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Sentenza

Trapani. Il Giudice che applica l'istituto della continuazione deve motivare le modalità di calcolo della pena.
Trapani. Il Giudice che applica l'istituto della continuazione deve motivare le modalità di calcolo della pena.
SENTENZA sul ricorso proposto da: S.I. nato a ERICE il ....... avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG cons. Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata 
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di I.S., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna e rideterminava la pena complessiva in anni tre e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione il difensore di I.S., deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. L'ordinanza era del tutto priva di motivazione con riferimento alle modalità di calcolo della pena; inoltre, era stato violato il divieto di reformatio in peius, atteso che, nella sentenza per il delitto più grave, l'aumento per la continuazione per i reati satellite era stato calcolato in mesi uno di reclusione, cosicché tale aumento non poteva essere superiore per gli altri reati satellite giudicati con le diverse sentenze. In definitiva, la pena non poteva essere superiore ad anni due e mesi cinque di reclusione. Il ricorrente richiama le decisioni delle Sezioni Unite sul tema, ribadendo che il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione. In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione in merito all'aumento complessivo della pena. Il giudice si era limitato a richiamare una valutazione equitativa. 3. Il Procuratore Generale, cons. Simone Perelli, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è palesemente fondato, atteso che il Giudice, in violazione del principio stabilito dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. (applicabile, su questo punto, anche al giudice dell'esecuzione che riconosce la continuazione), non ha stabilito la pena per ciascuno dei reati al fine di determinare quella complessiva derivante dal riconoscimento del vincolo della continuazione. 2. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Trapani, nella persona di un diverso magistrato, al fine di rideterminare la pena complessiva, fornendo adeguata motivazione alla decisione. Quanto ai vincoli per tale operazione, occorre ricordare il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270073): ciò comporta che, se per il reato più grave - cioè quello per il quale è stata inflitta la pena più grave, ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione (secondo il ricorrente, il reato più grave è quello di cui alla lett. F di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani del 4/6/2010, n. 5 dell'elenco), la pena detentiva complessiva non può superare anni tre di reclusione. Il ricorrente, invece, evoca erroneamente altra sentenza delle Sezioni Unite, che aveva stabilito il diverso principio in base al quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 - dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735): tale principio deve trovare, senza dubbio, applicazione con riferimento ai reati satellite già riuniti per continuazione in sede di cognizione nella già menzionata sentenza del Tribunale di Trapani del 4/6/2010, ma non vincola affatto il giudice dell'esecuzione a determinare gli aumenti per i reati satellite giudicati con le altre sentenze in misura non superiore ad un mese di reclusione; per calcolare l'aumento per tali reati l'unico limite è costituito dalla misura della pena inflitta dal giudice della cognizione, che non può essere superata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Trapani. Così deciso il 26 giugno 2019
Avv. Antonino Sugamele

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