Trapani: il giudice dichiara nullo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio quanto alla posizione dell'imputato, perché, interpellate le parti in udienza, queste non avevano fornito la nomina fiduciaria dell'imputato nei confronti del difensore di fiducia, cui era stato indirizzato, quale difensore di fiducia, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ed il decreto di citazione a giudizio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 34835 Anno 2019Presidente: SABEONE GERARDORelatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 13/06/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI nei confronti di: M.L.A. nato a P. il ............ avverso l'ordinanza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 28 gennaio 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trapani, che ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio quanto alla posizione dell'imputato L.A.M. , perché, interpellate le parti in udienza, queste non avevano fornito la nomina fiduciaria rilasciata dal M. nei confronti dell'Avv. Vito Di Graziano, cui era stato indirizzato, quale difensore di fiducia, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ed il decreto di citazione a giudizio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Trapani, che ha dedotto l'abnormità del provvedimento. L'anomalia risiederebbe, in primo luogo, nell'avere il Giudice monocratico dichiarato nullo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione a giudizio sulla scorta del fatto che la notifica del primo era avvenuta a mani dell'Avv. Di Graziano, nonostante in atti non si rinvenisse nomina fiduciaria di quest'ultimo. Sembrerebbe che la parte ricorrente sostenga la tesi secondo cui, in mancanza di nomina fiduciaria, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere l'Avv. Di Graziano come difensore nominato di ufficio, sicché la sua individuazione al di fuori dell'apposito elenco dei difensori di ufficio non avrebbe comunque comportato la pronunziata nullità. In secondo luogo, il pubblico ministero rappresenta che l'Avv. Di Graziano era stato nominato dal M. il 15 settembre 2017, tanto che il 17 ottobre 2017 egli risultava difensore di fiducia dell'allora indagato nell'udienza ex art. 409 cod. proc. pen. che si era celebrata dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. Posto, quindi, che la nomina è in atti, qualsiasi attività del pubblico ministero per «ripristinare il giudizio» dovrebbe disattendere la statuizione del Giudice, mentre una nomina di difensore di ufficio determinerebbe un'evidente nullità degli atti. 3. Il Sostituto Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha evidenziato che non ricorre alcun profilo di abnormità, né strutturale, né funzionale, il che deve condurre a dichiarare il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che il Collegio — data la natura processuale della doglianza — ha verificato in atti che, a dispetto di quanto dichiarato nell'udienza dinanzi al Giudice Monocratico dallo stesso professionista, la nomina rilasciata all'Avv. Di Graziano dal M. esisteva ed era stata depositata nel procedimento n. 4703/15 R.G.N.R. il 25 settembre 2017, il che esclude che sussistesse il presupposto processuale sulla cui base il Giudice monocratico ha articolato il proprio provvedimento. 1.2. L'erroneità della decisione del Tribunale, tuttavia, non determina la possibilità di accogliere il ricorso del pubblico ministero che lamenta l'abnormità del provvedimento.
Giova puntualizzare, a quest'ultimo proposito, che la categoria dell'abnormità consente diverse classificazioni degli atti che vi rientrano: sotto un primo profilo, è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Altra distinzione è quella tra abnormità strutturale e funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorché l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598). Orbene, in linea con la prevalente giurisprudenza di questa Corte, deve dirsi che il provvedimento impugnato non è abnorme. L'ordinanza dichiarativa della nullità, infatti, pur al cospetto di una pronunzia del Giudice monocratico errata siccome fondata su un presupposto inesistente, costituisce pur sempre l'esercizio di una facoltà che il codice di rito attribuisce al giudicante, vale a dire quella di verificare che il decreto di citazione a giudizio sia stato preceduto dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Né la decisione impugnata ha determinato una stasi non superabile del procedimento, dal momento che la nomina fiduciaria — che nessuna delle parti aveva fornito al Giudice — è stata reperita, sicché ben potrà essere nuovamente esercitata l'azione penale senza procedere a nuova notifica di avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen., ferma restando la validità della prima notifica di quest'ultimo all'Avv. Di Graziano. Questa esegesi è confermata anche da precedenti specifici che hanno sancito che deve escludersi che sia affetto da abnormità (strutturale o funzionale) il provvedimento con cui il giudice che rilevi l'invalidità della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis codice di rito dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, anche nell'ipotesi in cui detta notifica sia stata in realtà ritualmente eseguita e la conseguente nullità erroneamente dichiarata, trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. 1, n. 38626 del 28/04/2014, Macrì, Rv. 260900 - 01; Sez. 3, n. 26770 del 28/05/2008, Annatucci, Rv. 240272 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 13/06/2019.
23-08-2019 21:56
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