Alcamese, commissario di esame di un concorso per l'accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco, imputato di avere favorito, per le prove, alcuni candidati a fronte del pagamento di rilevanti somme di denaro.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 11790 Anno 2020Presidente: RICCIARELLI MASSIMORelatore: GIORDANO EMILIA ANNAData Udienza: 21/01/2020
SENTENZA sul ricorso proposto da: P.G. nato a A. il .......... avverso l'ordinanza del 27/09/2019 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Ciro Angelillis che conclude per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato Pitro Riggio che si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. G.P. impugna l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di euro 7.243,00, in quanto pertinente al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (corruzione continuata in concorso), commesso in Alcamo nell'anno 2018 e sino alla data odierna. Al ricorrente, in qualità di commissario di esame nell'ambito di un concorso per l'accesso al Corpo dei Vigili del Fuoco, si contesta di avere favorito, in occasione delle prove contestuali, alcuni candidati a fronte del pagamento di rilevanti somme di denaro.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 12, 16, 27 321 cod. proc. pen. e 321 cod. pen.. Deduce che l'ordinanza impugnata è incorsa in errore perché si pone in insanabile contraddizione con quella resa in data 6 settembre 2019 nei confronti del coindagato del medesimo reato, A.F.L., con la quale il Tribunale del riesame ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani in favore dell'omologo giudice del Tribunale di Roma al quale ha ordinato la trasmissione degli atti; 2.2.violazione di legge, in relazione agli artt. 309, 321 e 178 cod. proc. pen. per la inutilizzabilità degli atti delle intercettazioni per la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi; 2.3. violazione di legge in relazione alla mancata convalida del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria e alla tardività della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo. La somma in sequestro non era compresa tra i beni da ricercare con il decreto di perquisizione; il sequestro non era stato convalidato e solo a due mesi di distanza dal sequestro (eseguito il 29 maggio 2019), ovvero in data 26 luglio 2019 il Pubblico Ministero aveva chiesto la emissione del decreto di sequestro preventivo (adottato il successivo 29 luglio); 2.4. mancanza di motivazione sul periculum in mora e sulla pertinenzialità della somma al reato per il quale si procede poichè illogiche e contraddittorie, a fronte delle deduzioni difensive, sono le argomentazioni del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati quando non deducibili. 2. E' opportuno esaminare, in primo luogo, le questioni processuali poste con il ricorso ovvero quella della competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani e quella sulla utilizzabilità delle intercettazioni che costituiscono il compendio probatorio sul quale si fonda la ricostruzione del fumus delicti. Secondo l'ordinanza impugnata plurimi e convergenti elementi indiziari consentono di ritenere acquisiti significativi elementi della commissione del reato. Il Tribunale, diffondendosi nell'analisi in fatto di ciascuna delle fonti di prova, ha richiamato le risultanze delle intercettazioni telefoniche, in alcune delle quali era intercettato lo stesso indagato che illustrava ai suoi interlocutori le modalità della condotta illecita allestita; le dichiarazioni rese da G.G. e G.M., che avevano partecipato ai corsi di formazione preparati dall'indagato, corsi che costituivano un
vero e proprio sistema per il procacciamento di potenziali candidati ai quali proporre i pagamenti per il positivo superamento delle prove concorsuali e, infine, le indagini di polizia giudiziaria che hanno accertato la partecipazione del ricorrente, quale componente della commissione di concorso per 250 posti per l'accesso al corpo dei Vigili del Fuoco, indetto con d.m. 18 ottobre 2016. A tanto si è aggiunto il rinvenimento, nel corso della perquisizione, di un elenco di persone, con indicazione del punteggio conseguito e del denaro corrisposto (da 500 euro a 3.000 euro ciascuno) e la loro riscontrata presenza nella graduatoria finale di approvazione dei risultati del concorso stesso. 3.Generico è certamente il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia la omessa declaratoria di incompetenza del giudice per le indagini preliminari di Trapani, esito al quale il medesimo Tribunale era, invece, pervenuto per il coindagato Al.F.L.. Rileva il Collegio che, benché non proposta dinanzi al giudice della cautela, la questione della competenza è stata affrontata nell'ordinanza impugnata e positivamente affermata nel senso della competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, avendo individuato in Alcamo il luogo di commissione del reato ascritto all'indagato. Risulta controversa, nella giurisprudenza di legittimità, la possibilità di dedurre l'eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria procedente per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ad avviso del Collegio, va certamente seguito l'indirizzo che tale deduzione ammette in una situazione, quale quella in esame, in cui la questione è stata affrontata nell'ordinanza impugnata, tanto purché il ricorrente adempia all'obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto o mai introdotti dinanzi al giudice del merito, ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Pretner Calore, Rv. 262081; Sez. 6, n. 13096 del 05/03/2014, De Santis, Rv. 259505; Sez. 6, n. 25835 del 04/06/2010, Franzé ed altri, Rv. 247776; Sez. 2, n. 4548 del 02/12/2004, dep. 2005, Ruggiero, Rv. 231139) E', dunque, necessario, ai fini della verifica della correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale che nel ricorso siano indicati elementi specifici che trovino i propri riferimenti nel provvedimento cautelare impugnato (o in atti che ne siano necessario presupposto) e non su dati di fatto mai introdotti davanti al giudice di merito o, ancor meno, sui quali si rendano necessarie valutazioni e verifiche estranee al giudizio di legittimità, i quali focalizzino l'ipotizzata violazione della legge processuale in tema di competenza ratione loci su emergenze fattuali il cui accertamento è precluso al giudice di legittimità (così, Sez. VI, n. 13096 del 05/03/2014, De Santis, cit.). A tale onere non ha assolto il ricorso, nel quale è stata riportata (in blocco) l'ordinanza L. (allegata anche in copia ai motivi), senza che dalla illustrazione del motivo di ricorso, relativamente allo specifico reato di corruzione ascritto al ricorrente ed al /ocus commissi delicti, si evinca il confronto con la ricostruzione in fatto ed inquadramento giuridico della questione di competenza sviluppati nell'ordinanza impugnata e nella quale sono riportate, ed esaminate, le dichiarazioni dei candidati sulle trattative condotte ad Alcamo dal P. (cfr. G. e M. a pag. 8) e la conversazione B. R. ( a pag. 11), conversazione che ha ad oggetto le consegne, sempre ad Alcamo e a casa dell'indagato, delle buste, contenenti denaro. Evidenze, quelle ora descritte, ritenute sufficienti dal Tribunale ai fini della integrazione del reato di corruzione e della individuazione del /ocus commissi delicti idoneo a radicare la competenza del giudice per le indagini preliminari di Trapani che non sono inficiate dalla rilevata commissione, di ulteriori segmenti del reato di corruzione, in località diversa ed in relazione ad altri indagati, fra i quali il L.. 4.Altrettanta genericità e manifesta infondatezza connotano il secondo motivo di ricorso. Secondo il ricorrente, in presenza dell'osservazione del giudice per le indagini preliminari sulla utilizzabilità del compendio intercettativo, deve ritenersi che il giudice per le indagini preliminari avesse avuto conoscenza di tutti gli atti del sub procedimento di intercettazione (quindi delle richieste del Pubblico Ministero e dei decreti che avevano autorizzato e prorogato le intercettazioni) laddove, in favore dell'indagato, dopo la spedizione del titolo, era stata depositata unicamente l'informativa di polizia. L'acquisizione degli atti di intercettazione era rilevante, a fronte di una risalente iscrizione dell'indagato nel registro di notizi di reato (nel procedimento 4955/2013) per verificare la legittimità delle intercettazioni in diverso procedimento ed in un così distante contesto temporale (anno 2018) dai fatti. Anche a questo riguardo, tuttavia, gli elementi, meramente assertivi, allegati dal ricorrente sono contrastati dalle affermazioni dell'ordinanza impugnata che ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità sul rilievo che i provvedimenti relativi alle intercettazioni non erano stati trasmessi al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen, sicchè non dovevano essere trasmessi al Tribunale. Le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale sono corrette ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte a stregua della quale (da ultimo Sez. 1, n. 29036 del 6/2/2018, Scordio, Rv. 273296) in tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari», fermo restando inoltre, che, secondo quanto rilevato dal Tribunale, la difesa non aveva chiesto, come pure era possibile, l'acquisizione dei decreti stessi, costituente, come intuibile, il necessario presupposto per la formulazione dell'eccezione di inutilizzabilità (Sez. 4, n. 18802 del 21/3/2017, Semilia, Rv. 269944), che con l'odierno ricorso è stata proposta in termine meramente ipotetici. 5.Indeducibile, per carenza di interesse è il terzo motivo di ricorso: il decreto di sequestro preventivo impugnato dinanzi al Tribunale del riesame costituisce un provvedimento del tutto autonomo rispetto ai mezzi di prova (il decreto di perquisizione e sequestro) che il pubblico ministero aveva attivato ai fini delle indagini. Deve, pertanto, escludersi che sussista un interesse, concreto ed attuale, alla deduzione, in questa sede, di vizi che inficiassero i provvedimenti a monte e per i quali poteva essere sperimentata autonoma impugnazione 6.Generico, per specificità, e manifestamente infondato si rivela l'ultimo motivo di ricorso. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il vincolo di pertinenzialità della somma in sequestro al reato di corruzione, di cui costituisce il profitto, richiamando il contenuto di un elenco, rinvenuto nel corso della perquisizione, nel quale erano indicate le somme che i candidati, nominativamente indicati, avevano corrisposto all'indagato ed ha, inoltre, valorizzato le particolari modalità di conservazione e caratteristiche della somma in sequestro, costituita da banconote di piccolo taglio, contenute in distinte buste e custodita in un garage, e occultata sotto vecchie uniformi. Ha ritenuto che non fosse stata documentata la diversa e lecita provenienza del denaro, tale non potendosi considerare le giustificazioni fornite, che, cioè, il denaro proveniva, in parte, da un prelievo di contanti in banca e, in parte, era costituito da regali dei figli dell'indagato. Le dichiarazioni rese, in tal senso, dalla moglie e dal figlio del ricorrente sono state ritenute, non plausibili visto che il compleanno del ragazzo risaliva a molti mesi addietro, rispetto al sequestro, e, che, comunque, si trattava di affermazioni non riscontrate documentalmente. Né la disponibilità della somma era, comunque, giustificabile in ragione del reddito familiare della coppia, ascendente, al netto, a poco più di quarantamila euro, anche avuto riguardo all'importo del saldo attivo dei conti. Da qui anche la ricorrenza del periculum in mora, connesso alla possibilità di dispersione della somma liquida, pericolo che, peraltro, non aveva costituito oggetto di devoluzione al giudice cautelare. Come noto il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656). Alcuno di tali vizi è ravvisabile nell'ordinanza impugnata che, ponendosi in ragionato confronto critico con le allegazioni difensive, e sulla scorta di un dato altamente significativo quale quello costituito dal reddito del nucleo familiare dell'indagato, ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al saldo attivo dei conti (ascendente ad oltre settantamila euro), ha sviluppato una plausibile e congrua motivazione sulla ricorrenza della pertinenzialità della somma al reato per il quale si procede, conclusione questa che costituisce il portato non solo della mancata giustificazione della lecita provenienza ma che è altresì saldamente agganciata, sul piano logico, con la comprovata percezione, da parte del ricorrente, di somme in occasione della prova concorsuale, documentata dall'elenco, nel quale la riscossione delle tangenti no veniva contabilizzata, evidenza, questa, del tutto pretermessa nelle argomentazioni svolte con il ricorso. Come anticipato alcuna questione, sul periculum in mora, era stata svolta con l'istanza di riesame il chè spiega il silenzio sul punto dell'ordinanza impugnata. 7.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, essendogli imputabile la colpa nella proposizione di siffatto ricorso, al versamento della somma indicata in dispositivo a in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000.00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2020 Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Emilia Anna Giordano, viene sottoscritto dal solo estensore per impedimento del Presidente del Collegio e del Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020. Roma, 7 aprile 2020
21-04-2020 18:37
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