Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Ammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento fuori dai casi ex art. 448 c.p.p.
Ammissibile il ricorso per cassazione contro il patteggiamento fuori dai casi ex art. 448 c.p.p.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03/11/2020) 10-11-2020, n. 31462 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico - Presidente - Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere - Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere - Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere - Dott. PERROTTI Massimo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: V.E.R., nata in (OMISSIS); avverso la sentenza del 6/2/2020 del GIP del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Perrotti; lette le conclusioni rassegnate in data 1 ottobre 2020 dal pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento  con  rinvio  della  sentenza  impugnata  limitatamente  alla  confisca  dei  telefoni cellulari reclamati dalla ricorrente. Svolgimento del processo - Motivi della decisione1. Con la sentenza impugnata, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona ha disposto, fuori dall'accordo delle parti, la "confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro", senza punto motivare la statuizione. 2. Avverso tale capo ricorre l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione della legge processuale e difetto assoluto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c ed e, in riferimento agli artt. 125, 444 e 445 c.p.p.) avendo il giudice del patteggiamento disposto, fuori dall'accordo delle parti, la confisca e la distruzione "di quanto ancora in sequestro", cioè anche dei suoi telefoni cellulari. 3. Il motivo di ricorso è ammissibile e fondato. 3.1. La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p. (Sez. U. n. 21368, del 26/9/2019, Rv. 279348). L'impugnazione è dunque certamente ammessa, secondo gli ordinari canoni processuali declinati all'art. 606. 3.2. La declamata -e non contestata - titolarità dei telefoni cellulari in sequestro, dei quali il giudice ha immotivatamente disposto la confisca, impone, proprio in ragione del difetto assoluto di  motivazione,  inteso  nella  mancanza  del  tratto  grafico,  l'annullamento  della  sentenza impugnata  limitatamente  alla  disposta  confisca  di  quanto  in  sequestro,  ivi  compresi  gli apparecchi cellulari rivendicati dalla ricorrente. 4.  La  natura  non  particolarmente  complessa  della  questione  e  l'applicazione  di  principi giurisprudenziali  consolidati  consente  di  redigere  la  motivazione  della  decisione  in  forma semplificata. P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca. Con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Verona. Motivazione semplificata. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza