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Sentenza

Trapani. Incendio boschivo.
Trapani. Incendio boschivo.
Cassazione Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.6946 del 13/02/2019 (ECLI:IT:CASS:2019:6946PEN), udienza del 05/02/2019, Presidente FIDELBO GIORGIO  Relatore APRILE ERCOLE 
SENTENZA 
sul ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento nei confronti di A. B., nato ad A. il ….. avverso la sentenza del 26/07/2018 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha presentato ricorso avverso la sentenza del 26/07/2018 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani aveva disposto nei riguardi dell'imputato B. A. l'applicazione della pena su richiesta delle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 423-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen. (capo A), 660, comma 2, cod. pen. (capo B) e 314 cod. pen. (capo C) (riconosciuta la continuazione solo per tali due ultimi delitti), con sospensione condizionale della esecuzione della sanzione finale. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen., 423-bis e 163 cod. pen., per avere il giudicante erroneamente applicato la sanzione, con riferimento al reato sub capo A), partendo nel calcolo da una pena base inferiore al limite edittale previsto dalla relativa norma incriminatrice, nonché per avere conseguentemente riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena finale, che non sarebbe stato possibile concedergli se fosse stata applicata, come dovuto, una sanzione in misura superiore; e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione per non avere il giudicante giustificato il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, con riferimento al reato sub capo C), partendo dal minimo edittale. 2. Con memorie depositate in data odierna le parti civili Associazione Codici Onlus-Centro per i diritti del cittadino e Associazione Codici Sicilia, con atti sottoscritti dal loro difensore avv. Filippo Spanò, hanno formulato conclusioni scritte. 3. Il primo motivo del ricorso è fondato. Dalla lettura del provvedimento gravato emerge con chiarezza che la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. prevedeva la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche esclusivamente in relazione al reato addebitato all'imputato al capo C): talché era erronea la determinazione della pena, in relazione all'altro reato contestato al capo A), con un calcolo compiuto partendo dalla pena base di anni uno di reclusione (ridotta poi di un terzo per effetto del rito speciale), tenuto conto che con quella imputazione era stata ascritta all'A. la fattispecie incriminatrice aggravata ai sensi del comma 4 del citato art. 423-bis cod. pen., per la quale la pena base è quella di un anno e sei mesi di reclusione. Ne consegue che, laddove per tale delitto la sanzione fosse stata calcolata in maniera corretta, sarebbe stato superato - in relazione alla pena finale, derivante dal cumulo delle distinte pene applicate per il solo illecito del capo A) da un lato, e per i reati dei capi B) e C) dall'altro - il limite di due anni di reclusione previsto dall'art. 163 cod. pen. per la sospensione condizionale di quella sanzione, alla cui concessione l'imputato aveva condizionato l'efficacia della sua istanza. L'accoglimento del primo motivo, con il riconoscimento della illegalità della pena applicata, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, assorbe l'esame della seconda doglianza. 4. Nessuna decisione va adottata in ordine alle richieste delle due, sopra indicate, parti civili di liquidazione delle spese di costituzione e difesa, in quanto tali istanze sono state avanzate in data odierna con note depositate dopo la trattazione del procedimento in camera di consiglio 'non partecipata' ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e, comunque, in quanto connesse alla formulazione di conclusioni non afferenti al motivo per il quale è stato accolto il proposto ricorso per cassazione.
 P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso. Così deciso il 05/02/2019 Il Consigliere estensore Il Présidente
Avv. Antonino Sugamele

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