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Sentenza

San Vito Lo Capo. Ericino accusato di avere pesentato una falsa attestazione di non avere condizioni ostative all'assunzione della carica di assessore comunale
San Vito Lo Capo. Ericino accusato di avere pesentato una falsa attestazione di non avere condizioni ostative all'assunzione della carica di assessore comunale
Cassazione Penale Sent. Sez. 5   Num. 29361  Anno 2019Presidente: MORELLI FRANCESCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/03/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da: B.G. nato a .... il .... avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore presente, avv. Malato, che si riporta ai motivi 
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, emesso il 18.12.2017, la Corte d'Appello di Palermo, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, datata 16.1.2017, con cui, all'esito di giudizio abbreviato, B.G. è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 483 cod. pen., in relazione all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, e condannato alla pena di anni uno e giorni dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La contestazione ha ad oggetto una falsa attestazione, nell'autocertificazione prodotta al comune di San Vito Lo Capo in data 25.7.2013, di non avere condizioni ostative all'assunzione della carica di assessore comunale, mentre in realtà egli (nella sua qualità di amministratore unico della società "Al ritrovo di B. G. & C. s.a.s.") risultava inadempiente alla corresponsione dei versamenti della TARSU per gli anni dal 2006 al 2012, nonché del pagamento del'ICI relativa agli anni di imposta dal 2003 al 2005 e 2008-2009. 2. Avverso la decisione della Corte d'Appello di Palermo propone ricorso B.G., tramite il proprio difensore avv. Malato, deducendo due motivi di ricorso. 
2.1. Il primo motivo argomenta violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di falso in autocertificazione quanto al suo elemento oggettivo. Invero, non si è considerato che il ricorrente, in quanto persona fisica, non si trovava in alcuna delle condizioni ostative previste dal modulo autocertificatorio, mentre lo era, eventualmente, solo in qualità di legale rappresentante della società "Al ritrovo". Anche in relazione a tale posizione, peraltro, egli non aveva ricevuto alcun provvedimento formale di messa in mora per il pagamento in data antecedente alla dichiarazione contestata, sicchè in ogni caso la situazione dichiarativa attestata dal modulo risulta veritiera, facendo esso riferimento a speciali caratteristiche del debito ostativo: e cioè il fatto che per esso si sia stati messi in mora legalmente ovvero ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973. Tali caratteristiche non sono attribuibili ai debiti esistenti a carico del ricorrente al momento della sottoscrizione del modulo di autocertificazione oggetto della contestazione, poiché il comune di San Vito Lo Capo non aveva effettuato alcuno dei due atti sopradetti in relazione ai suoi debiti in qualità di legale rappresentante della società debitrice. 
2.2. Il secondo motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in relazione alla mancanza del dolo del reato contestato e, dunque, agli artt. 43 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. 3 Il sistema penale non contempla l'ipotesi del falso colposo ed il ricorrente ha compilato il modulo, al più, con negligenza nella dichiarazione rispetto al suo ruolo di debitore quale legale rappresentante della società "Al ritrovo". La scarsa chiarezza del modulo riguardo al fatto che esso si riferisse alla posizione debitoria attribuibile al ricorrente quale persona fisica ovvero alla posizione debitoria a qualsiasi titolo rivestita - e, dunque, anche a quella esistente nella sua qualità di legale rappresentante di una società debitrice del comune di San Vito Lo Capo - avrebbe potuto comportare un onere di accertamento, il cui mancato assolvimento al più può configurare una omissione colposa, ma in nessun caso il dolo necessario alla configurabilità del reato, che, pertanto, deve essere escluso (Si cita al riguardo la sentenza Sez. 5, n. 12710 del 23/5/2015, Peccia, Rv. 263888). 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In generale, per chiarire la astratta configurabilità del reato in esame, deve rammentarsi che integra la fattispecie di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subìto condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l'inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell'atto, escludendo perciò stesso l'innocuità del falso (Sez. 5, n. 25469 del 16/4/2009, Spagnolli, Rv. 243897; Sez. 5, n. 48681 del 6/6/2014, Sola, Rv. 261278; Sez. 5, n. 27702 del 15/5/2018, Vitetta, Rv. 273478). 3. La configurabilità del reato dal punto di vista dell'elemento oggettivo, in astratto sussistente nel caso di specie, non può tuttavia che essere combinata con le specificità delle condizioni di realizzazione della condotta. Invero, non appare in dubbio che il modulo compilato e di cui si assume la falsità dichiarativa presenti evidenti margini di incertezza e imprecisione non distinguendo se la posizione debitoria della quale si chiedeva contezza al dichiarante si riferisse esclusivamente ad una sua personale qualità soggettiva ovvero anche ad una sua qualifica di rappresentante di enti. A ben vedere, anzi, il modulo - che il Collegio esaminato come corpo del reato - è costruito con chiaro riferimento ad una responsabilità debitoria di ordine personale, tanto che, quando ha inteso riferirsi, ad altri fini e non in relazione alla posizione di debitore, anche alla persona come rappresentante ed amministratore di qualche ente lo ha espressamente indicato (vedi i punti 1, 2, 3 del modulo).Dunque, effettivamente la struttura stessa e la formulazione del modulo potevano ingenerare confusione quanto al riferimento al ruolo debitorio come qualifica della persona fisica in quanto tale, piuttosto che nella sua qualità di amministratore di una società cui i debiti facevano riferimento e, pervero, possono fondare più plausibilmente il convincimento nel dichiarante che ciò che si chiedeva di attestare fosse una propria condizione personale, con esclusione di ruoli rappresentativi di enti. Tale constatazione conduce a concludere per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, oltre a determinare, in ogni caso, evidenti conseguenze dal punto di vista della prova del coefficiente soggettivo di esso. La composizione del modulo prestampato in cui si è inserita la autodichiarazione contestata come non corrispondente al vero non consente, infatti, di ritenere - neppure ad una più attenta, postuma lettura - che il reale ed esatto contenuto della dichiarazione autocertificativa richiesta avesse ad oggetto qualsiasi posizione debitoria posseduta dal dichiarante, sia in proprio, sia in qualità di rappresentante legale di enti o società. Anzi, per come strutturato e formulato, il modulo oggetto della odierna imputazione richiede una attestazione personale che, in modo a questo punto corretto e corrispondente al vero, il privato ha compilato: egli, nella sua personale condizione soggettiva - l'unica di espressa e formale evidenza comprensibile dal modulo - non si trovava in una delle condizioni debitorie ivi indicate, idonee a produrre conseguenze sulla assunzione da parte sua della carica di assessore comunale. Ogni altra ipotizzata valenza della carica significante del modulo oggetto dell'ipotizzato reato di falso ideologico è frutto di presupposizioni, non fondate sulla sua analisi lessicale e strutturale, poco sopra più specificamente proposta. Il reato, pertanto, deve essere ritenuto insussistente per mancanza dei suoi elementi costitutivi, oggettivo e, vieppiù, soggettivo, sicchè la sentenza di condanna impugnata andrà cassata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 
3.1. Giova, peraltro, rammentare che, anche in ipotesi nelle quali la evidente insussistenza della condotta sul piano oggettivo non fosse ipotizzabile, tuttavia una dichiarazione autocertificativa contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione (ovvero equivoco, come nel caso che si esamina nel presente processo) non potrebbe far ritenere esistente l'elemento soggettivo del delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, sulla base di un ipotizzato dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, poiché in tal caso la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. verrebbe fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile solo a titolo di dolo (Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888).Anche in un'altra decisione (Sez. 5, n. 25468 del 14/1/2015, De Romedis, Rv. 265135), la equivocità della formulazione del modulo è stata posta dalla Suprema Corte alla base della inconfigurabilità del dolo del reato di cui all'art. 483 cod. pen.: il caso atteneva ad modulo prestampato, fornito da un ente appaltante, in cui si doveva dichiarare di non avere subìto "condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale", indicazione che l'autore della dichiarazione falsa aveva interpretato nel senso, errato ma plausibile, di una non riferibilità della predetta condizione a sé stesso ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari. Nei confronti dell'imputato, in tal caso, si è escluso che vi fosse la prova della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni. La linea interpretativa tracciata dai precedenti sopradetti appare senza dubbio esatta: l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico non può diventare, infatti, in una discutibile ottica ermeneutica prevalentemente formale, quasi un fattore connaturato ed automatico alla realizzazione della condotta oggettiva di cui si compone la fattispecie, ma deve essere oggetto di una verifica e di una indagine specifica da parte del giudice. Qualora sussista un elemento concreto da cui è verosimile e plausibile desumere che l'autore della condotta di reato abbia potuto trarre un convincimento inesatto del contenuto della sua dichiarazione autocertificativa - come è nel caso di equivoca composizione lessicale e strutturale del modulo prestampato in cui si è inserita l'autocertificazione mendace - la prova del necessario coefficiente soggettivo volontaristico del dolo del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. non può dirsi raggiunta, in assenza di ulteriori, diversi elementi dai quali sia possibile desumerlo. Nel caso di specie, tale ratio decidendi pur condivisibile è, tuttavia, addirittura superata dalla più favorevole statuizione della insussistenza del fatto, dovuta ad una equivocità talmente marcata del modulo da far ritenere corrispondente al vero, piuttosto che falsa, la dichiarazione del privato in esso contenuta e relativa alla assenza di posizioni debitorie personali da parte sua, ostative all'incarico elettivo da assumere. 4. Il reato deve ritenersi, pertanto, insussistente e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P. Q. M. Annulla la  sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22 marzo 2019
Avv. Antonino Sugamele

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