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Sentenza

Nel processo penale il difensore può comunicare con il giudice a mezzo PEC? Il difensore dell’imputato, due giorni prima dell’udienza di trattazione dell’appello, aveva inviato alla Corte territoriale a mezzo posta elettronica certificata un’istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale.
Nel processo penale il difensore può comunicare con il giudice a mezzo PEC? Il difensore dell’imputato, due giorni prima dell’udienza di trattazione dell’appello, aveva inviato alla Corte territoriale a mezzo posta elettronica certificata un’istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06/03/2019) 04-06-2019, n. 24861
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARIA SABINA VIGNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAETA Pietro, che ha
concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
udito il difensore, avvocato NAVELLI MELANIA del foro di PESCARA in difesa di P.F., che si è
associata alle richieste del Proc. Gen..
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa
il 21/06/2016 dal Tribunale di Pescara che condannava P.F., all'esito di giudizio abbreviato, alla
pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 4.000 di multa per il reato di detenzione ai
fini di spaccio di 496 grammi di hashish (da cui erano ricavabili 2.444 dosi medie giornaliere) e
5 grammi di marijuana (da cui erano ricavabili 27 dosi medie giornaliere).
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione P., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i
seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 178 e 179 c.p.p. e all'art. 24 Cost. per omessa
valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia.
Il difensore aveva inviato due giorni prima dell'udienza a mezzo PEC istanza di rinvio per
legittimo impedimento professionale e la Corte di appello ha emesso sentenza senza motivare
in merito al mancato accoglimento della stessa.
Immediatamente dopo la pronuncia della sentenza il difensore, giunto in udienza, ha avuto modo
di verificare che l'istanza non era stata inserita dalla cancelleria all'interno del fascicolo
processuale. La Corte, pur avendo già letto il dispositivo, ha riaperto il verbale disponendo che
la documentazione relativa al legittimo impedimento venisse allegata al verbale.
Il mancato inserimento dell'istanza inviata a mezzo PEC ha quindi pregiudicato l'intero processo.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato con riferimento alla finalità di
spaccio della sostanza e in relazione alla mancata riqualificazione del reato in violazione
del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibili per i motivi di seguito indicati.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1.Questa Corte ha già chiarito che, nel procedimento penale, alle parti private non è consentito
effettuare comunicazioni e notificazioni nè presentare istanze mediante l'utilizzo della posta
elettronica certificata (Sez. 3, n. 7058 dell'11/02/2014, Rv. 258443, con specifico riferimento ad
un'istanza di rinvio per legittimo impedimento; vedi anche Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Rv.
263189, con riferimento ad una istanza di rimessione in termini).
Ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 2-bis, artt. 149 e 150 c.p.p., art. 151 c.p.p., comma 2, e
della L. n. 221 del 2012, di conversione del D.L. n. 179 del 2012), l'utilizzo della PEC è
consentito, a partire dal 15/12/2014, soltanto per effettuare notificazioni da parte delle
cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato (Sez. 2, n. 31314 del
16/05/2017, Rv. 270702).
Ne consegue, pertanto, che all'imputato, nel procedimento penale, non è allo stato - consentito
l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale generalizzata forma di comunicazione o
notificazione, nè per la presentazione di atti (istanze, memorie).
2.2. Nessuna censura può, pertanto, essere dedotta dall'imputato quanto alla lamentata
omissione della Corte di appello, avendo egli stesso scelto una forma di comunicazione
dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento non consentita.
2.3. Deve, peraltro, rilevarsi che, per espressa previsione dell'art. 420-ter c.p.p., commi 1, 2 e
5, il giudice è tenuto - anche d'ufficio - a prendere atto dell'esistenza di un legittimo impedimento
a comparire dell'imputato o del difensore, quando gli risulti, in qualsiasi modo, o comunque
appaia probabile, che l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
Se, pertanto, l'istanza in oggetto - pur irricevibile - fosse stata cionondimeno portata a
conoscenza della Corte di appello tempestivamente, ovvero prima della celebrazione dell'udienza
de qua, sarebbe stato comunque necessario valutarla.
Ma ciò, nel caso in esame, non è avvenuto, come ammesso dallo stesso difensore.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico perchè reitera motivi di appello in
ordine ai quali la Corte territoriale ha ampiamente motivato.
In particolare la Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato
(con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio
convincimento, sottolineando che la destinazione allo spaccio era da ritenersi provata alla luce
dell'importante quantitativo di stupefacente detenuto dall'imputato già frazionato in dosi.
3.1. Quanto alla riconducibilità della condotta nell'ambito della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309
del 1990, art. 73, comma 4, la Corte ha sottolineato puntualmente che già il Tribunale, pur
essendo contestata nell'imputazione la fattispecie di cui al comma 1 del suindicato D.P.R., ha
comunque ritenuto sussistente la fattispecie invocata, partendo da una pena base di anni 3 e
mesi 9 di reclusione ed Euro 9.000 di multa, di molto inferiore rispetto a quella prevista dal
comma 1.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,
e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019
Avv. Antonino Sugamele

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