Rimuovono di notte la grata di una finestra e rubano due orologi, vari gioielli, Euro ottanta, una confezione di acqua minerale e di tre banane.- Fermati dalla polizia di Stato di Padova, cagionano lesioni gravi ad nu polizotto trascinandolo in retromarcia per molti metri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere -
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
P.E., nato a (OMISSIS);
P.R., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso proposto a mezzo del difensore P.E. e P.R. impugnano la sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p., dalla Corte di Appello di Venezia in data 3 maggio 2018 con cui, presentato concordato sui motivi, con parere favorevole del P.G., venivano condannati per i reati di cui agli artt. 110, 56, 337, 56, 575 e 576 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 582 c.p. e art. 110 c.p. e art. 624 bis c.p., commi 1 e 3, art. 625 c.p., 29, 3 e art. 61 c.p., nn. 5 e 10, perchè, in concorso fra loro, dopo essersi introdotti in piena notte nell'abitazione di D.R. e G.A., rimuovendo una grata di una finestra si impossessavano di un orologio da uomo con cassa in ora, di un orologio da donna di vari gioielli, della somma di Euro ottanta, di una confezione di acqua minerale e di tre banane, allontanatosi dai luoghi a bordo di un'autovettura, al fine di opporsi agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato di Padova, che li avevano fermati, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni gravi - con prognosi superiore a giorni quaranta - a L.S.L.M., trascinandolo in retromarcia per molti metri.
2. P.E. formula un unico motivo con cui si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pure oggetto di richiesta congiunta della difesa del procuratore generale, benchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, l'imputato avesse dimostrato resipiscenza e meritasse, in ogni caso, il beneficio in relazione alla giovanissima età ed all'assenza di precedenti penali a suo carico.
3. P.R. censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione, per non avere tenuto in considerazione, nel determinare la pena, a seguito del concordato sui motivi, in relazione a tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., ivi compreso il comportamento processuale tenuto dall'imputato. lamenta, inoltre l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
4. I ricorsi sono entrambi inammissibili. La lettura del provvedimento gravato, infatti, consente di affermare che la sentenza motiva su entrambe le posizioni. Preso atto dell'accordo delle parti, su loro concorde richiesta, non solo riduce la pena inflitta dal primo giudice, applicando a P.E. le circostanze attenuanti generiche (in relazione alla giovanissima età) che unitamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), ritiene prevalenti alle contestati aggravanti, ma chiarisce nel corpo della motivazione, le ragioni della commisurazione della pena (inserimento in un contesto criminale, scelta degli obiettivi, mancanza di resipiscenza effettiva e non solo formale), alle quali con implicita evidenza riferisce anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
5. Parimenti per P.R. la sentenza impugnata dimostra di non avere affatto omesso la motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte, infatti, revoca la revoca della sospensione condizionale disposta dal G.I.P. del Tribunale di Venezia in data 15 ottobre 2010, in relazione alla declaratoria di estinzione del reato, ma non provvede ad una nuova concessione proprio per le medesime ragioni esposte nella motivazione laddove esplicitamente spiega la quantificazione della pena inflitta. Anche in questo caso la motivazione è sottesa alla decisione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui sostanzialmente sono negati i presupposti.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018
10-02-2019 14:03
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