Art. 303 c.p.p. - Termini di durata massima della custodia cautelare .
Non esiste un rapporto di pregiudizialità tra i termini di durata delle indagini preliminari ex art. 407 e quelli di durata della custodia cautelare ex art. 303: sicché, la proroga della custodia cautelare il cui termine sia prossimo a scadere, può essere richiesta e disposta prescindendo dalla scadenza del termine per le indagini preliminari, naturalmente, ove permanga taluna delle tre esigenze cautelari ex art. 274: insomma, non esiste decadenza della potestà di chiedere l'archiviazione o di esercitare l'azione penale. Per contro, rimane ferma l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine secondo quanto disposto dall' art. 407, 3° co. ( C., Sez. V, 23.3-16.5.2001, Mancuso, in Mass. Uff., 21887; C., Sez. VI, 2.3.2000, Pezzella, in Mass. Uff., 215790; C., Sez. VI, 14.1.2000, Mallardo, in Mass. Uff., 215774; C., Sez. V, 4.2.1992, Rella, in MCP, 1992, fasc. 4, 60; C., Sez. VI, 24.9.1991, Tornetta, in CP, 1992, 2784).
In forza dell'art. 303, 1° co. lett. a, nn. 2 e 3, la durata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari è aumentata da sei mesi ad un anno per i delitti consumati di cui all' art. 407, 2° co., lett. a, n. 7 bis , mentre «rimane ferma a mesi sei per gli stessi delitti ove integrati a livello di tentativo, ostandovi il principio di tassatività ed atteso che ove il legislatore ha voluto ricomprendervi i delitti tentati, come nel n. 2 della stessa lett. a del co. 2 del citato art. 407 ciò è avvenuto espressamente» ( C., Sez. III, 10.3.2004, Gramada, in Mass. Uff., 228881).
26-03-2020 16:39
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