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Sentenza

Marito installa software spia nel telefono della moglie.
Marito installa software spia nel telefono della moglie.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18/03/2019) 05-04-2019, n. 15071
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. ROMANO Michele - Consigliere -
Dott. SESSA Renata - Consigliere -
Dott. SCORDAMAGLIA Irene - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/02/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARINELLI Felicetta, che
ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
udito il difensore;
Il difensore presente deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
Il difensore dell'imputato si riporta ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. V.A., per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano
del 21 febbraio 2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 3 aprile
2017, emessa nei suoi confronti, in punto di declaratoria di responsabilità per il delitto di cui
all'art. 617 bis c.p., commesso in pregiudizio della coniuge M.L., con l'istallare all'interno del
telefono cellulare a lei in uso uno spy-software idoneo ad intercettarne le comunicazioni
telefoniche.
2. L'atto di impugnativa è affidato a due motivi - enunciati nei limiti necessari per la motivazione
ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. -, che denunciano:
2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 617 bis c.p., e art. 14 preleggi, e il vizio di
motivazione, sul rilievo dell'applicazione analogica della norma incriminatrice in ragione
dell'assimilazione all'"apparato o allo strumento" da essa contemplato del programma
informatico installato all'interno del telefono cellulare della persona offesa;
2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 49, 50 e 617 bis c.p., e il vizio di
motivazione, essendo il fatto di reato scriminato dal consenso dell'avente diritto, posto che la
destinataria delle intrusioni era stata informata dal figlio dell'istallazione del software sul proprio
cellulare, e, perciò, non aveva, in concreto, subito alcuna lesione della propria libertà di
comunicazione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv.
266905, hanno spiegato che l'evoluzione tecnologica ha consentito di approntare strumenti
informatici del tipo "software", solitamente istallati in modo occulto su un telefono cellulare, un
tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal
dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche.
Ne viene che, al lume di tale autorevole interpretazione del diritto vivente, non è possibile
dubitare dell'inclusione dei programmi informatici denominati "spy - software" nella categoria
degli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o
all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di
cui all'art. 617 bis c.p., comma 1, venendo in rilievo una categoria aperta e dinamica, suscettibile
di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di
realizzare gli scopi vietati dalla legge. Da ciò deriva l'infondatezza del primo motivo.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo. Appartiene al patrimonio condiviso di questa Corte
l'enunciazione direttiva secondo la quale il reato previsto dall'art. 617 bis c.p., anticipa la tutela
della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici
all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici
parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai
fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a
quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo
come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi
installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano
stati attivati (Sez. 2, n. 37710 del 24/09/2008, Pariota, Rv. 241456; nello stesso senso: Sez. 5,
n. 37557 del 12/05/2015, Sinisi, Rv. 265789; Sez. 5, n. 3061 del 14/12/2010 - dep. 27/01/2011,
Mazza, Rv. 249508). Ne viene che le deduzioni difensive in ordine all'eventuale esistenza del
consenso all'intrusione, desumibile dal comportamento inerte della detentrice del telefono
cellulare interessato dal software, ed in ordine all'assenza di un'effettiva lesione della libertà
delle comunicazioni della destinataria delle condotte intrusive sono prive di rilievo, perchè si
riferiscono ad una situazione - la captazione delle comunicazioni telefoniche - che rappresenta
un post-factum rispetto al momento di consumazione del reato, coincidente con l'installazione
del software.
3. S'impone, dunque, il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore della sola M.L., che liquida in
complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
4. Con riguardo al profilo delle statuizioni civili, è d'uopo precisare che nulla è dovuto a Ve.Am.,
che pure ha fatto richiesta di liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, non
figurandovi come parte resistente: egli, infatti, ha assunto la veste di parte offesa, costituita
parte civile, in relazione al solo delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p., (capo 2 della
contestazione), rispetto al quale, tuttavia, la Corte territoriale, all'esito del giudizio di appello,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla
rifusione delle spese in favore della sola M.L., che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2019
Avv. Antonino Sugamele

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