Un ericino ed un marsalese indagati i per il reato di sfruttamento di manodopera, di terreni siti in Mazara del Vallo sui quali erano impiegati i lavoratori sfruttati.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 14685 Anno 2019Presidente: VESSICHELLI MARIARelatore: ZAZA CARLOData Udienza: 10/01/2019
SENTENZA sui ricorsi proposti da: V.A. nato a M. il .......... e V.S. nato a E. il ........... avverso l'ordinanza del 09/07/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; RITENUTO IN FATTO 1. A.V. e S.V. i ricorrono avverso l'ordinanza del 9 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Trapani confermava in sede di riesame il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 14 giugno 2018, dispositivo del sequestro preventivo nei confronti dei V., indagati per il reato di sfruttamento di manodopera, di terreni siti in Mazara del Vallo sui quali erano impiegati i lavoratori sfruttati. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge nella conferma del sequestro in quanto obbligatorio, ove nessuna disposizione impone l'applicazione della misura cautelare reale, che rimane affidata alla discrezionalità del giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. Posto che l'art. 603-bis cod. pen., come osservato nel provvedimento impugnato, prevede la confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere il reato, i ricorsi sono manifestamente infondati nel momento in cui, non ponendo in discussione la configurabilità del reato, si limitano a richiamare un'asserita discrezionalità del giudice nell'applicazione della misura cautelare reale; tanto in evidente contrasto con la citata previsione normativa, oltre che con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali la revoca del sequestro preventivo, disposto in relazione a fattispecie criminose per le quali è prevista la confisca obbligatoria, è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi di ravvisabilità del reato, considerato che in tali ipotesi la pericolosità della cosa è presunta dalla legge e non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge (Sez. 3, n. 43945 del 25/06/2013, Liccardi, Rv. 257418). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/01/2019
01-05-2019 12:43
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