Trapani. La misura cautelare in carcere, ad un ex politico, per reati di trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e reati di natura fiscale) viene annullata dal Tribunale del Riesame di Palermo. La Procura di Trapani impugna.
Cassazione Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.7021 del 13/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:7021PEN), udienza del 18/01/2019, Presidente RAGO GEPPINO Relatore SGADARI GIUSEPPE
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, nel procedimento a carico di: F. O., nato a A. il ……….. ed altri, avverso l'ordinanza del 20/07/2018 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio con riferimento al secondo motivo di ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. Lillo Fiorello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 27 giugno del 2018, che aveva applicato a F. O. la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies Legge 356/1992, oggi art. 512-bis cod.pen., bancarotta fraudolenta e reati di natura fiscale, capi B, C, D ed E della imputazione provvisoria). Il Tribunale, pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza relativi ai predetti reati, non riteneva che vi fossero concrete ed attuali esigenze cautelari quanto al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di fatti analoghi a quelli per cui si procede. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Rileva il ricorrente che l'ordinanza impugnata avrebbe incongruamente motivato in proposito, ancorandosi alle circostanze che i reati avessero natura documentale ed i fatti fossero risalenti nel tempo. Sotto il primo profilo, la condotta ascritta all'indagato - che si ipotizza essere stato il dominus occulto di una serie di società intestate a suoi prestanome e create al fine precipuo di eludere le misure di prevenzione in quanto soggetto condannato per il reato di associazione mafiosa e che aveva effettuato, con due delle predette società, degli spostamenti patrimoniali riconducibili al reato di bancarotta fraudolenta oltre che a reati fiscali - non era stata provata, a livello indiziario, solo da acquisizioni documentali, che mai avrebbero potuto da sole individuare il suo ruolo occulto; quanto, piuttosto, da altre acquisizioni investigative, tra le quali, oltre alle intercettazioni telefoniche, si annoveravano anche delle sommarie informazioni testimoniali. A proposito di queste ultime, la pubblica accusa ricorrente censura il fatto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che l'indagato aveva posto in essere delle pressioni indirette nei confronti di un testimone (L.R.L., cfr. fg. 7 del ricorso), soggetto che avrebbe contribuito al disvelamento della condotta illecita contestata al F. O., a dimostrazione della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio. Tale elemento di valutazione era stato introdotto dal ricorrente attraverso l'allegazione di una informativa in sede di udienza di riesame; 2) vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione nel reato. Anche su questo secondo aspetto, il Tribunale, ancorando la sua decisione al fatto che le condotte sarebbero state risalenti nel tempo, avrebbe trascurato le allegazioni del Pubblico ministero in udienza, tese a dimostrare come l'indagato avesse la disponibilità di fatto di altre società ancora attive e non contemplate tra quelle di cui al capo di imputazione sub B); circostanza nondimeno utilizzabile con riguardo alla individuazione della esigenza cautelare di cui si discute. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato è stata depositata una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. In ordine al primo motivo, dalla documentazione allegata al ricorso e che aveva formato oggetto di produzione all'udienza di trattazione della richiesta di riesame tenutasi davanti al Tribunale, risulta effettivamente dedotta dalla pubblica accusa la circostanza che l'indagato avrebbe esercitato pressioni indirette nei confronti di un testimone (L.R.L., per il tramite del suo difensore, avv. Bonomo come si legge a fg. 7 del ricorso e nella memoria depositata dal Pubblico Ministero che richiama, quale documentazione depositata, l'informativa di polizia giudiziaria del 18.7.2018). Tale circostanza, non valorizzata dal Tribunale, dà ragione al ricorrente allorquando sostiene un vizio della motivazione del provvedimento impugnato - che nulla dice sul punto specifico, nonostante la sua pertinenza rispetto al tema in questione - con riguardo alla ritenuta insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Spetterà al giudice del rinvio stabilire, dopo il riesame di merito delle emergenze addotte dalla pubblica accusa, se tale dato sia in concreto suscettivo di non essere tenuto in nessuna considerazione quanto al delineato profilo cautelare; circostanza che, nei limiti propri del giudizio di legittimità ed in assenza di specifica motivazione di merito, non può allo stato ritenersi. D'altra parte, è lo stesso Tribunale ad indicare che gli elementi a carico dell'indagato si basassero anche su prove dichiarative e non solo documentali (cfr. fg. 4 dell'ordinanza), circostanza logicamente desumibile dal ruolo sempre occulto attribuito al ricorrente nella gestione delle società di cui al capo B), così come ha correttamente osservato il ricorrente, rilevando un profilo di illogicità del provvedimento impugnato. 2. Quanto al pericolo di reiterazione nel reato, l'ordinanza impugnata è viziata in diritto, poiché confonde, in astratto, la rilevanza di dati ricavati da altro procedimento penale a carico dell'indagato ai fini di affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati per cui si procede - non in discussione in questa sede - con la rilevanza che gli stessi dati possono assumere ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari ed, in particolare, di quella relativa al pericolo di recidiva.In questo secondo caso - e come sostenuto da molteplici sentenze di legittimità - cfr. Sez. 2, n. 33544 del 21 giugno 2017, Maiorana, Rv. 270524; Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069; Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786 - i dati emersi in altri procedimenti penali a carico dell'indagato possono avere rilevanza per delinearne, in uno ai precedenti penali ed alle concrete modalità del fatto, la personalità e la sua propensione a commettere ulteriori reati. Per il che, non risulta conforme a tali principi di diritto escludere a priori ogni rilevanza a tali elementi per di più temporalmente successivi ai fatti contestati - così come risulta dall'ultima parte della motivazione del provvedimento impugnato, a proposito dell'informativa del 18.7.2018 prodotta dal Pubblico ministero. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato deve essere annullato e la questione dovrà essere approfondita nel merito dal giudice del rinvio, attraverso l'esame delle allegazioni della pubblica accusa ai fini di cui si discute. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame delle misure coercitive, per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.01.2019. Il Consigliere estensore Il Presidente.
03-03-2019 13:35
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