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Sentenza

Marsala. False informazioni al PM: il delitto si configura anche in relazione a una notizia di reato iscritta a modello 45 (registro degli atti non costituenti notizie di reato)
Marsala. False informazioni al PM: il delitto si configura anche in relazione a una notizia di reato iscritta a modello 45 (registro degli atti non costituenti notizie di reato)
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 900/17 del Tribunale di Marsala del 28/06/2017 nel procedimento nei confronti di N.D.  esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita la relazione del consigliere, O. Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Pro-curatore Generale, dr. G. Corasaniti, che ha .chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
 RITENUTO IN FATTO 
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Marsala ha assolto N.D.  dal reato contestatogli di cui all'art. 371 bis cod. pen. perché il fatto non sussiste, emettendo la pronuncia assolutoria in via predibattimentale ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale distrettuale, ma rilevata l'inappellabilità della decisione, la Corte d'Appello di Palermo ha tra-smesso l'atto di impugnazione a questa Corte di Cassazione per la trattazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 3. L'impugnante P.G. deduce l'erroneità della decisione, sostenendo la piena configurabilità del reato contestato anche nella fattispecie in esame, contrasse-gnata da false dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito di un procedimento iscritto dal PM a mod. 45 che identifica il "registro degli atti non costituenti notizie di reato"; chiede, inoltre, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante escussione dei testimoni indicati dal PM nella propria lista. 4. Ha fatto pervenire memoria anche l'imputato, il quale evidenza che la deci-sione è stata adottata su conforme richiesta del PM di udienza e ribadisce che le informazioni presuntivamente false vennero rese al di fuori di un procedimento penale inteso nella sua stretta accezione tecnica, tale dovendosi considerare esclusivamente quello pendente a seguito dell'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. a carico di soggetti noti (mod. 21) o ignoti (mod. 44), situazione non verificatasi nella fattispecie. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. La più rilevante ed assorbente delle censure formulate del P.G. distrettuale investe la portata e il significato dell'espressione "nel corso di un procedimento penale" che apre l'art. 371 bis cod. pen. e che il Tribunale di Marsala ha interpre-tato nella maniera restrittiva propugnata dall'imputato, anche nella memoria scritta prodotta nell'ambito del presente giudizio (v. supra). La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, tuttavia, si è già pronunciata in senso difforme da quanto statuito dal Tribunale siciliano,affermando il diverso principio che
Avv. Antonino Sugamele

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