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Sentenza

Trapani. Dipendente del Tribunale condannato per truffa ai danni dello Stato. Accusato di avere indotto in errore l'amministrazione statale con artifici consistiti nel far apparire, con certificati medici, uno stato di salute che non gli consentiva di recarsi al lavoro presso l'ufficio del dirigente amministrativo del Tribunale di Trapani, mentre invece espletava abusivamente l'attività di medico dentista presso uno studio odontoiatrico in Trapani.
Trapani. Dipendente del Tribunale condannato per truffa ai danni dello Stato. Accusato di avere indotto in errore l'amministrazione statale con artifici consistiti nel far apparire, con certificati medici, uno stato di salute che non gli consentiva di recarsi al lavoro presso l'ufficio del dirigente amministrativo del Tribunale di Trapani, mentre invece espletava abusivamente l'attività di medico dentista presso uno studio odontoiatrico in Trapani.
SENTENZA sul ricorso proposto da: D. D. nato a E.  il ........... avverso la sentenza del 29/03/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore 
Ritenuto in fatto • 
1. Con la sentenza del 29 marzo 2018 oggi impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani che, previa riduzione della pena per effetto del rito abbreviato, condannava D.D. alla pena sospesa di dieci mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato continuato di truffa aggravata perché commessa in danno dello Stato. 
2. In punto di fatto, secondo l'ipotesi accusatoria accolta dai giudici di merito, D.D. induceva in errore l'amministrazione statale con artifici consistiti nel far apparire, con certificati medici, uno stato di salute che non gli consentiva di recarsi al lavoro presso l'ufficio del dirigente amministrativo del Tribunale di Trapani, mentre invece espletava abusivamente l'attività di medico dentista presso uno studio odontoiatrico in Trapani, così perseguendo l'ingiusto profitto degli emolumenti percepiti da luglio a settembre 2012, per un importo complessivo pari a euro 2.334,41. 
3. D.D., a mezzo del proprio difensore, deduce i seguenti vizi: 3.1. Vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per travisamento della prova. Secondo il ricorrente i giudici di merito hanno travisato il significato della messa alla prova richiesta da D. nel diverso procedimento penale che lo vedeva imputato per i reati connessi all'esercizio abusivo della professione medico dentistica in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal G.u.p. e dalla Corte di appello, la scelta di definire il giudizio con tale modalità non costituisce ammissione implicita di responsabilità, così mancando un riconoscimento di colpevolezza. La difesa osserva che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, «la mancanza di un riconoscimento di colpevolezza dell'imputato a seguito della definizione del processo per messa alla prova deriva dalla mancanza di una condanna e, correlativamente, mancanza di un'attribuzione di penale responsabilità dell'imputato -il quale sceglie liberamente un trattamento alternativo alla pena- di talché non ci sarà violazione del principio di presunzione di non colpevolezza e della determinatezza del trattamento sanzionatorio». Sulla base di tale osservazione si denuncia un travisamento dei fatti, perché con riguardo all'esercizio abusivo della professione è stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, senza che vi sia stata l'affermazione della sussistenza del fatto storico, al di là di ogni ragionevole dubbio, così che, aggiunge la difesa, «l'aver ritenuto che le condizioni patologiche dell'odierno ricorrente non fossero sussistenti in ragione dello svolgimento di altra attività lavorativa (ancorché, si ribadisce; priva di qualsivoglia prova formatasi in contraddittorio) rappresenta, a parere di chi scrive, un'illogicità che inficia l'intero percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito». 
3.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 316 ter, cod.pen., travisamento del fatto ed errata qualificazione del fatto reato contestato all'imputato. Il ricorrente sostiene che, data l'assenza dell'induzione in errore, il caso in esame doveva essere più correttamente qualificato quale ipotesi di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, visto che le certificazioni mediche non sono false, non attestano cose non vere e non omettono informazioni dovute. La difesa osserva che il G.u.p. ha conferito un incarico peritale a un medico psichiatra al fine di accertare la capacità dell'imputato di presenziare al processo; che tra i documenti acquisiti dal perito c'è una certificazione dell'ASP di Trapani che consente di datare l'insorgenza della patologia all'anno 2001; che la mancata valutazione di tale circostanza ha fuorviato il convincimento del giudice circa la corretta qualificazione giuridica del fatto; che un eventuale riconoscimento della responsabilità di D. per il reato di cui all'art. 316 ter, cod.pen., avendo riguardo al profitto conseguito, comporterebbe l'applicazione di una sanzione amministrativa. 3.3. Mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche. La difesa osserva che la situazione disagiata che D. attraversava all'epoca dei fatti, dovuta alla precarietà delle proprie condizioni fisiche e psichiche, non doveva essere sottovalutata; che la sussistenza di fatti posteriori al fatto che siano indice di pentimento e generale affrancamento dall'agire delittuoso devono essere valutati positivamente ai fini della concedibilità di circostanze attenuanti generiche. 
Considerato in diritto 1. 
Il ricorso è inammissibile perché difetta del requisito della specificità. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché difetta del requisito della specificità, sotto il profilo della mancata indicazione della decisività della questione. Il ricorrente ha osservato che la messa alla prova non può essere considerata a fini probatori, in conformità all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui essa non ha portata di accertamento sulla responsabilità (Sez. 2, Sentenza n. 53648 del 05/10/2016, M., Rv. 268635; Sez. 3, Sentenza n. 14750 del 20/01/2016, Rv. 266387). 
Ciò premesso, il motivo è tuttavia aspecifico perché la difesa non illustra la decisività della questione in confronto agli elementi ulteriori -valorizzati dal giudice, completamente trascurati nel motivo in esame. Nella sentenza del G.u.p. infatti, la vicenda dell'esercizio abusivo della professione è ricostruita sulla base dagli atti versati nel giudizio abbreviato, ossia la denuncia sporta da G.C. , l'individuazione fotografica effettuata dallo stesso C. e i successivi accertamenti investigativi, puntualmente descritti. La difesa elude il confronto con tali atti e con il risultato probatorio scaturito dalla loro valutazione complessiva e unitaria e, conseguentemente, non indica quale sarebbero l'impatto e l'incidenza che l'eliminazione della valutazione della messa alla prova avrebbe in punto di accertamento del fatto e della responsabilità. Vale allora ricordare che «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo)» (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 26921 Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 
2. I restanti motivi sono parimenti inammissibili, perché difettano anch'essi del requisito della specificità e perché propongono motivi non consentiti in sede di legittimità. Secondo consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Nel caso in esame le argomentazioni esposte nel ricorso riproducono quelle contenute nell'atto di appello alle quali la Corte territoriale ha dato risposta, punto per punto, spiegando le ragioni per cui la ricostruzione difensiva e le obiezioni sottese fossero infondate. 
Infatti la Corte di appello, con riguardo al tema introdotto con il secondo motivo di ricorso; ha osservato che, ai .fini della configurabilità dell'induzione in errore e, quindi, della truffa, non era rilevante l'esistenza di una pregressa patologia (di natura psichiatrica), perché l'artificiosa alterazione della realtà era consistita nella reiterata rappresentazione di una condizione patologica tale da impedire all'imputato la prestazione dei lavoro, mentre -in realtà- quello svolgeva attività lavorativa altrove, così dimostrandosi che la patologia sofferta non impediva l'attività lavorativa, per come falsamente rappresentato. La Corte di appello ha altresì aggiunto che la reale esistenza di una malattia che giustifichi l'assenza dal lavoro implica la necessità di uno specifico e autonomo accertamento da parte del datore di lavoro. Sulla base di tale premessa ha osservato che tale evenienza escludeva la configurabilità del reato di cui all'art. 316 ter cod.pen., che non include l'elemento costitutivo dell'induzione in errore, in quanto l'ente erogatore -a differenza che nella truffa aggravata- è chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un'autonoma attività di accertamento, come invece è avvenuto nel caso in esame. Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni e ribadisce i medesimi argomenti contenuti nell'atto di appello, continuando a valorizzare la patologia psichiatrica sofferta dall'imputato, senza mai contrastare la motivazione spesa dalla Corte territoriale per escluderne ogni valenza probatoria. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, visto che la Corte di appello ha osservato come la pena fosse dosata nel minimo edittale, a dispetto dell'elevata intensità del dolo (rivelata dalle modalità dell'azione) e dalla mancanza di indicazioni idonee a indurre a una mitigazione della pena; la Corte territoriale sottolineava, altresì, che il Tribunale aveva sottolineato l'assenza di elementi positivi da cui evincere la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la risaltata intensità del dolo e con la sottolineata assenza di elementi positivi idonei a giustificare la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, limitandosi a richiamare i medesimi argomenti spesi nell'atto di appello, riferiti a situazioni neutre (quali lo stato di incensuratezza e la scelta del rito abbreviato) o a evenienze genericamente e apoditticamente affermate (quale lo stato di disagio dovuto alle condizioni fisiche). L'impugnazione in esame, dunque, elude le argomentazioni spese dalla Corte di appello e ripropone le identiche questioni da questa affrontate e risolte, così che l'odierno ricorso, in assenza di rilievi critici alla sentenza impugnata, si atteggia quale mera riproposizione delle questioni di merito, la cui valutazione non è consentita in sede di legittimità. Segue l'inammissibilità del ricorso. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Matilde Cammino
Avv. Antonino Sugamele

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