Valderice: assistente di segreteria di una scuola assolta dall'accusa di falso ideologico e tentata truffa per avere annotato nel registro presenze dei pubblici dipendenti falsi orari di entrata e di uscita.
SENTENZA sul ricorso proposto da: R.B.D. nato a .......il .......... avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per 479 cp e riconoscimento del 131 bis per 56 e 640 cp Il difensore presente, avv. Michele Cavarretta, chiede l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. IL Tribunale di Trapani ha condannato R.B. - assistente di segreteria della Direzione Didattica D.A. di Valderice - per falso ideologico in atto pubblico (capo b) e tentativo di truffa continuata in danno dello Stato (capo c), per avere, in data 7 e 8 giugno 2011, annotato nel registro presenze dei pubblici dipendenti falsi orari di entrata e di uscita. La Corte d'appello di Palermo ha assolto l'imputata dal tentativo di truffa relativo alla giornata dell'8 giugno 2011, per l'inverosimiglianza della data d'ingresso annotata (ore 6 del mattino) ed ha confermato nel resto la pronuncia di responsabilità, riducendo la pena.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando: a) l'erronea applicazione della legge penale, per la ragione che il registro delle presenze giornaliere non costituisce atto pubblico; b) la manifesta illogicità della motivazione concernente il tentativo di truffa del 7 giugno (era stato segnato, come orario di uscita, quello delle 20), dacché - come emerge dalla stessa sentenza impugnata - il lavoro straordinario (quello eccedente le ore 18) veniva pagato solo se previamente autorizzato. Nella specie, l'autorizzazione non era intervenuta, sicché gli atti posti in essere sarebbero inidonei alla configurazione del tentativo; c) la violazione dell'art. 131/bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione con cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, dal momento che, pronunciata assoluzione per il tentativo di truffa relativo alla giornata dell'8 giugno, verrebbe meno l'abitualità posta a base della pronuncia di reiezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento, per quanto di ragione. 1. Come chiarito da questa Corte in epoca non più vicina, in un caso assai simile a quello per cui è processo (gli imputati, pubblici dipendenti, si erano allontanati dal luogo di lavoro senza far risultare tale allontanamento, non dovuto a ragioni di servizio, attraverso la prescritta marcatura del cartellino), non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A. (Cass., SU, n. 15983 del 11/4/2006, Rv 233423).
La falsa annotazione contenuta nei registri di presenza giornaliera integra, infatti, il reato di truffa in danno dell'ente pubblico e come tale va punito. Di conseguenza, la sentenza va annullata per il reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste. 2. Non ha fondamento, invece, la contestazione del tentativo relativo alla giornata del 7 giugno, giacché non è escluso che l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, non concessa previamente, potesse intervenire successivamente. Comunque, l'apparenza di un lavoro svolto oltre l'orario consueto avrebbe consentito al dipendente di accampare pretese (anche non economiche) nei confronti dell'Amministrazione, col conseguimento - in ogni caso - di un ingiusto profitto. Tanto, senza considerare che, a quanto si legge in sentenza (ove sono riportate le dichiarazioni del Dirigente scolastico F.N. ), l'imputata non era autorizzata allo svolgimento di lavoro straordinario, ma nulla - se non la deduzione assertiva della ricorrente - autorizza a ritenere che lo straordinario non sarebbe stato pagato, una volta svolto. 3. E' fondata, infine, anche la censura relativa alla particolare tenuità del fatto. Escluso il falso in atto pubblico e il tentativo di truffa relativo alla giornata dell'8 giugno 2011, rimane il tentativo relativo alla giornata del 7 giugno, allorché l'imputata annotò due ore di straordinario non effettuato. Non sussiste, perciò, l'abitualità della condotta, che ha indotto la Corte d'appello ad escludere l'applicabilità dell'art. 131/bis cod. pen.. Tanto rilevato, all'applicazione della norma può procedere direttamente questa Corte, stante la minima offensività della condotta e non essendo necessari - per verificare l'applicabilità della norma - ulteriori accertamenti fattuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al capo b), perché il fatto non sussiste, e quanto al capo c) perché l'imputata non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Così deciso il 9/1/2019
17-03-2019 19:19
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