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Sentenza

Locare un bene comune contro la volontà del comproprietario non è reato.
Locare un bene comune contro la volontà del comproprietario non è reato.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22/02/2019) 30-05-2019, n. 24180
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.L., nato a (OMISSIS);

P.A., nato a (OMISSIS);

P.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PIERLUIGI DI STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. FABIO DEL VECCHIO in difesa di P.L., P.A. e P.F., che insiste per l'accoglimento dei motivi.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 21 giugno 2018 ha riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 16 ottobre 2015 di condanna di P.L., P.A. e P.F. per il reato di cui all'art. 392 c.p. ritenendo che, pur sussistendo il reato, ricorressero le condizioni di cui all'art. 131 bis c.p. per cui assolveva gli imputati ricorrendo tale cause di non punibilità e "per l'effetto revocando le statuizioni civili".

La Corte confermava in fatto che i tre imputati "al fine di affermare un preteso diritto di godimento alla proprietà sull'immobile" descritto in atti, indiviso tra loro ed un'altra sorella che sola ne aveva il godimento, sì facevano ragione da sè concedendo il medesimo immobile in locazione, tenendo di proposito fuori da ogni relativa scelta la persona offesa, e sostituendo la serratura della porta impedendo alla querelante l'ingresso ed il godimento.

Gli imputati ricorrono deducendo:

la mancata risposta alla questione relativa al difetto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai difensori di P.L.;

il trattarsi di una questione civilistica, potendo essere locata la cosa comune su iniziativa di un solo proprietario.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questione assorbente è la insussistenza del reato essendo palesemente erronea la qualificazione giuridica dei fatti.

Perchè possa configurarsi il reato di cui all'art. 393 c.p. è necessario che vi sia un "preteso" diritto la cui fruizione sia impedita, rendendosi necessario l'intervento del giudice e che, invece, l'avente diritto si "faccia ragione da sè" con violenza sulle cose.

La imputazione individuava tale diritto nel "godimento del diritto di proprietà" della proprietà indivisa "ma in godimento a P.L." (espressione con la quale non si chiarisce se si discuta di possesso ovvero di detenzione qualificata od altro) e che quello che sarebbe stato fatto "potendo ricorrere al giudice" consiste nella locazione dell'immobile e nella sostituzione della serratura.

Dalla motivazione, invero, si comprende che la presunta persona offesa utilizzava con continuità tale appartamento senza, però, che si sia chiarito se esercitasse un effettivo possesso e se questo fosse esclusivo.

E, invece, evidente che tre dei comproprietari hanno regolarmente locato l'appartamento, tanto che si comprende che la stessa persona offesa si duole della scelta ma non ne sostiene la illegittimità; nè tale atto risulta necessitasse dell'intervento del giudice perchè, evidentemente, gli altri fratelli avevano il libero accesso al bene comune.

Il cambio della serratura in sè non ha svolto alcun ruolo rispetto all'esercizio del diritto di locare l'immobile non essendo stata questa l'attività che ha reso possibile disporre del bene.

Si noti che la stessa sentenza afferma chiaramente che la questione riguarda il non aver "lasciato... alcuno spazio nè per convenire sulla opportunità apprezzata dai fratelli nè per dissentire e/o eventualmente provvedere in tempi ragionevoli a liberare l'appartamento dei beni di esclusiva proprietà". Quindi non vi è stata alcuna condotta di violenza sulle cose per esercitare il diritto di locare l'immobile.

Il fatto descritto, quindi, non integra il reato attribuito agli imputati.

La questione che può porsi sulla scorta della ricostruzione dei fatti di cui si legge nella sentenza impugnata potrebbe essere quella dello spossessamento della comproprietaria ma una tale condotta, del tutto diversa da quella contestata, se del caso integrava il reato di sottrazione di cosa comune ovvero il reato di cui all'art. 633 c.p..

In conseguenza la sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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