Trapani. Il reato di occupazione abusiva dello spazio demaniale (art. 1161 del codice navale) è integrato per il solo fatto di un’occupazione del demanio, specie se marittimo, posta in essere arbitrariamente, in assenza di apposita autorizzazione valida ed efficace.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18033/19; depositata il 2 maggio)
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento nei confronti di F.M., nata a M. d.V. il ..........avverso l'ordinanza del 10/7/2018 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 luglio 2018 il Tribunale di Trapani ha rigettato l'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nei confronti dell'ordinanza del 14 giugno 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con cui, in parziale accoglimento della richiesta di dissequestro avanzata da M.F. quale titolare della gelateria L.D.V., era stato revocato il sequestro preventivo di una pedana in legno, coperta da una struttura in legno e pvc, della superficie di 97 metri quadrati, disposto in relazione al reato di cui agli artt. 54 e 1161 r.d. 327/1942 (cod. nav.).
Il Tribunale, nel disattendere l'impugnazione del pubblico ministero, ha ribadito l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato alla indagata, sia pure limitatamente alla pedana della superficie di 97 metri quadrati e al manufatto sulla stessa insistente, in considerazione della complessità della vicenda collegata alla rideterminazione della linea di confine tra il Demanio marittimo della Regione Sicilia e l'estensione della proprietà del Comune di Mazara del Vallo, in corrispondenza del Lungomare Mazzini di tale località, a seguito della quale i titolari di attività commerciali insistenti nell'area attribuita al Demanio marittimo regionale erano stati invitati a regolarizzare i rapporti concessori, in tal modo facendo a costoro presumere l'esistenza di validi titoli autorizzativi. Il Tribunale ha poi richiamato le autorizzazioni rilasciate alla indagata dal Comune di Mazara del Vallo nel 2014, 2015 e 2016, e la richiesta di regolarizzazione inoltrata dalla stessa all'Ufficio del Demanio della Regione Sicilia nel 2016, integrata nel 2017, escludendo, alla luce di tali elementi, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestatole, non potendo essere qualificata come arbitraria la condotta della indagata.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., 43 cod. pen., 125, comma 3, 322 bis, comma 2, in relazione all'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et c), cod. proc. pen. Ha lamentato, anzitutto, la mancanza assoluta della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato alla indagata, essendo stata affermata dallo stesso Tribunale la consapevolezza della Firenze della mancanza di un valido titolo che, a seguito della attribuzione al Demanio marittimo della Regione Sicilia dell'area dalla stessa occupata mediante il manufatto sequestrato, ne rendesse lecita l'occupazione, proseguita volontariamente dalla indagata con tale consapevolezza. Ha, pertanto, eccepito l'erroneità della affermazione della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non adeguatamente giustificata dal Tribunale, che non aveva tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato nell'appello cautelare, secondo cui la arbitrarietà della occupazione consiste nella precisa consapevolezza di agire in violazione del disposto normativo, con la conseguente configurabilità del reato in presenza di occupazione di area demaniale protrattasi dopo la scadenza del titolo concessorio, di cui era stato solamente chiesto ma non ottenuto il rinnovo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
2. L'ordinanza impugnata, pur riconoscendo che l'occupazione da parte della indagata dell'area attualmente assegnata al Demanio marittimo della Regione Sicilia, mediante una pedana in legno della superficie di 97 metri quadrati con copertura in pvc, era priva di idoneo titolo abilitativo, non essendo ancora stata rilasciata la relativa concessione da parte della Regione, ha escluso la sussistenza di indizi di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 54 e 1164 R.D. 327/1942 contestato alla indagata, per la mancanza del relativo elemento psicologico, sottolineando che, a seguito della assegnazione dell'area occupata (anche) dalla indagata al Demanio marittimo della Regione Sicilia, tutti i titolari di attività commerciali insistenti su tale area erano stati invitati a regolarizzare con la Regione il rapporto concessorio, e che la F., con nota del 21 dicembre 2016, aveva chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione dell'area dalla stessa occupata, provvedendo, in data 28 aprile 2017, a integrare la relativa documentazione, cosicché doveva essere esclusa una condotta dolosa o colposa della F., che aveva aderito alle richieste dell'amministrazione alla quale era stata assegnata la titolarità dell'area che la stessa occupava. Ciò posto, va tuttavia considerato che il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. contestato è integrato per il semplice fatto di un'occupazione del demanio (nella specie di quello marittimo) posta in essere "arbitrariamente", ovvero in assenza di autorizzazione valida ed efficace nonché non surrogabile da altri atti (v. Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017, dep. 01/02/2018, Pipítone, Rv. 272031; Sez. 3, n. 40029 del 23/09/2008, Sarrecchia, Rv. 241294; si vedano anche, indirettamente, Sez. 3, n. 29763 del 26/03/2014, Di Francia, Rv. 260108; Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411); tanto che si è affermato che integra il reato anche la condotta di chi prosegua nell'occupazione del demanio marittimo pur dopo la scadenza del provvedimento abilitativo, per tale motivo non più efficace (Sez. 3, n. 29910 del 23/06/2011, Bianchi, Rv. 250664; Sez. 3, n. 2545 del 24/01/1997, Teodori, Rv. 207369), solo discutendosi della rilevanza, ai fini della eventuale esclusione dell'elemento soggettivo del reato, della tempestiva richiesta di rinnovo (tra le altre, Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, Amati, Rv. 250666; Sez. 3, n. 34622 del 22/06/2011, Barbieri, Rv. 250976; Sez. 3, n. 16495 del 25/03/2010, Massacesi, Rv. 246773). Nel caso in esame l'occupazione da parte della indagata dell'area assegnata al Demanio marittimo della Regione Sicilia è, pacificamente, avvenuta in assenza di titolo abilitativo e, soprattutto, con la piena consapevolezza di tale carenza,
A posto che, come sottolineato nella ordinanza impugnata, la occupante era a conoscenza del trasferimento della titolarità dell'area alla Regione e della conseguente necessità di ottenere da tale ente una nuova concessione, per essere divenuta inefficace, proprio a seguito di tale trasferimento, quella in precedenza rilasciatale dal Comune di Mazara del Vallo, tanto che ne aveva fatto formale richiesta agli uffici regionali. Ciò esclude anche la sussistenza di uno stato di buona fede della indagata, idoneo a escludere l'elemento soggettivo del reato contestatole, posto che il solo affidamento, dalla stessa ipoteticamente riposto, sul rilascio di una nuova concessione, non esclude la piena consapevolezza della occupazione dell'area demaniale in assenza di valido ed efficace titolo concessorio (tanto che ne era stato chiesto il rilascio di uno nuovo), con la conseguente configurabilità anche dell'elemento soggettivo del reato contestato. 3. L'ordinanza impugnata, in quanto fondata su un presupposto (quello della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato) non sussistente, deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani, che procederà a nuovo esame tenendo conto dei principi qui ribaditi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani, Sezione riesame. Così deciso il 29/1/2019
03-05-2019 22:17
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