Rubare in una barca dotata di cabine, letti, cucina e bagno è furto in abitazione.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01/02/2019) 28-03-2019, n. 13687
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Francesca - Presidente -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. ROMANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.K.A., nato in (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 29/10/2018 del Tribunale del riesame di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., l'ordinanza datata 8 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a E.K.A., per più reati di furto in abitazione cui all'art. 624-bis c.p. commessi a (OMISSIS), introducendosi all'interno di barche.
2. Ricorre per cassazione E.K.A., a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 624-bis c.p. e mancanza di motivazione.
Nello specifico egli deduce che i due giudici del merito cautelare avrebbero ritenuto le imbarcazioni quali private abitazioni facendo riferimento alla loro struttura, in quanto barche cabinate, munite di wc, cucina, divani, che le rendeva idonee allo svolgimento di atti rilevanti della vita privata, ben diversi da quelli che si potevano compiere in un'autovettura; sostiene che la natura di abitazione privata andava accertata in concreto, verificando la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e su tale aspetto i giudici del merito non avevano motivato.
Inoltre, invocando un precedente di legittimità (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601), sostiene che, per ritenere sussistente il reato di furto in abitazione, andava accertato se il reato fosse stato commesso all'interno di un'area della imbarcazione riservata alla sfera privata della persona offesa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso in cui l'ordinanza del tribunale del riesame confermi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 - dep. 2016, Berlingeri, Rv. 26676501).
Nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si descrivono minuziosamente le caratteristiche delle tre imbarcazioni ove sono stati commessi i furti. Le tre barche sono dotate di cabine, letti o divani-letto, cucine e tavoli sui quali mangiare. Esse quindi sono astrattamente idonee allo svolgimento di atti della vita privata, come mangiare o dormire.
Inoltre, nella stessa ordinanza si afferma che le tre imbarcazioni, pur essendo ormeggiate al molo, al momento della commissione dei delitti che sono contestati all'odierno ricorrente erano occupate o il loro proprietario si era momentaneamente assentato e che oggetto dei furti sono stati gli effetti personali degli occupanti, come un orologio, un telefono cellulare, portafogli con bancomat e denaro contante.
La ratio della previsione dell'art. 624-bis c.p., comma 1, risiede nell'esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell'individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall'abitazione, perchè destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica (Sez. 5, 30.6.2015, n. 428, rv. 265694; sez. 5, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 32026, rv. 261672).
Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis c.p., il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all'uso abitativo quale "casa mobile" nella quale si espletano attività della vita privata (Sez. VII, 12/01/2015, n. 7204, rv. 263188).
Con altra sentenza questa Corte ha precisato che il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in virtù della sua strutturale idoneità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione su ruote, occorrendo, piuttosto accertare che, in concreto, in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 26790801).
Analoghe considerazioni valgono per le imbarcazioni dotate di cabine, letti, cucine e wc, come quelle ove sono stati commessi i reati contestati al ricorrente.
A tale proposito deve considerarsi che al momento di consumazione dei delitti esse erano occupate dai derubati, cosicchè correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui all'art. 612-bis c.p. contestati all'odierno ricorrente; ai fini dell'applicazione della misura cautelare personale, peraltro, non è necessario che sia pienamente dimostrata la penale responsabilità della persona sottoposta alle indagini, ma è sufficiente che sussistano gravi indizi di colpevolezza.
La struttura delle imbarcazioni, astrattamente idonea all'espletamento di attività della vita privata al loro interno, e la presenza di persone a bordo delle stesse al momento della commissione dei furti, anche se solo temporaneamente allontanatesi, fa apparire sussistenti i gravi indizi dei delitti di cui all'art. 624-bis c.p. ascritti al ricorrente, essendo probabile che le imbarcazioni fossero "abitate" dagli occupanti al momento della commissione dei delitti.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che a cura della cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale competente a norma e per gli effetti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019
30-04-2019 06:35
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