliere l'impresa familiare e in assenza di accordo delle parti, doveva essere portata per la sua definizione all'attenzione dell'autorità giudiziaria civile: contesto nel quale era maturata la decisione dello S. di privare consapevolmente la G. del compossesso dell'immobile, con una condotta di sostituzione della serratura della porta di accesso al locale e di diniego della consegna della relativa chiave che ebbe a integrare gli elementi costitutivi di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ciò senza che rilevi il fatto che la disponibilità dell'immobile fosse stata formalmente affidata, con un contratto di comodato, alla impresa familiare che ben poteva considerarsi inefficace in conseguenza dell'avviata iniziativa di scioglimento dell'impresa medesima.

In tale ottica, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale, tenuto conto che il bene giuridico tutelato dall'art. 392 c.p. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto, integra gli estremi di tale delitto la condotta dell'agente che, con violenza sulle cose, abbia concretizzato una forma di autotutela diretta: ipotesi sussistente anche quando l'autore della condotta in esame si trovi nel possesso del bene in contesa, situazione nella quale l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni può ritenersi presente allorquando, in una situazione di compossesso, il comportamento violento manutentivo del prevenuto sia destinato a mantenere il possesso attuale ed esclusivo del bene medesimo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 49760 del 27/11/2012, Raimondi, Rv. 254185).

3. I motivi sopra indicati nel punto 2.2., anch'essi connessi e perciò esaminabili in maniera unitaria, sono inammissibili.

Manifestamente infondata è la doglianza relativa ad una asserita violazione dell'art. 238 c.p.p., comma 2, in quanto dalla lettura della sentenza gravata emerge con chiarezza come i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado erano stati acquisiti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto prove precostituite, tali anche rispetto al processo civile.

D'altro canto, i medesimi motivi appaiono generici, non avendo il ricorrente indicato in che termini la ipotizzata violazione delle norme sull'acquisizione e sulla valutazione di quelle prove avrebbe inciso sulla decisione, tenuto conto che la Corte di appello siciliana non aveva fatto, nella motivazione della propria sentenza, alcun cenno a quella documentazione.

4. La declaratoria di inammissibilità dei motivi afferenti alle statuizioni in ordine alla responsabilità contenute nella sentenza impugnata, determinando il passaggio in giudicato delle decisioni sugli interessi civili, rende non più attuale l'interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento della somma stabilita dai giudici di merito a titolo di provvisionale.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

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