Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto dall'art. 660 c.p., allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto dall'art. 660 c.p., allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 14 febbraio 2019, n. 7067

il reato previsto dall'art. 660 c.p. e la molestia che ne contraddistingue il nucleo centrale d'offesa ha come elemento costitutivo il particolare motivo che connota la condotta dell'autore. Esso si obiettivizza nell'azione normativa mente descritta, che deve essere compiuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", aspetto che entra nella tipicità strutturale della fattispecie e ne integra un requisito costitutivo.

Nell'ipotesi di reciprocità e/o di ritorsione delle molestie, pertanto, ribadisocno i Supremi Giudici, manca quest'ultima condizione, cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (Cass. pen., Sez.1, n. 26303 del 06/05/2004, P., CED Cass. 228207). Anche recentemente si è affermato che non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto (Cass. pen., Sez. 1, n. 23262 del 23 febbraio 2016, C., CED Cass. 267221).
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza