Trapani. Coinvolti anche due poliziotti. Legale rappresentante dell'ente di formazione A.N.F.E. ritenuto dall'accusa autore di un patto corruttivo con un deputato della Regione Siciliana. Il patto sarebbe consistito nel garantire, ognuno per la propria sfera di competenza, un asservimento reciproco e sistematico della funzione, attraverso il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. Il deputato siciliano avrebbe dovuto assicurare i finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Sicilia attraverso il condizionamento sistematico, l'interferenza e la ingerenza continua nei procedimenti relativi alla adozione di determine amministrative per l'accreditamento dei contribuiti in questione; Il legale rappresentante dell'ANFE avrebbe assicurato, sempre secondo l'accusa, la possibilità di assumere presso l'Associazione persone indicate dal deputato, così consentendo una crescita del consenso elettorale.
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso l'ordinanza emessa 1'08/04/2019 dal Tribunale della libertà di Palermo nel procedimento nei riguardi di G.P., nato a S. il ....... udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udita l'avv. ssa Cinzia Calafiore, difensore dell'indagato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo, dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trapani "in favore del GIP presso il Tribunale di Palermo" ha annullato l'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia carcere nei riguardi di G.P. ritenuto gravemente indiziato dei reati di corruzione propria (contestata alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1-3-11 dell'ordinanza genetica del titolo cautelare) e di tentata concussione aggravata (capi 4-5).
1.1. La tesi accusatoria è che G., quale legale rappresentante dell'ente di formazione A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) e della Direzione Sicilia dello stesso ente, ritenuto organismo di diritto pubblico, avrebbe assunto la qualifica di pubblico ufficiale e, in tale veste, sarebbe stato autore di un patto corruttivo con L.S.G. , membro dell'assemblea regionale siciliana, componente e vice presidente della V Commissione - Cultura, Formazione e Lavoro, nonché componente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, anch'egli, quindi, pubblico ufficiale. L'oggetto del patto corruttivo tra G. e L.S. sarebbe consistito nel garantire, ognuno per la propria sfera di competenza, un asservimento reciproco e sistematico della funzione, attraverso il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. L'accordo illecito sarebbe stato strumentale ad assicurare da parte di L.S. a G. - ed all'ente da questi rappresentato - i finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Sicilia attraverso il condizionamento sistematico, l'interferenza e la ingerenza continua nei procedimenti relativi alla adozione di determine amministrative per l'accreditamento dei contribuiti in questione; in cambio di tale asservimento, G. avrebbe assicurato a L.S. la possibilità di assumere presso l'A.N.F.E. persone da questi indicate, così consentendo una crescita del consenso elettorale dello stesso L.S. e il mantenimento di una rete di rapporti clientelari in grado di assicurargli il successo nelle successive competizioni elettorali (così testualmente il Tribunale della libertà a pag. 26 della ordinanza impugnata). Dunque, secondo la Pubblica accusa ed il Giudice per le indagini preliminari di Trapani, un accordo corruttivo quadro, generale, avente ad oggetto una serie di atti contrari ai doveri di ufficio; in ragione di tale accordo generale sarebbero stati compiuti ulteriori episodi corruttivi (capi 3-11), nonché le tentate concussioni, di cui ai capi 4) e 5). L'insieme dei reati per cui si procede, ma anche gli altri reati che nello stesso procedimento sono stati contestati ad altri coindagati, sarebbe espressione della attuazione del programma criminale oggetto di un'associazione criminale segreta, riconducibile allo stesso L.S. (capo 29 ordinanza genetica). 2. Il Tribunale del riesame di Palermo ha d'ufficio ritenuto non sussistente la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani; secondo il Tribunale, tutti i reati oggetto del procedimento - dunque non solo quelli attribuiti all'odierno ricorrente - sarebbero tra loro connessi, ai sensi dell'art. 12, lett. b)- c), cod. proc. pen., in un contesto strumentale alla attuazione del programma dell'associazione criminale segreta ed al patto corruttivo quadro, di cui al capo 1). Nell'ambito di detta connessione generalizzata e totalizzante tra tutti i reati oggetto del procedimento, rileverebbe, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio, il più grave reato di peculato -di cui al capo d'imputazione provvisorio n. 8)- commesso da L.S. in Palermo e Marsala, in concorso con tali A. e M. nel 2016 e nel 2017. L.S. , quanto all'accusa di peculato, avrebbe stipulato con A. un fittizio contratto di lavoro di collaborazione presso l'A.R.S., al fine di appropriarsi di una somma di denaro; una vicenda del tutto esterna rispetto a quelle che interessano G.ed al contesto corruttivo a cui si è fatto cenno. Tuttavia, secondo il Tribunale, il Gip presso il Tribunale di Trapani non sarebbe stato territorialmente competente ad emettere il titolo cautelare, atteso che, in conseguenza del ragionamento descritto, la competenza territoriale determinata da ragioni di connessione sarebbe stata del G.i.p. del luogo in cui sarebbe stato commesso il peculato e quindi, si afferma, del G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, Rilevata la incompetenza territoriale del G.i.p. emittente il titolo cautelare, il Tribunale ha affrontato il tema della operatività dell'art. 27 cod. proc. pen. e dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare; sul punto si è ritenuto che: a) G. non sarebbe un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di pubblico servizio e, dunque, sarebbe un corruttore privato; b) sarebbe configurabile il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza solo per il reato di corruzione di cui al capo 1). L.S. avrebbe sì asservito la propria funzione a G. ma l'originaria ipotesi accusatoria di corruzione propria è stata riqualificata in "corruzione impropria" (così il provvedimento), ai sensi dell'art. 318 cod. pen.; si è sostenuto che la funzione di membro dell'assemblea regionale siciliana sarebbe assimilabile a quella di parlamentare nazionale e quindi non sarebbe configurabile il reato di corruzione propria perché l'attività di L.S. , così come quella di un parlamentare, non sarebbe sostanzialmente sindacabile; c) non vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza per gli episodi corruttivi contestati ai capi 3) ed 11); d) non vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza quanto alle tentate concussioni (capi 4-5); dunque, un giudizio di gravità indiziaria fortemente ridimensionato. e) non vi sarebbero nemmeno esigenze cautelari meritevoli di tutela e, quindi, neppure il requisito della urgenza, di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.. Secondo il Tribunale, le esigenze di cautela non sussisterebbero proprio a causa del forte ridimensionamento del quadro indiziario, peraltro fondato su materiale investigativo oggetto di intercettazione e dunque immodificabile; si è aggiunto che l'attività criminosa quanto al capo 1) sarebbe stata accertata fino al 2016 e che l'A.N.F.E. sarebbe oggetto di procedura fallimentare dal luglio del 2017. Dunque, secondo il Tribunale, da una parte, l'ordinanza cautelare genetica sarebbe stata emessa da un G.i.p. territorialmente competente, ma, dall'altra, nondimeno, la misura difetterebbe comunque dei suoi presupposti costitutivi (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari, urgenza di provvedere). Ne sono derivati: a) una declaratoria di incompetenza del G.i.p. originario; b) un annullamento della misura per mancanza dei presupposti legittimanti; 3) la trasmissione degli atti al Procuratore di Trapani per "le sue determinazioni in ordine alla rilevata incompetenza" (così il dispositivo della ordinanza impugnata). 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Sono stai articolati sei motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione; ribadita l'esistenza di un interesse da parte del Pubblico Ministero a ricorrere per cassazione, si assume che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la incompetenza per territorio del Gip di Trapani in considerazione della ritenuta connessione dei reati contestati a G. con gli altri oggetto dell'unitario cumulativo procedimento cautelare, e dunque anche con il reato di peculato, di cui si è detto. Secondo il ricorrente, in realtà, il reato di peculato dovrebbe ritenersi commesso in luogo imprecisato, con la conseguente competenza del Tribunale di Trapani nel cui circondario sarebbero stati commessi i reati di corruzione. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale di Palermo erroneamente escluso l'esistenza di una connessione tra i delitti contestati al ricorrente e quello, più grave tra tutti quelli per i quali vi era stata iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., di tentata estorsione aggravata, pure oggetto di indagine a carico del L.S., che sarebbe stato commesso a Trapani. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione, per avere il Tribunale ingiustificatamente negato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del G. in relazione al reato di corruzione contestatogli al capo 3). 3.4. Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta inesistenza dei gravi indizi colpevolezza per i due episodi di tentata concussione di cui ai capi 4) e 5). 3.5. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta inesistenza dei gravi indizi colpevolezza per l'episodio corruttivo di cui al capo 11). 3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione; il Tribunale avrebbe erroneamente negato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., in ragione della ritenuta insussistenza della urgenza di provvedere in relazione al reato di cui al capo 1), rispetto al quale, come detto, sono stati configurati i gravi indizi di colpevolezza, seppure in relazione al diverso reato di cui all'art. 318 cod. pen. 4. Il 23 ottobre 2019 è stata depositata una memoria nell'interesse dell'indagato, con cui si ripercorrono in senso adesivo le argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, evidenziando come, rispetto all'unico reato di corruzione della funzione, per il quale sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, sarebbero applicabili solo misure interdittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 2. Sulla esistenza dell'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare. In via preliminare è necessario verificare se ed in che misura sia configurabile un interesse ad impugnare da parte del Pubblico Ministero ricorrente in un caso, come quello in esame, in cui il Tribunale della libertà ha non solo ritenuto territorialmente incompetente il G.i.p. che aveva disposto il titolo custodiale, ma ha anche considerato insussistenti i presupposti di legittimità della misura cautelare disposta, sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per quasi tutti i reati originariamente contestati, sia per quel che concerne le esigenze cautelari ed il requisito dell'urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. Sul piano sistematico è indubbio che il legislatore abbia valorizzato le regole in materia di competenza anche per la fase delle indagini preliminari ed anche con riguardo all'adozione dei provvedimenti cautelari. Poiché, tuttavia, la funzione tipica dei provvedimenti cautelari è quella di anticipare in via strumentale la futura decisone di merito e, quindi, di garantire rilevanti esigenze di tutela - rispetto alle quali può essere particolarmente urgente provvedere - la legge ha previsto che anche il giudice incompetente, ove ritenga sussistenti i presupposti costitutivi, possa deliberare l'ordinanza cautelare (art. 291, comma 2, cod. proc. pen.), sia pure con una efficacia limitata nel tempo; in tal senso, si giustifica la previsione secondo cui il provvedimento restrittivo emesso da un giudice incompetente produce effetti, se legittimo, e conserva efficacia per un certo periodo, conseguente alla dichiarazione di incompetenza successiva alla sua adozione (art. 27 cod. proc. pen.). La competenza del giudice è un presupposto legittimante per l'adozione di una misura restrittiva, con la conseguenza che sempre, quando la domanda è rivolta ad un giudice incompetente, questi è chiamato a dichiararsi tale; al provvedimento dichiarativo di incompetenza, però, può "aggiungersi" anche l'applicazione della misura, quando sussiste urgenza in rapporto alle esigenze di cui all'art. 274, cod. proc,. pen. In questo caso, l'urgenza, unitamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari, diviene una sorta di requisito alternativo di legittimazione del provvedimento che prescinde dalla incompetenza del giudice adito. Dunque, il provvedimento con cui il G.i.p. si dichiara incompetente ma emette nondimeno un titolo cautelare è un provvedimento a struttura complessa, in cui il tema della incompetenza convive con quello della verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la misura. In maniera lucida è stato affermato che "l'art. 291 c.p.p., comma 2, pone un limite al dettato normativo dell'art. 22 c.p.p., escludendo che il Giudice per le indagini preliminari possa rifiutare per ragioni di competenza l'applicazione di una misura cautelare urgente. E poiché l'art. 291 c.p.p. è applicabile in qualsiasi fase del procedimento, ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, quand'anche il Giudice rilevi la propria incompetenza, dovrà pur sempre esaminare nel merito la richiesta di misura cautelare personale, perché sarà legittimato a rigettarla solo quando la misura di cui sussistano i presupposti non risulti urgente(cosi, testualmente, Sez. 5, n. 2242 del 12/12/2005, Frazzetto, Rv. 233025). 2.2. Come è noto, vi è stato in passato contrasto, nella giurisprudenza, sulla possibilità di denunciare presso il tribunale del riesame un vizio di incompetenza del giudice cautelare, oppure il difetto delle ragioni di urgenza legittimanti l'adozione della misura da parte del giudice incompetente, ma la soluzione positiva, per entrambi i profili, è stata recepita dalle Sezioni unite della Cassazione (Sez. U, n. 19 del 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199393). È vero quindi che, ai sensi degli artt. 22 e 23 cod. proc. pen., sia il G.i.p., che il giudice del processo, a fronte di una richiesta di misura cautelare, nel caso in cui si reputino incompetenti, devono limitarsi a dichiararlo e a trasmettere, il primo, con ordinanza, il secondo, con sentenza, gli atti al pubblico ministero che procede, ovvero alla parte pubblica presso l'organo giurisdizionale che si ritiene competente, ma è altrettanto vero che a questa regola si correla l'eccezione di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. e l'eccezione è giustificata dal fine "di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente avrebbe potuto provvedere". L'impossibilità di aspettare l'intervento del giudice naturale consente di adottare una cautela che ha carattere provvisorio ai sensi e nei limiti dell'art. 27 cod. proc. pen., se ne sussistano i presupposti, e tale titolo cautelare ha una sua vitalità e rilevanza che prescinde dalla incompetenza.
Il tema, dunque, non attiene ovvero non si esaurisce alla portata applicativa dell'art. 22 cod. proc. pen., alla esistenza o meno di un effetto preclusivo per il Pubblico Ministero derivante dalla pronuncia di incompetenza ed al tradizionale e consolidato principio della non impugnabilità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dichiari la propria incompetenza nel corso delle indagini preliminari, ma riguarda, piuttosto, il tipo di provvedimento che il tribunale del riesame deve assumere in tutti i casi in cui riconosce la incompetenza del giudice cautelare - e dunque, in molti casi, anche la sua stessa incompetenza- e, tuttavia, deve anche valutare il merito della vicenda, cioè la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura cautelare in questione, in ragione del possibilità di adottare una misura cautelare nonostante la incompetenza del g.i.p. Una operazione complessa in cui l'oggetto della decisione del Tribunale del riesame è più ampio, è ulteriore rispetto al tema della competenza ed al perimetro di applicazione dell'art. 22 cod. proc. pen. Non paiono infatti decisivi, ai fini della verifica del tema della sussistenza dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministro nella fattispecie in esame, i richiami all'alt 22 cod. proc. pen. e alla incontestata giurisprudenza che si è al riguardo formata. Di ciò le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già mostrato di avere consapevolezza. È utile richiamare quanto le Sezioni unite hanno di recente affermato sul tema, e cioè che le pronunzie sulla competenza sono normalmente sottratte al generale regime delle impugnazioni ed affidate alla normativa in tema di conflitti, sollevabili anche di ufficio quando ne ricorrano effettivamente i presupposti: una regolamentazione, quindi, che individua quale giudice esclusivo la Corte di cassazione, deputata alla tutela di un interesse che è sottratto - a differenza di quello sotteso alle impugnazioni - alla disponibilità delle parti. Secondo le Sezioni unite, nel caso in cui il g.i.p. dichiari la propria incompetenza nel corso delle indagini preliminari, il conflitto potrebbe instaurarsi se il nuovo g.i.p., investito dal p.m. al quale l'omologo abbia trasmesso gli atti per il rinnovo della domanda cautelare, si ritenga a sua volta incompetente, essendo a tal fine disponibile lo strumento del conflitto "nel caso analogo" di cui all'articolo 28, comma 2, operativo in situazioni diverse da quelle del "processo" (così testualmente, Sez. U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, non massimata sul punto). E tuttavia, le stesse Sezioni unite, con la sentenza indicata, hanno in maniera chiarissima avvertito come il tema non si esaurisca affatto con il richiamo al principio di cui all'art. 22 cod. proc. pen.; si è infatti affermato, in una fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale dell'appello aveva ritenuto incompetente il G.i.p. che aveva disposto una misura cautelare reale, che: a) la previsione di appellabilità contenuta nell'art. 322-bis cod. proc. pen. non riguarda le ordinanze che - pur risolvendosi in una indiretta negatoria del provvedimento cautelare reale - si esauriscano in una "pura" dichiarazione di incompetenza; per queste, infatti, la mancata previsione di specifica impugnabilità si coniuga ed è coerente col sistema dei conflitti di competenza dedicato ai provvedimenti sulla competenza del giudice; d) in un'ottica diversa si pongono, tuttavia, quei provvedimenti riguardanti "fattispecie nelle quali al tribunale, non era stata devoluta la mera questione sulla (in)competenza ma il diverso e preliminare tema dei requisiti del provvedimento cautelare, ritenuti dal g.i.p. - con decisione contestata sul punto - insussistenti nel caso sottopostogli e capaci, pertanto, di far venire meno la necessaria competenza a provvedere. In tal senso di veda la fattispecie decisa con sentenza della Sez. 3, n. 25500 del 23/04/2009, Islam i, Rv. 243904, nella quale oggetto dell'appello era stata la questione della sola urgenza a provvedere ad opera del giudice pacificamente incompetente, il quale sotto tale unico profilo, aveva declinato la domanda cautelare. Allo stesso modo, si veda Sez. 5, n. 2453 del 17/04/2000, Baldini, Rv. 216544, che, nel caso del g.i.p., che richiesto dell'applicazione di una misura cautelare, si dichiari incompetente a provvedere, non perché individui la competenza di altro giudice, ma a seguito di una valutazione di merito attinente all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per il quale la misura era stata richiesta, ha riconosciuto la appellabilità del relativo provvedimento sul presupposto che si trattasse di sostanziale rigetto" (così testualmente le Sezioni unite della Corte di cassazione). Dunque, in casi, come quello in esame, in cui il Tribunale della libertà non ha emesso una declaratoria di incompetenza "pura", ma ha anche escluso i presupposti legittimanti della misura cautelare, sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, sia per quanto riguarda il tema della urgenza di provvedere di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la questione non pare riducibile al mero principio della non impugnabilità dei provvedimenti meramente dichiarativi di incompetenza, emessi nel corso delle indagini preliminari. 2.3. Il tema attiene e si interseca, invece, con quello relativo al tipo di provvedimento che il Tribunale del riesame deve adottare ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., atteso che l'esistenza o meno dell'interesse ad impugnare del Pubblico Ministero si conforma rispetto al provvedimento che il Tribunale emette e che attiene, come detto, non solo al tema della incompetenza del G.i.p. ed al non decisivo richiamo all'art. 22 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, al merito della vicenda cautelare ed alla necessità di provvedere subito. I provvedimenti che il tribunale del riesame può adottare ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., sono tipici: il tribunale può solo annullare, riformare o confermare l'ordinanza cautelare genetica ed è rispetto a tale tipologia di provvedimenti che si configura o meno l'interesse a ricorrere del Pubblico Ministero in casi in cui, come quello in esame, il Tribunale dichiara la incompetenza del G.i.p. ma, come detto, valuta anche il merito cautelare della vicenda per escludere o rendere applicabile l'art. 27 cod, proc. pen. 2.4. Sul tema della tipologia dei provvedimenti adottabili dal Tribunale del riesame in vicende come quella per cui si procede, si registrano diverse opzioni interpretative in giurisprudenza. 2.5. Secondo un primo indirizzo di legittimità, il Tribunale, nei casi in cui ritenga incompetente il G.i.p., non potrebbe sindacare in nessun modo il merito del provvedimento, né l'eventuale ricorrenza di ragioni urgenti, utili a legittimare l'adozione - dunque, la conferma del provvedimento originario - ma dovrebbe limitarsi -sempre, in ogni caso- a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, affinché un tempestivo provvedimento di quest'ultimo impedisca l'inefficacia a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. (così, Sez. 2, n. 49927 del 23/12/2009, 'annetti, Rv. 246470; in seguito, nello stesso Sez. 6, n. 6240 del 16/02/ 2012, n. 6240, Riina, Rv. 252420; Sez. 6, n. 50078 del 28/11/2014, Cicero, Rv, 261539; in precedenza, Sez. 3, n. 2787 del 28/09/1999, De Luca, Rv, n. 214519). Si tratta di un indirizzo che sembra fondato su un presupposto costitutivo, quello, cioè, di precludere la possibilità che il giudice del riesame, in casi del tutto sovrapponibili a quello in esame, annulli il provvedimento cautelare già adottato in base sola alla ritenuta incompetenza del giudice che l'ha emesso (in tal senso, in modo esplicito, Sez. 6, n. 6858 del 17/01/2007, Capodiferro, Rv. 235629; Sez. 6, n. 14649 del 19/03/2007, Tropsenishti, Rv 236486). Pare tuttavia chiaro che, ove si ritenesse di recepire l'indirizzo in esame, il Tribunale della libertà di Palermo avrebbe nel caso di specie irritualnnente annullato - con un provvedimento non di "pura" declaratoria di incompetenza - la originaria misura custodiale, negandone i presupposti legittimanti e sarebbe di conseguenza oltremodo difficile negare l'interesse del pubblico ministero ad impugnare un provvedimento- errato- di annullamento dell'originario titolo cautelare. Non sembra decisiva la circostanza che il Pubblico Ministero potrebbe sempre richiedere un nuovo titolo cautelare, atteso che il pregiudizio sussiste nell'avere annullato un titolo già esistente ed impedito l'operatività dell'art. 27 cod. proc. pen. e, dunque, disconosciuto i presupposti legittimanti e l'urgenza di provvedere. Si è peraltro acutamente notato in dottrina come la mera dichiarazione di incompetenza non rientri tra i provvedimenti elencati al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. (annullamento, riforma o conferma), uno dei quali deve notoriamente intervenire entro il termine di dieci giorni (comma 10), a pena di inefficacia sopravvenuta della misura impugnata. In realtà, se si recepisse l'orientamento in esame, quello, cioè, secondo cui il Tribunale dovrebbe solo limitarsi sempre a trasmettere gli atti al giudice competente al fine di consentire l'operatività dell'art. 27 cod. proc. pen., sembrerebbe prospettarsi una soluzione per cui la misura cautelare, l'impugnazione di essa ed il provvedimento che ne consegue, resterebbero sostanzialmente sospesi - privi di effetti- quanto al merito ed all'efficacia della misura, se non nel senso che, attraverso la declaratoria di incompetenza, si attiverebbe automaticamente il meccanismo di inefficacia differita, regolato dall'art. 27 cod. proc. pen. Una soluzione, si è notato, che finirebbe paradossalmente per differire nel tempo il controllo collegiale su una misura che rivela concreti sintomi di illegittimità. In tal senso, sembrano giustificarsi quelle pronunce secondo cui il tribunale del riesame sarebbe obbligato a trasmettere gli atti al giudice competente (o, talvolta, al pubblico ministero) solo dopo aver "confermato" il provvedimento oggetto dell'impugnazione; si tratta di pronunce che recepiscono, da una parte, l'esigenza che il Tribunale adotti un provvedimento compreso nella previsione del citato art. 309 cod. proc. pen., e, dall'altra, la tesi secondo cui l'incompetenza del giudice non legittima l'annullamento della ordinanza (Sez. 6, n. 22480 del 16/05/2005, Francioso, Rv. 232237, secondo cui, riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare annullamento, nè può riformare il provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. È pertanto abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza richiesto dall'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., annulli la misura cautelare personale, trasmettendo gli atti al G.i.p. territorialmente competente; nello stesso senso, Sez. 6, n. 41006 del 05/12/2006, Cofano, Rv. 235443; Sez. 2, n. 48734 del 29/11/2012, Jelmoni, Rv. 254160). Ove pure si volesse propendere per tale variante all'interno dell'indirizzo in esame, il corollario che ne dovrebbe conseguire è che, nella ipotesi in esame - in cui il Tribunale del riesame di Palermo non ha confermato ma ha annullato l'ordinanza genetica- il Pubblico Ministero non potrebbe che avere interesse ad impugnare. 2.5. Secondo altro orientamento di legittimità, invece, il Tribunale che rilevi l'incompetenza territoriale del G.i.p., non sarebbe obbligato a confermare il provvedimento impugnato, ma dovrebbe annullare l'ordinanza genetica nei casi in cui non ricorrano le condizioni legittimanti ed il requisito dell'urgenza di cui all'art. 291 cod. proc. pen. Non si tende a distinguere, in tale contesto, tra il caso in cui il giudice della cautela abbia ritenuto (esplicitamente o per implicito, tacendo sull'argomento) che sussista la sua competenza, ed il caso in cui sia stato lo stesso giudice a ritenere la propria incompetenza, invocando tuttavia ragioni di particolare urgenza nell'assicurazione delle esigenze di cautela indicate dalla legge. Le situazioni sono ovviamente diverse, quanto meno con riguardo alle doglianze proponibili con l'impugnazione. Si afferma nella giurisprudenza di legittimità che il tribunale del riesame potrebbe e dovrebbe sindacare la competenza territoriale in entrambi i casi; ove n Tribunale ritenga che la competenza del G.i.p. non vi fosse, il collegio dovrà verificare l'eventuale sussistenza delle ragioni di urgenza specificate al comma 2 dell'art. 291 cod. proc. pen., ragioni che, nel caso di incompetenza già riconosciuta dal giudice procedente, saranno già state da questi illustrate. Ove l'urgenza venga riconosciuta, e sempreché sussistano le ulteriori condizioni necessarie a legittimarne l'adozione, l'ordinanza cautelare dovrà essere confermata, contestualmente dichiarando l'incompetenza, così da produrre (o riprodurre) le condizioni per una inefficacia differita a norma dell'art. 27 cod. proc. pen. Ove, invece, la verifica da parte del Tribunale avesse esito opposto, secondo l'orientamento in questione, il provvedimento dovrebbe essere annullato, data la carenza di una condizione necessaria per la sua legittimità (Sez. 6, n. 30027 del 12/09/2006, Atzeni, Rv. 234825; Sez. 2, n. 35630 del 14/06/2017, Gabrieli, Rv. 270861). Pare difficile, pur seguendo tale impostazione, negare al Pubblico ministero un interesse a ricorrere in presenza di un provvedimento di annullamento contenuto in una ordinanza che ritenga, come nel caso di specie, non sussistenti nel merito i requisiti legittimanti l'adozione della misura cautelare. Anche nel caso in esame, il riferimento all'art. 22 cod. proc. pen. ed al supposto effetto non preclusivo di una pronuncia di incompetenza rispetto alla possibilità di richiedere un nuovo titolo cautelare, non pare decisivo, per le ragioni già esposte. 2.6. Alla luce della lunga ricostruzione compiuta, pare potersi affermare che qualunque impostazione si intenda recepire, sussiste l'interesse del Pubblico Ministero ad impugnare in fattispecie come quelle in esame, in cui il Tribunale, dichiarata la incompetenza del GIP ad emettere l'originario titolo cautelare, ha, al tempo stesso, annullato il titolo in questione non ravvisandovi i presupposti di legittimazione (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari, urgenza di cui all'art. 291, comma 2 cod. proc. pen.).
3. Chiarito ciò, quanto al primo ed al secondo motivo di ricorso, è sufficiente osservare come nel provvedimento impugnato, in cui il Tribunale ha ritenuto di fare riferimento - ai fini della configurabilità della connessione fra tutti i reati oggetto del procedimento- all'art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen., non si faccia alcun cenno: a) al consolidato orientamento di questa Corte, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra distinte fattispecie di reato contestate a diversi indagati, secondo cui l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, PMT C/ Bianco, Rv. 275519; orientamento di recente avallato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G, Rv. 271223). b) ai principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza appena richiamata, con cui si è chiarito che, ai fini della configurabilità della connessione prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. Su tali decisivi profili, la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo è sbrigativamente silente. 4. Sui presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare in esame Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare, per ragioni di ordine espositivo e di pregiudizialità logica è utile procedere innanzitutto alla verifica della "tenuta" della ordinanza impugnata quanto ai gravi indizi di colpevolezza, anche in questo caso omettendo ogni considerazione sulla correttezza giuridica della riqualificazione dei fatti di cui al reato di corruzione contestato al capo 1) della ordinanza, non essendovi sul punto impugnazione del pubblico ministero. 5. Sulla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle tentate concussioni (capi 4-5 imputazioni provvisorie). 5.1. Con il reato di cui al capo 4), si contesta a G. di avere concorso con L.S. al tentativo di concussione ai danni dell'assessore della Regione Sicilia all'Istruzione ed alla Formazione professionale, M.B., attraverso una campagna mediatica molto negativa, giunta fino alla richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta, poi effettivamente costituita; tale attività sarebbe stata strumentale a costringere M. ad accelerare l'approvazione dell'avviso n. 6/2016, in sostituzione dell'avviso n. 3/2015 (atto poi in effetti revocato), per consentire lo sblocco di alcuni fondi, di cui, alcuni, destinati anche a favore di G.. Con il reato di cui al capo 5) si contesta la tentata concussione sempre in danno dell'assessore M., compiuta con modalità sovrapponibili, per costringerlo a modificare una graduatoria - relativa all'avviso pubblico n. 8, con cui venivano destinati fondi agli enti di formazione - da cui era stata esclusa l'ANFE. 5.2. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale, pur ricostruendo i fatti in modo conforme al G.i.p., avrebbe poi apoditticamente escluso la sussistenza della condotta concussiva, non spiegando perché nella specie non sarebbe ravvisabile un comportamento minaccioso, atteso l'abuso dei comportamenti in concreto posti in essere da G. e L.S. , strumentali non tanto alla fisiologica opposizione politica, quanto, piuttosto, a piegare M.ai loro voleri indebiti. 5.3. Il motivo di ricorso è fondato. 5.3.1. Il Tribunale ha ricostruito i fatti di cui alla imputazione sub 4), nel modo seguente: -1'8/04/2016 il dirigente generale del dipartimento dell'Istruzione e Formazione professionale revocò l'avviso n. 3 del 2015, con cui erano stati stanziati finanziamenti in favore di diversi enti, tra i quali l'ANFE; - L.S. e G., nel corso di intercettazioni riservate, si sarebbero accordati per "costringere il M. ad accelerare la approvazione dell'avviso n. 6 del 2016 al fine di permettere la destinazione dei fondi pubblici in favore dell'ANFE" (così testualmente il Tribunale a pag. 42); - in esecuzione dell'accordo indicato, L.S. "minacciava direttamente il M. con espressioni quali "o revochi l'accreditamento a ... o succede un inferno, capito? Altrimenti facciamo una commisisone di inchiesta e non vogliamo sapere più niente" (così il Tribunale); - L.S., in esecuzione del programma concordato con G., rilasciò alcune interviste nelle quali preannunciò la istituzione di una commissione di inchiesta; - L.S. , "abusando dei suoi poteri di membro della V commissione ed al solo fine di favorire l'Anfe, determinava l'istituzione della commissione di inchiesta preannunciata alla stampa e le conseguenti reiterate audizioni del M." (così il Tribunale);
- le attività della commissione furono sospese a seguito delle pressioni di G.sullo stesso L.S. , temendo il primo che le attività intraprese potessero condurre ad un intervento ministeriale "fodero di conseguenze negative". Non diversamente, quanto alla tentata concussione di cui al capo 5), secondo il Tribunale: - il 6 ottobre 2016, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione pubblicò la graduatoria provvisoria relativa all'avviso pubblico n. 8, in cui l'A.N.F.E. non era stata ricompresa tra gli enti destinatari dei fondi pubblici; - L.S. e G., nell'ambito di una serie di conversazioni riservate, "ordivano un piano per costringere il M. a modificare l'Avviso Pubblico n. 8 in modo da far rientrare l'ANFE"; tale piano avrebbe previsto, da parte di G., l'impugnazione del provvedimento di assegnazione e, da parte di L.S., l'attivazione di una campagna mediatica ostile verso M.; - L.S: rilasciò una intervista nel corso della quale affermò la illegittimità del bando e prospettò la necessità di audizione del M.in commissione, cosa che poi in effetti si verificò. 5.3.2. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il Tribunale, con un 'unica motivazione cumulativa, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato in ragione di due considerazioni; la prima attiene alla mancanza di elementi riguardanti "l'atteggiamento assunto dalla vittima", mentre la seconda riguarda la mancanza "di dati relativi ad un concreto atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Assessore" (così il Tribunale a pag. 44). Si tratta di una motivazione carente e contraddittoria. La motivazione è carente perchè non chiarisce se il Tribunale abbia ricostruito e valutato i due fatti - reato nell'ambito di un'unica condotta prevaricatrice e costrittiva. Nel caso in cui così fosse, se cioè il Tribunale ha strutturato un'unica motivazione rispetto alle due diverse imputazioni sul presupposto che i due episodi si inquadrino in un unico contesto indiziante, la motivazione è fortemente contraddittoria. Quanto al riferimento all'atteggiamento della vittima, si tratta di un passaggio motivazionale giuridicamente errato, tenuto conto che la fattispecie è stata contestata nella forma tentata, sicchè il tema non è quello dell'effetto della condotta costrittiva, quanto, piuttosto, della idoneità e della univocità di una condotta qualificabile in termini di minaccia. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito che si configura il reato di concussione nelle forme del tentativo tutte le volte in cui il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere taluno a dare o a promettere denaro o altra utilità, senza che si verifichi lo sperato stato di soggezione della vittima. Ciò che rileva, anche in punto di accertamento della sussistenza dei gravi indizi, è la verifica della effettiva ed oggettiva idoneità intimidatoria della condotta del pubblico funzionario, restando indifferente per la configurabilità del tentativo il conseguimento del risultato di porre in stato di soggezione o di timore il soggetto concusso (Sez. 6, n. 25255 del 01/04/2014, R., Rv. 259973; Sez. 6, n. 30764 del 22/05/2009, Zeccardo, Rv. 244867; Sez. 81, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240791). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi in questione, avendo polarizzato, rispetto alla ipotizzata tentata concussione, la motivazione sull'irrilevante profilo dell'eventuale stato di soggezione o di timore del soggetto concusso e non, invece, sulla idoneità ed adeguatezza degli atti posti in essere e della condotta minacciosa. Non diversamente, la motivazione è fortemente contraddittoria nella parte in cui ha valorizzato la mancanza di "dati relativi ad un concreto atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Assessore"; il Tribunale, in realtà, non ha affatto spiegato perché non vi sarebbe la prova dell'atteggiamento intimidatorio se lo stesso Collegio di merito, quantomeno in relazione alla tentata concussione di cui al capo 4), ha espressamente ritenuto che la condotta posta in essere da L.S. fosse minacciosa. Ciò che non è chiaro, cioè, è: a) il motivo per cui il Tribunale, in punto di fatto, abbia ritenuto di qualificare espressamente in termini di minaccia la condotta tenuta da L.S. o nei riguardi di M. (pag. 42 ordinanza impugnata), ma, al contempo, abbia, al fine di escludere la gravità indiziaria, affermato che non vi sarebbero elementi relativi alla condotta intimidatoria; b) la ragione per cui, secondo il Tribunale, nel caso di specie, da una parte, "tutto" sarebbe riconducibile ad una "fisiologica opposizione politica" (così a pag. 44), ma, dall'altra, L.S. avrebbe abusato dei suoi poteri di componente delle quinta commissione al fine di favorire indebitamente G.. Sulla base dei fatti accertati dallo stesso Tribunale, l'abuso sarebbe consistito nella strumentalizzazione da parte di L.S. dei suoi poteri di componente e vice Presidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro; in tale veste L.S., in concorso con G., avrebbe esercitato in maniera distorta le attribuzioni del suo ufficio, piegandone le finalità e gli obiettivi al perseguimento di interessi particolari, estranei all'interesse pubblico, quelli cioè di favorire indebitamente G.. Dunque, nessuna fisiologica contrapposizione politica, ma un abuso strumentale a favorire G., attuato con modalità minacciose. La condotta minacciosa ed abusiva prescinde dalla necessità che essa sia inquadrata in un atto amministrativo; l'abuso costrittivo non deve infatti coincidere necessariamente ne' con un atto amministrativo, ne' con uno dei vizi tipici di esso: lo sviamento, inteso come uso distorto del potere, costituisce il dato sintomatico della presenza dell'abuso richiesto dalla norma incriminatrice. Nel delitto di tentata concussione, l'abuso dei poteri da parte dell'agente ed il tentativo di costrizione della vittima a dare o a promettere denaro o altra utilità prescindono totalmente dalla legittimità o meno dell'attività compiuta, in quanto il requisito oggettivo del reato può essere integrato anche attraverso un atto d'ufficio formalmente legittimo e doveroso, ma realizzato, attraverso una condotta costrittiva, per conseguire fini illeciti, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 33843 del 2008, cit.). L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio quanto ai capi 4) e 5) della imputazione provvisoria; Il Tribunale, facendo applicazione dei principi indicati, valuterà nuovamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati in questione. 6. Sulla inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla corruzione contestata al capo 3). 6.1. Con l'imputazione provvisoria sub 3), si assume che tale M. avrebbe corrisposto somme di denaro a L.S. dal 2006 al 2012- utilizzate da questi per le campagne elettorali - ed in cambio sarebbe stato nominato componente del collegio sindacale dell'Asp di Trapani nel 2016 e assunto presso l'A.N.F.E. Secondo il Tribunale: a) la nomina di M. presso l'A.N.F.E. sarebbe espressione dell'accordo corruttivo generale di cui al capo 1), di cui si è detto, tra L.S. e G. : M. cioè sarebbe stato uno di quei soggetti che L.S. avrebbe fatto assumere da G. in ragione del sovraordinato patto corruttivo; 2) quanto alla nomina di componente del collegio sindacale dell'Asp, da una parte, non sarebbe configurabile il corrispettivo dell'ipotizzato accordo corruttivo - tenuto conto del lungo tempo trascorso tra la dazione delle somme e la nomina, peraltro effettuata da un soggetto diverso da L.S. - e, dall'altra, non sarebbe provato a livello indiziario la compartecipazione al reato dell'odierno indagato. Secondo il Pubblico Ministero ricorrente, invece: a) quanto alla nomina in A.N.F.E., M. dovrebbe considerarsi parte del pregresso accordo corruttivo, in quanto, già a conoscenza del patto tra L.S. e G., avrebbe poi contribuito alla attuazione dell'accordo illecito e, dunque, a garantire a G. alcuni vantaggi relativi ad alcune vicende amministrative: si sarebbe trattato, si sostiene, di un accordo trilaterale; b) quanto alla nomina a componente del collegio sindacale di ASPI l'ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui avrebbe ritenuto non riconducibile a L.S. l'atto di nomina, senza tuttavia considerare che l'atto di cui all'art. 319 cod. pen., potrebbe consistere anche in un mero comportamento, e cioè, nel caso di specie, nell'ingerenza di L.S. nell'iter delle nomine.
6.2. Il motivo è inammissibile. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo tra le parti dell'accordo illecito e se entrambe le condotte - del corrotto ed el corruttore - in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente; il reato si realizza alternativamente al momento dell'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento effettivo dell'utilità. Ciò che deve essere processualmente accertato, anche in sede cautelare, è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia connessa, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. Costituisce principio più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, anche nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione (cfr., in particolare, per citare le più recenti massimate, Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382). In linea con il dettato dell'art. 319 cod. pen., è infatti necessario dimostrare non solo la dazione indebita dal privato al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio), ma anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica. Nel caso di specie, il ricorso del Pubblico Ministero non fa corretta applicazione dei principi di diritto indicati, atteso che, quanto alla nomina in ANFE, pretende di attribuire a M. in via postuma, la veste di parte di un accordo pregresso corruttivo, già concluso ed intercorso tra L.S: e G.; la tesi è che un terzo possa assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto che questi, conoscendo l'esistenza del patto illecito, si adoperi successivamente alla conclusione del patto alla sua realizzazione. Si tratta di una conclusione tecnicamente non condivisibile. La condotta del terzo, realizzata successivamente alla conclusione dell'accordo corruttivo intercorso tra altri, compiuta nella fase esecutiva dell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso tra soggetti diversi, non consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo, ma può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato (a titolo esemplificativo, favoreggiamento reale). Quanto invece alla nomina di componente del collegio sindacale dell'Asp, a fronte di una motivazione fondata sull'assunto secondo cui non vi sarebbe né la prova del nesso di corrispettività tra l'utilità - corrisposta temporalmente molto tempo prima - e la nomina in questione - compiuta da altro soggetto e non da L.S. - né, ancora, la prova del concorso dell'indagato con L.S. , nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a fare riferimento a singole frasi estrapolate nell'ambito conversazioni più ampie. 7. Sulla inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla corruzione contestata al capo 11). 7.1. Secondo la prospettazione accusatoria, G. e L.S. avrebbero corrotto l'ispettore di polizia P.S. e l'assistente capo della Polizia V.S. facendo compiere a questi atti contrari ai doveri di ufficio attraverso rivelazioni di notizie segrete e riservate, apprese in ragione del loro ufficio, e concernenti attività di indagine riguardanti gli stessi L.S. e G.o loro familiari o persone vicine; in cambio, L.S. e G. avrebbero garantito ai pubblici ufficiali corrotti l'assunzione presso l'A.N.F.E. di tali R.C. e B.A. , mogli di V. e P. Secondo il Tribunale non vi sarebbero nella specie i gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che V. e P. avrebbero rivelato a G. notizie riservate. Quanto a V., la tesi del Tribunale è che questi si sarebbe interessato solo con riguardo alla relazione clandestina della compagna di G. con altro soggetto e non anche a diffondere il contenuto di indagini pregresse, per altro concluse da anni; G. avrebbe avuto risentimento nei confronti di V.io solo per non essere stato da questi informato tempestivamente della infedeltà della compagna, ma le conversazioni valorizzate in chiave accusatoria non dimostrerebbero, nemmeno sul piano indiziario, nè la rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio, né il nesso di corrispettività tra la rivelazione ipotizzata e l'assunzione in A.N.F.E. Tali conclusioni non sarebbero smentite nemmeno in relazione agli altri accadimenti descritti nella ordinanza e relativi al fatto che, in un dato momento, L.S. avrebbe saputo di essere intercettato; il tema attiene alla esatta ricostruzione del contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra tale C. e L.S. , in cui il primo avrebbe informato il secondo di avere appreso che questi era intercettato e lo aveva invitato a contattare tale "Salvatore" per saperne eventualmente di più. Secondo invece il Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale: a) non avrebbe motivato quanto ai rapporti tra L.S. e G., da una parte, e tra il primo e P., dall'altra; b) non avrebbe preso in considerazione una serie di elementi derivanti dal contenuto di alcune conversazioni. 7.2. Il motivo è inammissibile Premesso che lo stesso ricorrente ha articolato il morivo di ricorso facendo sostanzialmente riferimento ai soli rapporti tra Lo S., G. e V., lasciando sullo sfondo la posizione di P., secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
Nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione esente da illogicità evidenti, ha ritenuto che dal contenuto delle conversazioni intercettate non fosse rinvenibile, rispetto al reato corruttivo ipotizzato, né l'atto contrario ai doveri d'ufficio, né il nesso sinallagmatico tra detto atto e l'utilità corrisposta al pubblico ufficiale. . Rispetto a tale quadro di riferimento il ricorso, per come articolato, sollecita la Corte di cassazione ad un diverso apprezzamento dei dati probatori, e, in particolare, del contenuto delle conversazioni intercettate, ad un inammissibile vaglio sostitutivo della ricostruzione dei dati fattuali operata dal giudice di merito, a sostituire la propria interpretazione dei fatti rispetto a quella alla tenuta del Tribunale. Il Tribunale, nell'ambito di una motivazione adeguata, ha valutato i fatti e ritenuto che quei fatti possano essere spiegati in un modo alternativo rispetto alla prospettazione accusatoria ed il Pubblico Ministero ha chiesto alla Corte, riproducendo il contenuto delle conversazioni intercettate, un sindacato non consentito. Ne discende l'inammissibilità del ricorso. 8. Sulle ritenute insussistenti esigenze cautelari e sul requisito della urgenza di cui all'art. 291, comma 2, cod, proc. pen. 8.1. Si è già detto di come, secondo il Tribunale del riesame di Palermo, non vi sarebbe nella specie il requisito della urgenza, di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., proprio a causa del forte ridimensionamento del quadro indiziario - riconosciuto solo per il reato di cui al capo 1-, fondato, peraltro, su materiale investigativo oggetto di intercettazione e, dunque, immodificabile; si è aggiunto che l'attività criminosa ricondotta al capo 1) sarebbe stata accertata fino al 2016 e che l'ente in questione sarebbe oggetto di procedura fallimentare dal luglio del 2017. Si è già detto, ancora, di come, secondo il Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente negato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., atteso che, invece: a) sarebbe ravvisabile un pericolo di inquinamento probatorio in relazione anche ai possibili sviluppi della acquisizione della prova in giudizio, ben potendo i soggetti che potrebbero essere escussi concordare una versione "di comodo"; b) sussisterebbe il pericolo di recidiva in ragione della gravità dei fatti, della personalità dell'indagato - soggetto attualmente imputato per il reato di truffa aggravata ai danni della Regione Sicilia, che avrebbe continuato a commettere delitti della stessa specie anche dopo un precedente arresto del 2017- del numero imputazioni e di indagati della complessiva vicenda. 8.2. Il motivo di ricorso, ancorchè fondato per più ragioni, è sostanzialmente assorbito nelle considerazioni già esposte. Sotto un primo profilo, la valutazione del Tribunale è stata compiuta facendo riferimento e valorizzando un dato specifico, cioè il forte ridimensionamento dell'originario quadro indiziario, essendo stato confermato il giudizio di gravità indiziaria solo per una delle imputazioni provvisorie contestate (capo 1), in relazione alla quale il Tribunale ha peraltro riqualificato i fatti riconducendoli al reato previsto dall'art. 318 cod. pen. È evidente che, a seguito dell'annullamento della ordinanza impugnata per i due reati di tentata concussione proprio per ragioni riguardanti il giudizio di gravità indiziaria, la valutazione del tema delle esigenze cautelari e della urgenza di provvedere dovrà essere compiuto nuovamente a seguito del giudizio di rinvio. Sotto altro profilo, le considerazioni del Tribunale, soprattutto quelle relative al pericolo di recidiva, sono sviluppate facendo riferimento esclusivamente all'ente, all'A.N.F.E., di cui sarebbe stato dichiarato il fallimento nel 2017; si tratta di una valutazione obiettivamente carente, perché compiuta senza tenere conto della personalità dell'indagato, del modo opaco di concepire le relazioni personali da parte di G. dell'intreccio generalizzato e funzionale di profili personali e professionali, del grumo clientelare che connota i fatti per cui si procede, e non solo quelli per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame di Palermo, dunque, nel compiere il nuovo giudizio in ordine alle esigenze cautelari ed al requisito della urgenza, dovrà tenere conto delle considerazioni esposte. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in relazione ai capi di imputazione 4) e 5) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso sui capi 3) e 11). Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.
17-11-2019 18:53
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