Sottrae un agnello dall'ovile di un pastore, colpisce ad una mano uno dei Carabinieri che gli intimano l'alt e fugge con la sua BMW. Simula il furto della sua auto denunziandone la sottrazione ad opera di ignoti.
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10837 Anno 2019 Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: NARDIN MAURAData Udienza: 12/12/2018
SENTENZA sul ricorso proposto da: T.G. nato il .......... avverso la sentenza del 31/01/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERELLI SIMONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente per l'avvocato VALLONE ANTONINO del foro di TRAPANI, difensore di T.G., il sostituto processuale avv. Marcello Marchese del foro di Roma, come da giusta nomina ex art.102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31 gennaio 2018 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Palermo con cui T.G. è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e simulazione di reato, per avere sottratto un agnello dall'ovile di C.M., previa rottura della catena posta a chiusura del cancello, e per avere, nel darsi alla fuga, alla guida dell'automobile BMW di sua proprietà, colpito ad una mano uno dei carabinieri intervenuti sul luogo e che gli avevano intimato l'Alt, successivamente denunciando il furto del proprio veicolo, come intervenuto nella stessa notte (31 ottobre-1^ novembre 2011) nella quale era stato commesso il furto nell'ovile. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato affidandolo a due motivi. 3. Con il primo lamenta, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per avere la sentenza ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., nonostante l'assoluta inidoneità in concreto della denuncia a dar luogo all'avvio di un procedimento penale. Sottolinea che il 1^ novembre 2011 qùando il T. si recò alla stazione dei Carabinieri per denunciare il furto dell'automobile, come intervenuto nella notte, fu immediatamente riconosciuto dal C. -che si era recato presso la medesima stazione a denunciare il furto dell'agnello- come la persona che la sera precedente si trovava a bordo della BMW, in prossimità del suo ovile. Era, dunque, del tutto evidente che quando il T.effettuò la denuncia di furto dell'auto i militari erano già a conoscenza del fatto che il medesimo la sera prima si trovava alla guida dell'auto nei pressi dell'ovile del C., ritrovata, dopo la fuga del conducente, abbandonata contro un muretto, con accanto l'agnello sottratto. Il riconoscimento, infatti, era intervenuto immediatamente quando il C. era entrato nei locali della stazione dei Carabinieri, ivi trovando il T. in sala d'attesa. Ed inoltre, nell'annotazione di P.G. sottoscritta dagli stessi militari verbalizzanti che la notte precedente si erano recati con i C. presso il suo ovile, si dà atto non solo di avere notificato al Togan il decreto di sequestro dell'autovettura, ma anche del riconoscimento del T. da parte del C. come dell'uomo alla guida della BMW nella notte precedente. Osserva che, in una simile situazione, la denuncia sporta dal T. non era idonea a dar avvio alle indagini sul furto dell'auto, con la conseguenza dell'insussistenza della simulazione di reato. La Corte territoriale, al contrario, non ha tenuto in considerazione il principio per il quale è necessaria l'idoneità concreta della denuncia a dar inizio al procedimento penale, non potendo invece configurarsi ove il suo contenuto suggerisca di dare avvio ad indagini tese a stabilire la veridicità della denuncia e non del fatto denunciato.4. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione della legge penale, in relazione all'art. 62 n. 4) cod. pen.. Rileva che la Corte territoriale affermando in astratto che ai fini della valutazione del danno determinato dal reato occorre considerare ogni pregiudizio arrecato dal reato, non chiarisce per quali ragioni la diminuente non possa trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto dell'esiguo valore del bene sottratto. CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Per dare soluzione alla questione proposta, occorre partire dalla considerazione che il delitto di simulazione di reato, di cui all'art. 367 cod. pen., ha natura di reato istantaneo e di pericolo e si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare l'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. (cfr. Sez. 5, n. 2071 del 25/11/2008 - dep. 20/01/2009, Romanelli e altro, Rv. 24236001; Sez. 6, n. 4983 del 03/12/2009 - dep. 08/02/2010, Nuzzolese, Rv. 24607701; Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014 - dep. 24/07/2014, Orru' e altri, Rv. 26045501). 3. La notitia criminis, dunque, deve avere la capacita propulsiva di mettere in moto atti diretti all'accertamento del reato denunciato. E ciò non si verifica, per esempio, se la denuncia, per il modo della sua proposizione e per l'atteggiamento tenuto dal denunciante susciti l'immediata incredulità e sospetto degli organi che la ricevano. Oppure quando il denunciante desista subito e manifesti la sua resipiscenza. 4. Nel caso di specie, nondimeno, l'imputato ha sollecitato l'intervento dell'autorità giudiziaria rispetto alla sottrazione di un bene di sua proprietà, e quindi rispetto ad un fatto . di reato, di per sé non immediatamente percepibile come falso, né assolutamente inverosimile. Il fatto che i carabinieri avessero a disposizione degli elementi per ritenere la falsità del fatto denunciato, invero, non lo rende incredibile o insuscettibile di accertamento. D'altro canto il riconoscimento del C., avvenuto al di fuori di ogni procedimento di indagine, non consentiva certo di non avviare indagini. 5.. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente rammentare che costituisce criterio di valutazione della diminuente di cui cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. il "valore economico pressoché irrisorio del pregiudizio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato). (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017 - dep. 13/02/2017, Sicu, Rv. 26924101, in precedenza: Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007 - dep. 26/09/2007, Ruggiero, Rv. 23691401; Sez. 2, Sentenza n. 36916 del 28/09/2011 Ud. (dep. 13/10/2011 ) Rv. 251152 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 36916 del 28/09/2011 Ud. (dep. 13/10/2011 ) Rv. 251152 - 01). La Corte territoriale, invero, non si limita ed enunciare i presupposti applicativi della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4), ma chiarisce come il dichiarato valore commerciale dell'agnello implichi di per sé la sussistenza di un pregiudizio non irrilevante. La motivazione è logica e del tutto coerente con il tessuto normativo, sicché non può essere censurata. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deòso il 12/12/2018 Il Consi liere estensore
17-03-2019 19:29
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