Non è legittimo negare l'affidamento in prova al servizio sociale solo perché la pena da espiare è esigua
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31/10/2018) 28-02-2019, n. 8806
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI M. - Presidente -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M., n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 4551/2017 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO del 14/11/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha concesso a S.M. il beneficio della detenzione domiciliare e ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, contestualmente presentata dal condannato in relazione alla condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione inflitta per il reato di cui agli artt. 582 e 585 c.p. (commesso in data (OMISSIS)).
Il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che, in base all'esame dei precedenti penali, dei procedimenti pendenti, delle informative di polizia, della condotta mantenuta all'interno degli istituti penitenziari e della non elevata pericolosità sociale, non emergevano controindicazioni al riconoscimento della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza ha invece escluso la possibilità di concedere l'affidamento in prova, in quanto l'entità modesta della pena non consentiva "la possibilità di concretamente predisporre quel complesso progetto riabilitativo che costituisce la finalità e la ragion d'essere di tale più ampio beneficio".
2. S., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione di legge.
Si deduce che con l'istanza di concessione di misura alternativa era stata presentata la documentazione attestante lo svolgimento di attività socialmente utile. Si rileva altresì che l'istruttoria al riguardo era stata carente, escludendosi l'applicabilità del beneficio dell'affidamento in prova in ragione dell'entità della pena eccessivamente ridotta da espiare, nonostante la mancanza di previsioni legislative di limiti minimi al riguardo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. L'ordinanza impugnata con cui è stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare e rigettata quella di affidamento in prova al servizio sociale, è fondata sull'argomentazione per cui la durata troppo esigua della pena da espiare non consente il completamento del progetto rieducativo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale emerso nei primi anni di applicazione dell'ordinamento penitenziario, in base al combinato disposto dell'art. 47 Ord. pen., comma 3 e art. 50 Ord. pen., comma 1, si escludeva l'applicazione della misura dello affidamento in prova al servizio sociale a coloro i quali erano stati condannati o che, comunque, dovevano scontare pene di durata eguale o inferiore a mesi tre di detenzione. Si sosteneva che il legislatore, prescrivendo che il provvedimento di affidamento dovesse essere, in ogni caso, preceduto da una osservazione in istituto di almeno tre mesi, aveva implicitamente escluso l'applicabilità, in via di principio, dell'affidamento in prova al servizio sociale ai condannati a pene detentive non superiori al trimestre o che dovessero, comunque, scontare pene di durata non maggiore; si trattava di una scelta legislativa giustificata dall'opportunità di sottoporre in ogni caso il condannato a un periodo di osservazione da cui ricavare gli elementi di prognosi favorevole, necessari per l'applicazione della misura, sia in quei recenti indirizzi criminologici, espressi ripetutamente in qualificate sedi internazionali, che sostenevano la validità di brevi esperienze detentive (Sez. 1, Ord. n. 355 del 15/02/1978, Deci, Rv. 139395).
Si sosteneva che essendo l'affidamento in prova al servizio sociale finalizzato a promuovere un'autentica e consapevole rivisitazione critica in ordine ai reati commessi, tale percorso richiedeva un tempo adeguato e congruo e doveva essere intrapreso con l'aiuto del personale dell'Uepe.
In seguito, però, il quadro normativo e giurisprudenziale è notevolmente mutato per effetto dell'eliminazione di tutte le ipotesi ostative alla concessione del beneficio previste dal testo originario dell'art. 47 Ord. Pen., comma 2, della rielaborazione dei presupposti di ammissibilità di cui alla L. 10 ottobre 1986, n. 663, fino all'estensione del beneficio ai condannati a pena residua non superiore a quattro anni (art. 47 Ord. Pen., comma 3-bis, introdotto dal D.L. 23 dicembre, n. 146, art. 3, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10), per citare le sole principali radicali modifiche legislative.
Alla luce dell'ampliamento dell'area di applicabilità dell'istituto in esame, deve rilevarsi che la mancata ammissione al beneficio per pene detentive brevi comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a condannati a pene detentive ben più elevate.
Le misure alternative, nel loro attuale contesto normativo, sono dirette a favorire il percorso risocializzante dei soggetti condannati all'espiazione di pene detentive brevi; un generale criterio orientativo della scelta tra le varie misure alternative applicabili, in omaggio al principio del favor libertatis, impone di applicare, tra quelle astrattamente fruibili, la misura meno afflittiva.
In caso di entità esigua della pena, deve ragionevolmente presumersi che la gravità del reato e la capacità criminale del condannato siano estremamente ridotti. Conseguentemente, anche l'iter rieducativo può essere ben più breve di quanto ordinariamente avviene e può ritenersi più agevole la verifica da parte dell'Uepe.
L'Uepe può predisporre un procedimento volto a verificare in modo adeguato - in tempi più brevi di quelli necessari per condanne a pene di entità più elevata - se il cammino intrapreso dall'affidato è reale, profondo e idoneo ad incidere sulle cause effettive che lo hanno indotto a perpetrare il reato e se, concluso l'affidamento, può dare atto dell'esito positivo.
2. Tanto premesso sui principi generali dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, va osservato che la fattispecie in esame concerne una condanna ad una pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Il Tribunale di sorveglianza non poteva trattare il solo aspetto dell'entità estremamente esigua della pena da espiare, che, come si è esposto, non preclude l'ammissione al beneficio.
L'organo giudicante, infatti, ha totalmente obliterato una serie di dati essenziali sotto il profilo prognostico (ovvero la brevità della pena, il comportamento carcerario, la ridotta pericolosità sociale, ecc.) e non ha esaminato la personalità del richiedente, con particolare riguardo alla sua evoluzione dopo la commissione del reato, e la possibilità di un suo reinserimento sociale, con ciò omettendo di valutare gli elementi predittivi che, per giurisprudenza costante, devono essere considerati ai fini della concessione dell'affidamento in prova.
2. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo e più approfondito esame della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale alla luce dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019
21-03-2019 21:22
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