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Sentenza

Trapani: tenta di far firmare a due anziani zii un atto di rinunzia all'eredita di un loro cugino. Condannato.
Trapani: tenta di far firmare a due anziani zii un atto di rinunzia all'eredita di un loro cugino. Condannato.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5   Num. 32818  Anno 2019Presidente: ZAZA CARLORelatore: MICHELI PAOLOData Udienza: 06/02/2019
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di T.A., nato a Trapani il ........ avverso la sentenza emessa il 15/01/2018 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Il difensore di A.T. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, il 16/09/2016, dal Tribunale di Trapani. Il T.è stato condannato a pena ritenuta di giustizia in ordine a un addebito di tentata violenza privata, reato che si assume commesso in danno di due anziani zii dell'imputato: egli avrebbe cercato di costringerli a firmare un atto di rinuncia all'eredità di un loro cugino. La difesa lamenta carenze motivazionali della decisione impugnata, con riguardo alla disposta condanna dell'imputato a rifondere alle parti civili le spese di costituzione nel giudizio di secondo grado, malgrado le stesse siano rimaste assenti. La tesi prospettata è che la mancata comparizione dinanzi alla Corte di appello del difensore delle parti civili avrebbe dovuto revocare la revoca tacita della costituzione o quanto meno, in subordine, il mancato riconoscimento di competenze relative ad un'attività giammai svolta. Nell'interesse dell'imputato si deduce altresì la non convergenza delle dichiarazioni rese dai testimoni dell'accusa, in quanto: - C.S. , zio del T., riferì in querela che l'imputato aveva cercato di indurlo a recarsi con lui da un meglio precisato legale per "mettere una firma", chiedendogli fra l'altro di prendere la carta d'identità; - quei particolari non erano più stati confermati in udienza, ove il teste aveva solo ricordato delle insistenze del T. per una sottoscrizione di qualcosa; A.S., figlia di C., aveva parlato di una firma effettivamente apposta dal padre, per poi negare che il genitore avesse mai sottoscritto alcunché. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. La doglianza afferente la credibilità di C. e/o A. S.i si risolve in una inammissibile sollecitazione al giudice di legittimità affinché rivaluti le risultanze probatorie. Dei resto, è dallo stesso tenore del ricorso che si evince come i ricordi di C.S., nell'udienza dibattimentale, fossero stati aiutati anche da alcune contestazioni, tanto da determinare l'acquisizione della querela originaria senza proseguire oltre nell'escussione: né la difesa, sul punto, solleva questioni formali di sorta circa l'avvenuto inserimento della predetta querela fra gli atti utilizzabili ai fini della decisione, al di là della verifica della sussistenza di eventuali condizioni di procedibilità. Del tutto generiche sono poi le censure sul narrato di A.S., limitatasi a riferire quel che, evidentemente, aveva appreso da altri, con più che comprensibili imprecisioni nel ricordare episodi occorsi circa cinque anni prima. 3. Quanto alle statuizioni civilistiche, la pretesa revoca tacita della costituzione di parte civile che deriverebbe dalla mancata formalizzazione di conclusioni nel giudizio di secondo grado deve intendersi tesi manifestamente infondata, già prospettata e correttamente disattesa - con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità ed al principio dell'immanenza della costituzione - da parte della Corte territoriale. E' invece da condividere la doglianza relativa alla condanna  dell'imputato alla rifusione delle spese che le parti civili avrebbero sostenuto in grado di appello: spese che la loro mancata partecipazione a quel giudizio di impugnazione (pur non comportando, si ribadisce, revoca tacita o presupposto di estromissione, con il conseguente venir meno della condanna al risarcimento od alle restituzioni) rende ictu oculi insussistenti e non suscettibili di rimborso. 4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla rifusione delle spese relative al grado di appello in favore della parte civile, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Così deciso il 06/02/2019.
Avv. Antonino Sugamele

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