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Sentenza

Attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 13, comma 2-bis, d.lgs.n. 74/2000- Inapplicabilità in caso di assenza di debito tributario.
Attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 13, comma 2-bis, d.lgs.n. 74/2000- Inapplicabilità in caso di assenza di debito tributario.
Premesso che fra i reati previsti e sanzionati dal d.lgs n. 74/2000 ve ne sono alcuni, fra i quali quelli disciplinati dagli artt. 8, 10 e 11, la cui integrazione non è condizionata dall'esistenza di un'omissione tributaria o comunque di un danno patrimoniale a carico dell'Erario, va ritenuto che  laddove il reato sussista pur in assenza di un'evasione di imposta, la circostanza attenuante speciale di cui, ora, all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs n. 74/2000 (ed allora di cui all'art. 13, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo) non è applicabile.
Tale soluzione è necessitata dal contenuto della norma, che richiama i concetti di debiti tributari e di loro estinzione, che indubbiamente presuppongono la esistenza di un pregresso carico tributario non tempestivamente adempiuto derivante direttamente dalla commissione di uno dei delitti disciplinati dal d.lgs n. 74/2000. Il Legislatore ha in tal modo inteso premiare con un trattamento sanzionatolo più blando il soggetto che, attraverso il pagamento delle imposte fino a quel momento evase, ha dimostrato concretamente una forma di avvenuta resipiscenza rispetto al suo precedente atteggiamento antigiuridico.
Avv. Antonino Sugamele

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