Perquisizione presso lo studio di un avvocato? A pena di nullita degli atti serve l’avviso al Presidente del Consiglio dell’Ordine.
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
S.G., S. A. e S.C.
avverso l'ordinanza del 04/04/2018 del TRIB. LIBERTA di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio
udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia ha rigettato l'istanza di riesame presentata
nell'interesse dell'indagato S.G. e dei terzi interessati S.A. e S.C.
del decreto di sequestro probatorio emesso dal PM in data 13 Marzo 2018.
1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagato che, col primo motivo, ha
censurato l'errata applicazione degli artt 325/1 e 103 cpp. Il ricorrente ha premesso che a
Dicembre 2017 il PM aveva emesso un decreto di perquisizione eseguito presso lo studio legale
e tributario S. ed era stata sottoposta a sequestro documentazione cartacea ed informatica,
la seconda oggetto di consulenza tecnica.
1.1Avverso il provvedimento era stata avanzata richiesta di riesame, che il Tribunale aveva
respinto ma questa Corte, adita con impugnazione ai sensi dell'art 325 cpp, aveva annullato il
provvedimento ed, altresì, il decreto di perquisizione e sequestro del PM; l'Ufficio inquirente,
pertanto, aveva disposto la restituzione della documentazione ma contestualmente aveva
ordinato un nuovo sequestro di copie informatiche, che erano già state effettuate sul relativo
materiale, nonché di uno smartphone e di due pen drive.
1.2La difesa, con memoria depositata al riesame, aveva dedotto la violazione della norma
processuale ex art 103 cpp, evidenziando che la perquisizione era avvenuta nello studio ove
esercitavano attività professionale, non solo l'indagato, cioè il tributarista G.S.i, ma
anche i suoi figli avvocatessa A., che era stata nominata difensore di fiducia dal padre
nel procedimento, come noto alla Polizia Giudiziaria, ed il dr C.S., praticante della
sorella.
1.3 Infatti, la perquisizione era stata eseguita senza la presenza dell'AG e senza che fosse
avvisato il Presidente del Consiglio dell'ordine forense, come previsto dalla norma e la violazione
delle guarentigie della difesa importava la nullità dei decreti del PM.
1.411 Tribunale aveva argomentato che le operazioni si erano svolte solo negli spazi usati
dall'indagato,
senza sconfinare all'interno della sfera di tutela prevista per l'attività
dell'avvocatessa e, quindi non vi sarebbe stata violazione delle garanzie di libertà del difensore.
1.5 II ricorrente ha oggi rappresentato che la genericità del decreto di perquisizione, che non
conteneva indicazioni precise del materiale da ricercare, aveva comportato che le attività di
perquisizione si estendessero a tutti locali dello studio professionale ed a tutto il materiale
informatico in esso presente, anche di pertinenza del legale di fiducia dell'indagato, aspetto
fattuale travisato dal Giudice del riesame.
2.Col secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt 200 e 256 cpp, poiché a fronte
dell'acquisizione mediante copie informatiche di tutto il materiale presente negli archivi dello
studio, il dr C.S. aveva eccepito il segreto professionale ma la PG delegata aveva
proseguito nell'esecuzione del sequestro, senza neppure avvisare l'AG procedente. La relativa
doglianza formulata in udienza era stata risolta dal Tribunale, osservando che nella fattispecie
non sarebbero state rispettate le formalità dell'opposizione del segreto, che doveva essere
scritta e ed il cui contenuto era stato generico.
2.1 La difesa ha sostenuto che la genericità dell'opposizione era conseguenza della genericità del
decreto di sequestro, in cui non era stato indicato specificamente quale fosse il materiale da
sequestrare; ha eccepito, altresì, che non vi era stata alcuna richiesta da parte dell'AG, né alcun
accertamento circa la fondatezza dell'opposizione del segreto professionale, invocando
l'annullamento dei provvedimenti.
All'odierna udienza il Pg, dr Lignola, ha concluso per l'annullamento con rinvio ed il difensore
degli indagati presente ha insistito per l'accoglimento dei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.0ccorre premettere che dal contenuto del ricorso e dagli atti ad esso allegati e puntualmente
indicati emerge l'interesse del ricorrente a proporre l'impugnazione, in quanto il nuovo sequestro
in data 13 Marzo 2018 ha avuto ad oggetto non solo le copie forensi effettuate sul materiale
informatico già in precedenza sequestrato, ma anche uno smartphone e due pen drive
sottoposte a vincolo solo nella seconda occasione.
1.1 La precisazione è necessaria, poiché la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha
statuito che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma
del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la
restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, è ammissibile sempre che sia
dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Sez. U, Sentenza n. 40963 del 20/07/2017 Cc. (dep. 07/09/2017 )Rv. 270497;Sez. 6,
Sentenza n. 13306 del 22/02/2018 Cc. (dep. 22/03/2018 )Rv. 272904;Sez. 5,
Sentenza n. 25527
del 27/10/2016 Cc. (dep. 23/05/2017 ) Rv. 269811.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.La norma in rilievo è l'art 103/3 cpp che pone l'obbligo, per l'AG che debba procedere ad
eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro presso lo studio di un difensore, di
avvisare il Presidente del Consiglio dell'ordine forense, che,di persona o tramite un delegato,
possa assistere alle operazioni. Il rispetto di tale obbligo è sancito a pena di nullità degli atti
eseguiti senza osservarlo.
2.1,Fa eccezione al suindicato principio il caso dell'avvocato che sia sottoposto ad indagini, nel
quale riprende, ovviamente, vigore il criterio di segretezza, che informa la fase investigativa e
la natura di atto a sorpresa della perquisizione, essendo le predette guarentigie poste a
garanzia del diritto di difesa dell'imputato/indagato.
Sez. 5, Sentenza n. 12155 del 05/12/2011 Cc. (dep. 30/03/2012 ) Rv. 252147.
2.2 La regola della necessità dell'avviso ex art 103/3 cpp è ristabilita quando lo studio
professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato difensore di fiducia del professionista
indagato e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullità degli atti
compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate.
Sez. 6, Sentenza n. 21539
del 18/02/2009 Cc. (dep. 22/05/2009) Rv. 243854.
2.3 Nella fattispecie in esame è pacifico che l'AG procedente né nella prima occasione, né nella
seconda aveva dato l'avviso ex art 103/3 cpp al Presidente del Consigio dell'ordine competente
ed i locali soggetti a perquisizione era adibiti anche a studio professionale dell'avvocatessa S.,
nominata difensore di fiducia di suo padre nel procedimento nell'ambito del quale l'attività di
perquisizione e sequestro era stata realizzata.
2.4 La giustificazione adottata sul punto dal Tribunale, tesa a distinguere gli spazi in uso
all'avvocato indagato, S.G., da quelli in uso alla figlia A., è palesemente
contraddittoria con quanto già osservato dai Giudici del riesame circa lo svolgimento dell'attività
professionale dell'avvocatessa in una parte degli stessi locali ed è meramente apparente nel
passaggio in cui ha voluto evidenziare che le operazioni si sarebbero svolte
nell'ambito degli spazi usati dall'indagato, senza mai sconfinare all'interno della sfera di tutela prevista per le
attività dell'avvocatessa, in quanto non è stato chiarito su quali elementi l'affermazione si poggi.
2.5 L'argomentazione adoperata dal Tribunale appare, del resto, ispirata ad un'interpretazione
asfittica delle garanzie di libertà del difensore - così è intitolata la norma in parola - individuate
nella disposizione codicistica dell'ad 103 cpp, che sono ovviamente funzionali al pieno esercizio
del diritto di difesa delle persone indagate o imputate e che, pertanto devono essere
interpretate nel senso di garantirlo in pieno e non nel senso opposto di comprimerlo.
Le doglianze di cui al secondo motivo risultano assorbite nella precedente determinazione.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato ed il
decreto di sequestro devono essere annullati senza rinvio
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro.
Deciso il 26.9.2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
03-01-2019 22:45
Richiedi una Consulenza