Sequestro preordinato alla confisca.
Cass. pen. Sez. II, 28-05-2019, n. 29692
Ai fini della legittimità del sequestro preordinato alla confisca, la disponibilità in capo al soggetto destinatario del provvedimento deve coincidere con la signoria di fatto sulla “res”, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato è quello riferito al possesso, nelle definizioni che ne dà l'art. 1140 c.c. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi. Pertanto, nel caso di soggetto indagato per riciclaggio commesso dai vertici di un'azienda, con delega ad operare sul conto bancario della società, il suo patrimonio non è sottoponibile a confisca, laddove tale delega sia di fatto un mandato, come tale soggetta alle limitazioni imposte dal titolare del conto.
18-07-2019 22:20
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