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Sentenza

Sequestro preventivo.
Sequestro preventivo.
SENTENZA

Cassazione Penale Ord. n. 12715 del 21-03-2019
Svolgimento del processo

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza del 7 novembre 2018 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, con cui è stata respinta, a causa della ritenuta mancanza di pericolo nel ritardo, la richiesta di sequestro preventivo di alcuni tratti della strada statale n. 106 ionica, avanzata dal pubblico ministero in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, trattandosi di opere realizzate in assenza della prescritta autorizzazione a fini sismici, richiesta dalla L. n. 64 del 1974, art. 18 e successive modifiche.

A sostegno della impugnazione il pubblico ministero ricorrente ha eccepito l'irrilevanza, per l'autorizzazione del sequestro preventivo, della effettiva pericolosità delle opere realizzate in assenza della autorizzazione del Genio Civile e delle prescritte comunicazioni alle autorità amministrative, in quanto il pregiudizio per la pubblica incolumità, derivante dalla realizzazione delle opere in mancanza di autorizzazione antisismica, sarebbe insito nella violazione della normativa di settore, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti; non sarebbe, pertanto, necessaria, per poter disporre il sequestro preventivo delle opere realizzate in violazione delle disposizioni relative alle costruzioni in zona sismica, l'allegazione e la prova della esistenza di una situazione di pericolo concreto derivante dalla libera disponibilità delle opere, con la conseguente contrarietà all'art. 321 c.p.p. della decisione di rigetto adottata dal giudice per le indagini preliminari.

2. L'Ingegner R.R., sottoposto alle indagini per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, ha depositato memoria in data 1 marzo 2019, mediante la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, non essendo consentito il ricorso omisso medio avverso il provvedimento di diniego del sequestro, come chiaramente desumibile dall'art. 325 c.p.p., comma 2, ed essendo privo di interesse a impugnare il pubblico ministero, per avere richiesto il sequestro con facoltà d'uso dei tratti di strada realizzati in violazione della disciplina in materia di costruzioni in zona sismica, cosicchè l'esercizio di tale facoltà avrebbe lasciato immutata la situazione di fatto. Nel merito ha affermato la rilevanza della assenza di una situazione di pericolo conseguente alla libera disponibilità delle opere realizzate in violazione della disciplina antisismica, dovendo, per poterne disporre il sequestro preventivo, esserne accertata la intrinseca pericolosità, non ricavabile dalla sola violazione di precetti relativi ad adempimenti di carattere formale e non anche delle regole tecniche di edificazione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare reale e trasmesso al tribunale competente, non essendo impugnabile per saltum davanti a questa Corte il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

Oggetto di ricorso in cassazione, ex art. 325 c.p.p., sono le ordinanze emesse dal tribunale all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p..

In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, lett. a) e b), il ricorso in cassazione, da un lato, è stato esteso alla decisione sull'appello avverso la misura cautelare ex art. 322 bis (art. 325, comma 1); dall'altro lato è stato ristretto al solo decreto di sequestro emesso dal giudice, data la natura interinale del provvedimento adottato dal pubblico ministero. Anche per i provvedimenti cautelari reali è, dunque, previsto il ricorso per saltum quale alternativa alla richiesta di riesame.

Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 19, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di entrambe le specie di provvedimenti cautelari reali. L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 c.p.p., al "decreto" di sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo e a escluderne l'applicabilità in ordine al decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo.

Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra dunque il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro; in tale caso, infatti, l'unico strumento di controllo esperibile è l'appello cautelare di cui all'art. 322 bis c.p.p..

Come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568 c.p.p., comma 2, perchè questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perchè nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis c.p.p. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, De Simone, Rv. 191456); di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata come appello cautelare, ex artt. 322 bis e 568 c.p.p. (Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975; Sez. 6, Ordinanza n. 26232 del 11/06/2013, Parnasso, Rv. 256814; Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Paone, Rv. 263239; Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689).
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello cautelare reale, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Reggio Calabria per quanto di competenza.
Riferimenti Normativi	Nuova Ricerca
Avv. Antonino Sugamele

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