La parte civile non presenta conclusioni scritte e nota spese. Conseguenze. Liquidazione di Ufficio?
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G. nato a
avverso la sentenza del 26/10/2016 del TRIBUNALE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDr0
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
E' presente l'avvocato MARINELLI CORRADO del foro di ROMA in difesa di G.G. in sostituzione dell'avvocato (D'UFFICIO) SBANO LUCIA del
foro di ROMA
come da nomina a sostituto processuale ex art, 102 cp.p, depositata in udienza che
riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglirnento.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, quale giudice di
aPPello, ha riformato la sentenza emessa il 24.5.2013 dal Giudice di pace di
Monopoli, con la quale O.C. e G.G. erano stati giudicati
responsabili del reato di lesioni personali colpose commesse da entrambi l'uno in
danno dell'altro, Infatti il secondo giudice ha dichiarato estinto il reato a ciascuno
ascritto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili, disponendo altresì
la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello,
2.
Avverso tale statuizione muove censura G.G. con il ricorso per
la cassazione della sentenza; egli deduce che il Tribunale ha liquidato d'ufficio le
spese processuali sopportate dalla parte civile O.C. , ancorché la
stessa non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in
forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp, att, cod. proc. pen,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I Il ricorso è fondato.
3.1. Il tema sottoposto a questa Corte dal ricorrente risulta oggetto di
pronunce non del tutto concordanti. Da un canto, infatti, è stato sostenuto che il
giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla
parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le
conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att, cod. proc.
pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul
punto (Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014 - dep. 14/10/2014, Pg in proc. Messina
e altri, Rv. 260830); dall'altro che, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non
commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilita per l'inosseri.•anza del
dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove
la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la
liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa
professionale vigente, ne va escluso il rimborso delle spese vive (Sez. 3, n,
31865 del 17/03/2016 deo. 22/07/2016. P.C. in proc. Vacca, Rv, 267666),
Occorre rilevare l'argomento è stato oggetto di trattazione anche da parte
delle Sezioni Unite (espressamente richiamate dalla sentenza n, 42934/2014).
Il Supremo Collegio era stato chiamato a dirimere il contrasto che era
insorto a riguardo della necessità, al fini della liquidazione delle spese alla parte
civile, che questa avesse presentato la nota.
Nell'affrontare la questione, posta in relazione ad un procedimento di patteggtamento
le SU hanno precisato che va escluso "che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare di
ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore
della parte civile, dato che, nella sentenza pronunciata a norma dell'art.
444 c. p.p., manca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni,
in forma specifica o per equivalente, e, pertanto, simmetricamente non é configurabile
una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute
per fare valere II suo diritto nel processo".
Dal che consegue, ad avviso di questa Corte,. che la condanna alle
spese deve essere pronunciata ex lege - e quindi anche
senza che ne sia stata fatta specifica domanda - quando il giudice abbia condannato al risarcimento del
danno in favore della parte civile. Sicché non può condividersi l'interpretazione
che della decisione delle Sezioni Unite ha fatto la Sezione seconda, sostenendo
che per la liquidazione è necessario che la parte
civile sia comparsa ed abbia presentato le conclusioni. Maggiormente coerente (ma non coincidente) al
principio posto dalle Sezioni Unite è la pronuncia della Terza Sezione,
poiché già il 5. C. aveva affermato
che "in tema di spese relative all'azione civile, poiché
/'art. 153 disp. atti cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o
inammissibilità per l'inosservanza del dovete della parte civile di produrre
i'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata
tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa
parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del
rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, é necessaria la
specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione
probatoria" (Sez. U,n.20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv, 214641). Aggiungendo che
la domanda relativa alle spese non deve essere inderogabilmente formulata
mediante la presentazione della nota
prevista dall'art. 153 disp att c.p.p. ed il
giudice può pronunciare condanna alle spese quando la parte civile abbia
proposto esplicita domanda, senza, però, presentare la nota.
In conclusione, mentre non è indispensabile che la parte civile abbia
presentato la nota prevista dall'art. 153 disp. att. cod. prcéc pen., è invece
necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle
spese processuale richiesta che non ha bisogno di essere specificata in presenza
di domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni e alle
restituzioni. Ed invero, va ribadito il principio secondo il quale 'in tema di spese
processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte
civile che, nel giudizio di legittimità, pur
non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi
memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall'art.
541. codice proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell'imputato
alla rifusione delle spese sostenute dalla parte
civile - in caso di accoglimento
della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi
riferimento alla discussione in pubblica udienza" (Sez. 4, n. 38227 del
21/06/2018 dep. 08/08/2018, P.G.in proc.
Albergo, Rv. 273802).
3.2. Sotto diverso profilo questa Corte osserva che la statuizione con la
quale si dispone la compensazione tra 1e parti delle spese del giudizio
presuppone la possibilità di riconoscere gli oneri processuali sostenuti darle parti.
Di talche, ove il diritto alla rifusione delle spese non sussista, neppure può darsi
luogo alla compensazione delle stesse.
3.3. Calando simili premesse nel caso che occupa va in primo luogo rilevato
che la O., che era stata condannata al risarcimento dei danni a favore di
V.V. e di G.G, e G.D. , nonché alla rifusione ai medesimi delle spese di giudizio, aveva proposto appello senza fare alcuna
richiesta concernente il suo essere parte civile contro G.G. ma solo
chiedendo una più favorevole determinazione della misura del concorso di colpa,
che le era stato addebitato nella misura del 50%. Nell'udienza dinanzi al
giudice dell'appello del 16.3.2016 il difensore della O. aveva concluso chiedendo
soltanto rassoluzione della propria assistita.
Per centro, il difensore del G. aveva presentato le conclusioni con le
quali aveva chiesto la condanna della O. alla rifusione delle spese del giudizio in SUO favore, con annessa nota spese.
Ne consegue che la O. non ha mai proposto domanda di condanna del
G. alla rifusione delle spese che ella ha sostenute nel giudizio di appello in qualità di parte civile e pertanto non poteva essere disposta la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio di appello; la O. doveva essere
condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di G.G. ,
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvicé, limitatamente alla
statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello,
statuizione che deve essere eliminata. Inoltre, trattandosi di statuizione che può essere assunta da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 6524 del 10/05/1993 - dep.
03/07/1993, p.c. in proc. Vicinanza, Rv. 194307), O.C. va
condannata alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di G.G., che vanno liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione
concernente la compensazione delle spese dei giudizio di appello, statuizione che
elimina. Condanna O.C. alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di G.G. , liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/12/2018.
21-01-2019 23:08
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