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Sentenza

Limiti del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. Furto nella Caserma dei Carabinieri.
Limiti del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. Furto nella Caserma dei Carabinieri.
SENTENZA:
sul ricorso proposto da: 
M.B. 
avverso la sentenza del 11/12/2017 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA 
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 
lette le conclusioni del PG che ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità  
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. 
M.B.  ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten-
za indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e 
ss. cod. proc. pen., la pena di un anno mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di 
multa in relazione a ipotesi di tentato furto in concorso in abitazione di militare 
inserita all'interno di edificio destinato a Caserma dei Carabinieri 
2. 
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione 
alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata esclusione della 
circostanza aggravante del fatto realizzato ai danni di edificio destinato a una 
funzione pubblica di cui all'art.61 comma I n.7 cod.pen. trattandosi di tentativo 
di furto perpetrato ai danni di alloggio di servizio destinato a privata dimora. 
3. 
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu-
tamente generici e privi di fondamento. 
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve-
nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorresse-
ro i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricor-
rente. Nel provvedimento impugnato poi è stato dato atto della correttezza della 
proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. 
3.1 Va ricordato, in proposito, che costituisce 
ius receptum 
di questa Corte, 
di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 dep. il 
2014, Citarella ed altri, Rv. 257824, in motivazione), l'affermazione che, in tema 
di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qua-
lificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e re-
cepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla di-
sponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai 
sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 
3.2 Il limite, tuttavia, è nel fatto che l'errore sul 
nomen iuris deve essere manifesto. Tale orientamento, infatti, ne ammette la deducibilità nei soli casi in 
cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, 
mentre la esclude tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di 
opinabilità. 
Nel caso di specie, non risultando prima facie erronea o strumentale la qua-
lificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, il giudice 
de quo ha positivamente delibato l'accordo. 
3.3 All'uopo va evidenziato come agli effetti dell'art. 625, n. 7, cod. pen., 
devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti 
accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le sca-
le, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una 
funzione sussidiaria e complementare (Fattispecie in tema di furto di denaro 
commesso all'interno del botteghino di un teatro sez.IV, 13.1.2015, Foti e altro, 
Rv.263853, ovvero nello spogliatoio di una palestra di istituto scolastico sez.V, 
30.6.2015, Ammirato, 265908). Nel caso in specie la contestazione attiene ap-
punto una condotta di introduzione nel cortile della caserma strumentale alla 
successiva forzatura della porta dell'abitazione privata, comunque inserita 
nell'edificio pubblico. 
4. 
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, 
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis-
sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren-
te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento 
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 
P.Q.M. 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle 
ammende. 
Così deciso in Roma il 10 Ottobre 2018
Avv. Antonino Sugamele

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