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Sentenza

Nel caso di una lite l'agente di polizia giudiziaria che non sedi la discussione in atto, poi fatale per uno dei contendenti, risponde di omissione di atti di ufficio.
Nel caso di una lite l'agente di polizia giudiziaria che non sedi la discussione in atto, poi fatale per uno dei contendenti, risponde di omissione di atti di ufficio.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22/02/2019) 06-09-2019, n. 37312

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella - Presidente -

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -

Dott. SESSA Renata - rel. Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Z.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto;

udito il difensore della parte civile, avv. Morabito, che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avv. Sambugaro, difensore del ricorrente, espone alla Corte i motivi di gravame e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in esame la Corte di Assise di Appello di Genova, su impugnazione del Pubblico Ministero presso la Procura di Genova e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello della medesima città, nonchè del difensore dell'imputato, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della detta città, ha dichiarato Z.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 328 e 586 c.p. - così qualificata l'originaria imputazione per il delitto di cui all'art. 40 c.p., comma 2, art. 575 c.p., art. 577 c.p., commi 1 e 4 - e, ritenuta la continuazione tra tali reati e quello di omissione di atti di ufficio contestato nella seconda parte dell'imputazione, già riconosciuto in primo grado, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, nonchè al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili.

L'originaria contestazione vedeva Z.D. imputato, in concorso con B.R. - condannato ad anni diciotto di reclusione -, del reato di cui all'art. 40 c.p., comma 2, art. 575 c.p., art. 577 c.p., commi 1 e 4, a lui ascritto in quanto, essendo stato chiamato a dirimere un contrasto tra vicini di casa, non aveva impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire in ragione della posizione di garanzia a lui facente capo in qualità di agente di polizia giudiziaria in servizio e di agente di pubblica sicurezza permanente, nonchè del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1, poichè, successivamente al fatto, omettendo di arrestare l'autore del crimine o, quantomeno, di porsi al suo inseguimento allo scopo di assicurare il corpo del reato, aveva rifiutato un atto del suo ufficio che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, il difensore di fiducia, Avv. Stefano Sambugaro, articolando quattro motivi.

2.1 Col primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente in capo al ricorrente una generica posizione di garanzia ed il susseguente obbligo giuridico di intervenire, al fine di impedire i reati avvenuti in sua presenza.

In particolare, al fine della configurabilità dell'art. 40 cpv. c.p., non sarebbe sufficiente la presenza dell'appartenente alle forze dell'ordine nel luogo ove gli illeciti vengono perpetrati, ma sarebbero, al contrario, necessari specifici obblighi di protezione rispetto ai beni affidati alla sua tutela, al di là della generica qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. Da ciò si desumerebbe che, rifuggendo da una visione meramente formalistica, l'obbligo di garanzia farebbe capo al soggetto solo con riferimento ai beni affidati alla sua tutela con la richiesta di intervento. Nel caso di specie, quindi, nessuno specifico obbligo di garanzia sarebbe riferibile all'imputato: egli si era infatti recato sul posto per risolvere una questione di natura privatistica (attinente al posizionamento del confine tra due proprietà), e non anche al fine di dirimere controversie concernenti l'incolumità delle persone.

2.2. Col secondo e col terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 517, 521 e 522 c.p.p., e, conseguentemente, si eccepisce la nullità della sentenza di condanna: la Corte territoriale, nel ritenere sussistente un ulteriore reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 c.p., comma 1 (riferibile al mancato intervento nella fase iniziale dell'aggressione), e nel configurare la fattispecie di cui all'art. 586 c.p. quale conseguenza non voluta di detto delitto, si sarebbe discostata dalla formulazione del capo di imputazione, ascrivendo al prevenuto un fatto diverso ed impedendogli, perciò, il corretto esercizio del diritto di difesa.

2.3. Con il quarto motivo ci si duole, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si ritiene sussistente la successiva omissione di atti di ufficio (relativa al mancato arresto o, quantomeno, all'omesso inseguimento di B.R.). Si sostiene, infatti, che inizialmente nessuno dei presenti avesse compreso la gravità degli avvenimenti, e che quindi lo Z. non avrebbe provveduto ad assicurare il colpevole alla giustizia non per sua volontà, ma solo perchè, non avendo egli capito che era deceduta una persona, non credeva vi fosse un soggetto da arrestare o da inseguire, nè avrebbe potuto identificarlo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. Preliminarmente, vanno affrontate le censure mosse con il secondo e col terzo motivo di ricorso, entrambe inerenti a questioni processuali, aventi ad oggetto il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ebbene, esse appaiono del tutto prive di fondamento.

Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione e sentenza, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. Un., n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).

Inoltre, è oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che attribuire in sentenza, al fatto contestato, una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina alcuna violazione dell'art. 521 c.p.p., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa, e non si determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (cfr. Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269655; Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).

Nel caso di specie - a fronte di una contestazione secondo cui la morte di L.F. e le lesioni agli altri presenti sarebbero state una conseguenza dell'omissione, da parte del prevenuto, di un'azione doverosa - oltre ad essere certamente prevedibile la diversa qualificazione dei medesimi fatti, deve affermarsi che comunque l'imputato, nel giudizio di merito, ha avuto la concreta possibilità di difendersi in ordine alla nuova "veste giuridica" conferita agli accadimenti dalla sentenza di appello: come asserito dallo stesso ricorrente, in udienza, in sede di discussione innanzi al Tribunale - e quindi addirittura prima dell'appello del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale -, il rappresentante della pubblica accusa aveva chiesto, in via subordinata, la riqualificazione dei fatti alla luce degli artt. 328 e 586 c.p.. Tanto che, rispetto a tale ipotesi subordinata, già il Giudice di primo grado, assolvendo l'imputato, aveva fornito una specifica motivazione, esplicitando le ragioni per le quali non l'aveva ritenuta condivisibile.

1.2. Passando ad esaminare le ulteriori questioni, sia il primo che il quarto motivo di ricorso appaiono infondati.

Quanto al primo motivo, concernente la configurabilità in capo all'imputato di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. c.p., va rilevato che lo stesso non si confronta con il testo della sentenza impugnata. Invero, a seguito della riqualificazione dell'originaria contestazione, non è più in discussione alcuna ipotesi di reato omissivo improprio.

Una volta spostato l'asse valutativo dal disposto di cui all'art. 40 cpv. c.p. a quello di cui all'art. 328 c.p., va ricordato che, come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b), in combinato disposto con la L. n. 65 del 1986, art. 5 (Legge quadro sulla Polizia Municipale), gli agenti della Polizia Municipale hanno a tutti gli effetti la qualifica di agenti di polizia giudiziaria quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Vero è che, a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) - i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio -, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo ("quando sono in servizio") e nello spazio ("nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza") (Sez. 1, n. 8281 del 09/05/1995, Macrì, Rv. 202121), ma tale limitazione alle ipotesi indicate non esclude e non ridimensiona la loro funzione, nè è idonea a svilirne i compiti e gli obblighi.

Nel caso di specie, appare indiscusso che l'imputato sia intervenuto nella sua qualità di appartenente alla Polizia Municipale in servizio nel territorio dell'ente di appartenenza, tanto che egli si presentava in divisa e armato, mentre svolgeva il suo regolare turno di lavoro.

La circostanza che lo Z. si era recato in loco su richiesta di parte e a causa di una diatriba inerente al posizionamento dei confini tra due proprietà non esclude, alla luce di quanto esposto, che egli dovesse anche garantire la sicurezza pubblica.

Ciò posto, deve ritenersi corretta l'affermazione, da parte della Corte territoriale, della sussistenza del delitto di omissione di atti di ufficio ex art. 328 c.p., comma 1. Quanto appena notato vale innanzitutto con riferimento al primo contegno omissivo, consistito nel fatto di non essersi in alcun modo attivato per impedire che la contesa sui confini sfociasse nell'uccisione di L.F. e nel ferimento di altre persone: risulta, infatti, pacifico che l'imputato, di fronte all'aggressione perpetrata con il coltello dal B., rimase del tutto inerte e, anzi, indietreggiò, nonostante i reiterati solleciti dei presenti affinchè lo stesso intervenisse per fermare il colpevole.

In definitiva, come sottolineato nella sentenza impugnata, lo Z., per quanto intervenuto per una controversia di natura privatistica, conservava la sua veste di pubblico ufficiale preposto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ne discende che, con riferimento alla seconda fattispecie di omissione di atti di ufficio, oggetto del quarto motivo di ricorso, l'imputato era altresì tenuto a raccogliere le prove e a svolgere tutte quelle attività di identificazione, accertamento de indagine che conseguono alla commissione di reati, compreso procedere all'arresto del B..

Ed invero, quanto alla questione inerente alla presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non può fondatamente ritenersi che il prevenuto non si fosse reso conto dei fatti perpetrati in sua presenza. A tal riguardo, l'iter logico fornito nel provvedimento in esame appare congruamente sviluppato, anche alla luce dei filmati, le cui immagini mostrano come Z. fosse pienamente consapevole della situazione che innanzi ai suoi occhi si era delineata.

2. Da tutto quanto esposto discende che il ricorso dev'essere rigettato, essendo del tutto infondati i rilievi mossi in ordine alla sussistenza dei reati ricostruiti e ravvisati nella sentenza impugnata; con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, rappresentata dall'avv. Mario Mascia, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, nonchè in Euro 1.800,00 ciascuno per le parti civili rappresentate, rispettivamente, dall'avv. Velle e dall'avv. Granara, oltre accessori di legge, ed, infine, in Euro 2.500,00 per le parti civili rappresentate dall'avv. Maurizio Mascia, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, rappresentata dall'avv. Mario Mascia, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di legge, nonchè in Euro 1.800,00 ciascuno per le parti civili rappresentate, rispettivamente, dall'avv. Velle e dall'avv. Granara, oltre accessori di legge, ed, infine, in Euro 2.500,00 per le parti civili rappresentate dall'avv. Maurizio Mascia, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019
Avv. Antonino Sugamele

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